F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA :all. Lucio TOSTO / ASD LEONZIO 1909 (76/23) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA :all. Lucio TOSTO / ASD LEONZIO 1909 (76/23) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI In data 28/11/2012 1' allenatore di base TOSTO Lucio matr.37577, regolarmente iscritto nei ruoli delta F.I.G.C. tesserato per la società asd Leonzio 1909, partecipante al campionato di eccellenza nella stagione 2011/2012,adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di euro 3165,72 relativa al rimborso spese sostenuto per i km percorsi della propria abitazione (Acicastello)al campo di allenamento ( Lentini ) Dalla documentazione pervenuta ed inviata dall'allenatore i kilometri percorsi sono stati calcolati dal numero degli allenamenti sostenuti (93 ) per la distanza tra le sedi (92 km) a/r. per il costo del carburante quantificato in euro 0,37. Visti i documenti pervenuti il Collegio inviava raccomandata alla soc.Leonzio 1909 chiedendo le proprie controdeduzioni ed all'allenatore le proprie osservazioni qualora ce ne fossero. 11 Collegio riceveva da parte del Comitato regionale siculo la lettera in cui si affermava che alla società asd Leonzio 1909 era stata revocata l'affiliazione per la stagione 2012/2013. Visti i documenti il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore TOSTO LUCIO e dichiara l'obbligo alla società asd Leonzio 1909 al pagamento di euro 3165,72 quale rimborso delle spese sostenute per gli allenamenti e le gare di campionato. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it