F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 10 Maggio 2013 (308) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTO MANGIAPANE (calciatore tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl), Società VIGOR LAMEZIA Srl ▪ (nota n. 6518/846 pf12-13 AM/ma del 15.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 10 Maggio 2013
(308) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTO MANGIAPANE (calciatore tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl), Società VIGOR LAMEZIA Srl ▪ (nota n. 6518/846 pf12-13 AM/ma del 15.4.2013).
Con atto del 15/4/2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Benedetto Mangiapane, calciatore tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl, e la Società Vigor Lamezia Srl, per rispondere:
- il primo della violazione dell’art. 1, commi 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per avere, con le dichiarazioni rese e riportate sub a), espresso pubblicamente gravi giudizi e rilievi lesivi non solo della onorabilità, della reputazione, della buona fede e dell’imparzialità dell’Arbitro della gara Vigor Lamezia - Teramo del 7/4/2013, ma anche il prestigio e la credibilità della medesima Istituzione Federale accusata di avere voluto artatamente danneggiare la sua squadra;
- la Società Vigor Lamezia Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Signor Benedetto Mangiapane, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Benedetto Mangiapane tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Benedetto Mangiapane, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento è proseguito nei confronti della Società Vigor Lamezia Srl. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) alla Società Vigor Lamezia Srl.
Nessuno è comparso per la Società deferita. Il deferimento è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali risulta che il deferito ha violato l’art. 1, commi 1, e l’art. 5, comma 1, del CGS avendo espresso pubblicamente gravi giudizi e rilievi lesivi non solo della onorabilità, della reputazione, della buona fede e dell’imparzialità dell’Arbitro della gara Vigor Lamezia - Teramo del 7/4/2013, ma anche il prestigio e la credibilità della medesima Istituzione Federale accusata di avere voluto artatamente danneggiare la sua squadra. Alla affermazione della responsabilità del deferito consegue quella della Società di
appartenenza, a titolo oggettivo. Sanzione congrua è da ritenersi quella di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per Mangiapane Benedetto. Irroga la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) alla Società Vigor Lamezia Srl.
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