COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 172 stagione sportiva 2012/2013 Gara Club Sportivo Firenze – Atletica Castello ( 4-2) del 6/4/2013. Campionato Giovanissimi B. In C.U. n.43 del 10/4/2013 Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 172 stagione sportiva 2012/2013 Gara Club Sportivo Firenze – Atletica Castello ( 4-2) del 6/4/2013. Campionato Giovanissimi B. In C.U. n.43 del 10/4/2013 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Atletica Castello avverso le seguenti decisioni del G.S. “A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/ 4/2016 MEARINI LEONARDO (ATLETICA CASTELLO) Allontanato dal terreno di gioco per offese al D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare raccoglieva con le mani un pallone da terra e lo scagliava violentemente da una distanza di circa 1/2 metri verso l'Arbitro con la chiara intenzione di colpirlo, raggiungendolo infatti al volto all'altezza dell'occhio sinistro. Il D.G. lamentava sin da su bito intenso dolore e lacrimazione, oltre ad annebbiamento della vista che perdurava tanto da costringerlo, attesi circa 15 minuti, a sospendere definitivamente la gara non essendo lo stesso in grado di proseguirne la direzione. Sanzione determinata anche in ragione della quali fica di Dirigente Accompagnatore Ufficiale rivestita. A CARICO DI MASSAGGIATORI SQUALIFICA FINO AL 10/06/2013 LACRIMINI ROBERTO (ATLETICA CASTELLO) Per offese e minacce al D.G.” La reclamante ritiene ingiusta la sanzione verso il dirigente sig. Mearini e comunque, sia per il citato che per l’altro dirigente sig. Lacrimini assume l’eccessiva afflittività. Il gesto del Mearini è stato dettato da una “stizza” momentanea e senza la violenza che invece l’arbitro ha descritto. Chiede per entrambi una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente il contenuto del primo scritto, aggiungendo particolarità anche eccessive oltre che non richieste. All’udienza del 3/5/2013 il rappresentante della società, preso atto del supplemento di rapporto arbitrale, conferma il contenuto del reclamo. La C.D. passa in decisione. I fatti ascritti ai tesserati Lacrimini e Mearini sono indubbiamente gravi e disdicevoli soprattutto in relazione alla categoria dei calciatori. Infatti, come più volte evidenziato dal Collegio, i dirigenti devono essere di esempio per i giovani calciatori per quanto attiene la disciplina sportiva e ciò al di la di ogni valutazione arbitrale giusta o errata che sia. Nel caso di specie non può essere rilevata alcuna giustificazione al loro comportamento che, in uno dei due casi, si è manifestato anche in forma di violenza fisica oltre che verbale. Per quanto attiene l’arbitro, il Collegio rileva l’uso improprio dei termini “interruzione” e “sospensione” della gara in quanto, si intende sospesa una gara che poi potrà essere ripresa, mentre deve dichiararsi interrotta una gara che non ha tale possibilità. Questa precisazione è doverosa al fine di evitare in futuro possibili strumentalizzazioni del rapporto arbitrale da parte di chi ne può avere interesse al fine di screditarne il contenuto complessivo. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni la C.D. ritiene congrua quella inflitta al sig. Lacrimini Roberto, mentre per quanto riguarda il sig. Mearini Leonardo deve essere rivisitata in relazione ai fatti ascritti. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo in relazione al sig. Lacrimini Roberto e riduce la inibizione del sig. Mearini Leonardo che deve intendersi definitivamente inibito fino al 10/4/2015. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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