F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013 (328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANEL DANIEL RADU (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 6838/832 pf12-13 SP/blp del 24.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013
(328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANEL DANIEL RADU (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 6838/832 pf12-13 SP/blp del 24.4.2013).
Il deferimento
Con atto dell’24/4/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
A) il Sig. Stefanel Daniel Radu, nella stagione sportiva 2012/2013, tesserato per la SS Lazio Spa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, nonché dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere più volte pronunciato, al termine della gara Roma – Lazio dell’8 aprile 2013, sotto la curva nord dello Stadio Olimpico, occupata in quel momento dai sostenitori della S.S. Lazio Spa, la seguente frase offensiva e oltraggiosa della reputazione della AS Roma Spa: “e la Roma m…” “e la Roma m…” “e la Roma m…”.
B) la Società SS Lazio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al suo tesserato. All’inizio della riunione odierna il Signor Stefanel Daniel Radu e la Società SS Lazio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Stefanel Daniel Radu e la Società SS Lazio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Stefanel Daniel Radu, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00); pena base per la Società SS Lazio Spa, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
ـ per il Sig. Stefanel Daniel Radu, ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00);
ـ per la Società SS Lazio Spa, ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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