F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 10 Maggio 2013 (209) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota n. 4305/196 pf12-13/SP/blp del 21.1.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 10 Maggio 2013
(209) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota n. 4305/196 pf12-13/SP/blp del 21.1.2013).
Con atto del 21/1/2013, la Procura federale ha deferito il Sig. Massimo Cellino, Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 12, co. 2, CGS per aver posto in vendita i biglietti della gara Cagliari - Roma del 23.9.2012, nonostante lo stadio “Is Arenas” avesse il nulla osta solo FIGC - Commissione disciplinare nazionale - S.S. 2012-2013 per lo svolgimento delle gare a porte chiuse, nonché per aver fatto pubblicare sul sito della Società, in data 22.9.2012, l’invito ai suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari - Roma “nel rispetto dell’ordine e della civiltà”, così da provocare il provvedimento del Prefetto di Cagliari del 22.9.2012, con il quale si differiva la gara ad altra data “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica”, e della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS per aver tentato di dedicare il settore della curva nord del nuovo stadio ad un noto gruppo ultras, mediante la realizzazione di una scritta riportante il nome “Sconvolts”; nonché la Società Cagliari Calcio Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, fatta eccezione per la condotta relativa al comunicato stampa del 22/9/2012, coperta dal giudicato del Giudice Sportivo. Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei deferiti e, quindi, l’applicazione al Sig. Cellino della inibizione per mesi 2 (due) e alla Società Cagliari Spa l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Il solo Sig.
Cellino, prima della riunione, ha fatto pervenire istanza di legittimo impedimento derivante dal proprio stato detentivo. La Società deferita, invece, è rimasta assente e non ha inviato memorie difensive. Occorre preliminarmente pronunciarsi sulla richiesta di rinvio del procedimento per il legittimo impedimento invocato dal deferito. Dall’esame dell’istanza, formulata con specifico ed esclusivo riferimento alla impossibilità di predisporre difese in ragione della misura cautelare degli arresti domiciliari, non risulta la prospettazione di alcun concreto pregiudizio effettivamente subito della parte, nel senso che la stessa non solo non prova ma, tantomeno, deduce di aver almeno effettuato richiesta in tal senso al competente magistrato, di talché solo il suo eventuale diniego avrebbe potuto concretizzare, al limite, il lamentato pregiudizio. Tra l’altro, è bene rilevare che la natura degli addebiti e i soggetti ai quali gli stessi sono diretti non impediva, in assoluto, la predisposizione di difese che l’attuale Legale rappresentante della Società, sostituto del Sig. Cellino, poteva validamente e tempestivamente depositare. Pertanto, l’impedimento non può essere ritenuto legittimo e il procedimento può essere trattato. Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto. La vicenda trae origine dai fatti, maturati nei giorni antecedenti l’incontro Cagliari - Roma, previsto per il giorno 23/9/2012, per i quali il Giudice sportivo ha poi sanzionato la Società Cagliari Calcio Spa con la perdita della gara con il punteggio di 0-3, disponendo la trasmissione degli atti al Procura federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa. Il Giudice sportivo ha censurato il comportamento della Società Cagliari Calcio Spa che, con una comunicazione apparsa sul suo sito ufficiale il giorno 22/9/2012, aveva invitato i possessori di biglietto e di abbonamento a recarsi allo stadio “Is Arenas” di Quartu S. Elena (CA) per assistere alla gara Cagliari - Roma, che si sarebbe dovuta disputare il giorno successivo, nonostante lo stesso stadio fosse stato dichiarato ancora inagibile e in costanza di un provvedimento del Prefetto di Cagliari che disponeva lo svolgimento della predetta gara in assenza di pubblico. A seguito di tale comunicato della Società sarda, l’Autorità prefettizia si è ulteriormente determinata a emettere un nuovo provvedimento datato 22/9/2012, con cui è stato disposto “per urgente e grave necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica”, il differimento della gara suddetta ad altra data, considerando che la sollecitazione della Società, poteva tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porta chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive inconsulte ed irrazionali”. Le indagini hanno effettivamente evidenziato che la vicenda relativa alle autorizzazioni richieste dalla Società deferita per lo svolgimento delle gare in presenza del pubblico è stata notevolmente articolata. Sta di fatto che, alla data prevista per la gara, la Società non solo non aveva ottenuto alcuna autorizzazione, se non quella relativa allo svolgimento dell’incontro a porte chiuse, ma addirittura la diffida prefettizia contenente l’ordine, in linea con le prescrizioni diramate dall’Osservatorio, che i tagliandi venduti fossero annullati e conseguentemente rimborsati a cura della Società Cagliari, su cui gravava anche l’onere di predisporre la relativa campagna di comunicazione, in maniera chiara e precisa, in modo tale da evitare possibili reazioni con negativi riflessi sull’ordine pubblico. Pertanto, l’aver comunque incoraggiato la presenza del pubblico allo Stadio, ancorché “nel rispetto dell’ordine e della civiltà”, costituisce un comportamento evidentemente contrario alle regole e alle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti tanto più che, dalle dichiarazioni rese dal Sig. Cellino in sede di indagini, emerge che la pubblicazione di tale invito avrebbe determinato la Commissione di vigilanza, che ancora si trovava in riunione, a una positiva decisione sull’apertura di almeno un settore dello stadio per l’accesso dei tifosi fidelizzati. Tale comportamento, peraltro, non può essere ritenuto scriminato dall’asserito ricevimento di notizie, da parte deferito, che la Lega si fosse adoperata affinché la Società Cagliari potesse giocare in Sardegna presso lo stadio “Is Arenas” con minimo un settore aperto al pubblico né dalle riferite rassicurazioni fornite in occasione di varie riunioni presso la Commissione pubblici spettacoli – provenienti da soggetti, peraltro non meglio specificati – né, infine, da quelle ulteriori che, a prescindere dal provvedimento dell’Osservatorio, la Commissione si stesse attivando per valutare l’apertura almeno parziale dell’impianto di Quartu S. Elena. Il deferimento deve ritenersi fondato anche quanto al secondo capo di incolpazione avente ad oggetto la contestata intitolazione, in fase di progettazione, di un intero settore dello stadio al gruppo degli “Sconvolts”, al quale aderiscono numerosissimi soggetti sottoposti al Daspo e con i quali le Società sportive non possono intrattenere alcun tipo di rapporto. Tale scritta, effettivamente realizzata, era stata poi rimossa a seguito dell’intervento della Questura. Le indagini hanno consentito di accertare che tale intervento era avvenuto per iniziativa dello stesso Presidente che riteneva così di poter responsabilizzare maggiormente, coinvolgendo nella conservazione delle strutture dello stadio, gli stessi tifosi ultras, che dal canto loro avevano invece successivamente contestato in maniera vivace tale iniziativa. Per tale ragione, in presenza anche della diffida arrivata dalla Questura, tale intitolazione era stata successivamente rimossa. Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società Cagliari Calcio, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M.
La Commissione infligge al Sig. Massimo Cellino la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla Società Cagliari Spa quella dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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