F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 10 Maggio 2013 (185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota n. 3649/1403pf09-10 SP/blp dell’11.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 10 Maggio 2013
(185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota n. 3649/1403pf09-10 SP/blp dell’11.12.2012).
Con atto in data 11/12/12 il Procuratore federale, a seguito dello stralcio di parte degli atti di cui al procedimento iscritto al n. 604 2009 – 2010, ha deferito a questa Commissione (tra gli altri deferiti, la cui posizione è stata già definita con precedenti provvedimenti di cui ai Comunicati ufficiali nn. 77 del 19.3.2013 e 83 del 16.4.2013):
- il Sig. Massimo Cellino, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cagliari Calcio Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 gennaio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Alessandro Budel, così, peraltro, retribuendo l’agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione;
- la Società Cagliari Calcio Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Massimo Cellino. All’udienza del 18/3/13 il Sig. Cellino Massimo e la Società Cagliari hanno presentato istanza di stralcio delle loro posizioni dal presente procedimento, ovvero di rinvio, attesa la persistenza di misura restrittiva della libertà personale del predetto Cellino; ottenuto il rinvio, successivamente, all’udienza del 15/4/13 la disamina della loro posizione è stata nuovamente rinviata al 9/5/13, mentre sono state definite le posizioni degli altri deferiti. Prima dell’udienza del 9/5/13 la Società Cagliari, anche nell’interesse del Sig. Cellino, ha reiterato, con apposita istanza, la richiesta di rinvio del giudizio ovvero di stralcio dal presente giudizio delle posizioni del Cellino e del Cagliari, asserendo l’impossibilità del Cellino a incontrare il proprio difensore e, conseguentemente, ad esercitare appieno il diritto di difesa, con conseguenze anche sulla difesa della Società istante. La Commissione ritiene di dover rigettare la richiesta, sia perché l’istanza non risulta corredata dalla copia del provvedimento restrittivo del Giudice Penale dal quale risulterebbe la persistente impossibilità del Cellino a incontrare altri soggetti al di fuori degli stretti parenti e dei suoi difensori nel giudizio penale, sia perché non risulta che l’interessato abbia presentato al Giudice penale istanza per ottenere la partecipazione all’odierno procedimento. All’udienza del 9/5/13 la Procura federale, dopo essersi opposta all’istanza di rinvio o stralcio, ha chiesto l’irrogazione per il Cellino di mesi 2 (due) di inibizione e per la Società Cagliari di €. 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda. Nel merito la Commissione rileva che, nella specie, risulta che le fatture della P&P n. 25 2005/2006 di € 10.000, n. 40 2006/2007 di € 10.000 e n. 35 2007/2008 di € 5.000 sono state emesse nei confronti della Società Cagliari per l'assistenza prestata per la stipula del contratto con il calciatore Budel per le stagioni sportive 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 (pag. 14/15 della relazione di indagine); peraltro, dall'elenco dei mandati conferiti dalla Società e depositati presso la Commissione Agenti non risulta alcun mandato conferito dalla Società Cagliari all'Agente Pastorello. Inoltre, risulta che la stessa Società Cagliari ha inviato alla Guardia di Finanza la dichiarazione debitoria del 31 gennaio 2005, sottoscritta dal Presidente Massimo Cellino, con la quale ha riconosciuto a P&P il compenso di € 35.000 a fronte dell’attività svolta dal Pastorello in relazione alla stipulazione del contratto con il calciatore Budel. Infine, risulta che la fattura n. 25 è stata pagata in data 27 agosto 2007, mentre le fatture n. 40 e n. 35 sono ancora inevase. Alla luce di quanto sopra, sono pienamente provate le responsabilità disciplinari contestate ai soggetti deferiti. Ne consegue la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare le seguenti sanzioni:
1) al Sig. Massimo Cellino 2 (due) mesi di inibizione;
2) alla Cagliari Calcio Spa € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda.
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