F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013 (327) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GALLUZZO (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Calcio Città di Brindisi), Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI ▪ (nota n. 6783/872 pf12-13 AM/ma del 24.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013 (327) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GALLUZZO (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Calcio Città di Brindisi), Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI ▪ (nota n. 6783/872 pf12-13 AM/ma del 24.4.2013). Con atto del 24 aprile 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Roberto Galluzzo, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Calcio Città di Brindisi, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla Commissione Accordi economici della FIGC - LND in data 20 febbraio 2013 a favore del Sig. Claudio Miale ed al conseguente invio della relativa liberatoria e del documento di identità di quest’ultimo nel termine prescritto di giorni 30 dalla comunicazione della decisione; b) la Società SSD Calcio Città di Brindisi per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante. Nei termini consentiti dalle norme i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente declaratoria di responsabilità dei deferiti con la applicazione a carico degli stessi delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Roberto Galluzzo, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Calcio Città di Brindisi, la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei); b) alla Società SSD Calcio Città di Brindisi la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014. I motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento ed adeguatamente valutate le prove raccolte dalla Procura federale la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Con reclamo trasmesso tramite raccomandata a.r. in data 24 ottobre 2012 il Sig. Claudio Miale si è rivolto alla Commissione Accordi economici della FIGC – LND esponendo di avere concluso con la Società SSD Calcio Città di Brindisi un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 25.286,56 relativamente alla stagione sportiva 2011/2012. Dopo avere esposto di avere percepito rate per un importo pari ad euro 19.145,54 il Sig. Miale ha richiesto la condanna della predetta Società al pagamento della residua somma di euro 6.141,02. La Commissione Accordi economici ha riscontrato la fondatezza della richiesta inoltrata dal Sig. Claudio Miale e pertanto, con provvedimento del 20 febbraio 2013, comunicato alla Società SSD Calcio Città di Brindisi a mezzo lettera raccomandata del 21 febbraio 2013, ha condannato la Società medesima al pagamento in favore dell’istante della somma di euro 6.141,02. Il Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti, con nota del 22 febbraio 2013, comunicata a mezzo telefax in data 26 febbraio 2013, ha informato la predetta Società che a seguito della decisione assunta dalla Commissione Accordi economici la stessa era stata obbligata al pagamento in favore del calciatore Claudio Miale della somma di euro 6.141,02 e che il termine ultimo per la presentazione della ricevuta di pagamento e della copia del documento di identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dal medesimo, era di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento. Avuto riguardo di quanto sopra, dall’esame delle carte del procedimento disciplinare in oggetto è emersa con tutta evidenza la circostanza per cui la Società SSD Calcio Città di Brindisi non ha ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Accordi economici a seguito del reclamo proposto dal calciatore Claudio Miale, omettendo pertanto il versamento a favore di quest’ultimo della somma di euro 6.141,02 così come statuito dalla predetta Commissione con provvedimento del 20 febbraio 2013. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva e del contegno processuale dei deferiti che hanno omesso di inviare memorie difensive, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, anche alla luce della contestata recidiva ex art. 21 del CGS, infligge le seguenti sanzioni: per il Sig. Roberto Galluzzo inibizione di mesi 6 (sei). per la Società SSD Calcio Città di Brindisi penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.
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