F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013 (342) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE ▪ (nota n. 6958/870pf12-13/AM/ma del 2.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013 (342) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE ▪ (nota n. 6958/870pf12-13/AM/ma del 2.5.2013). Con atto del 2.5.13 Prot. 6958/870 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Enzo Sardi, all’epoca dei fatti in contestazione Presidente della Società GSD Rosignano Sei Rose, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 94 ter comma 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento disposto dalla Commissione Accordi Economici il 21.11.2012 in favore del Sig. Leonardo Del Bono ed al conseguente invio della relativa liberatoria e del documento di identità di quest’ultimo nel termine prescritto di giorni 30 dalla comunicazione della decisione; b) la Società GSD Rosignano Sei Rose per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. All’udienza del 13 marzo 2013 è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione a loro carico delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Enzo Sardi, quale Presidente della Società GSD Rosignano Sei Rose, l’inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società GSD Rosignano Sei Rose la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014. Sebbene ritualmente convocati nessuno dei deferiti è comparso, né risultano essere pervenuti scritti difensivi. Motivi della Decisione Dall’esame della documentazione in atti è emerso che la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale Serie D – con nota 8.4.13 comunicava alla Procura federale che la Commissione Accordi Economici della LND con decisione comunicata il 22.11.2012 aveva condannato la Società GSD Rosignano Sei Rose a corrispondere al calciatore Leonardo Del Bono la somma di euro 15.000,00 quale saldo dell’accordo economico sancito tra le parti. Il Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti con fax 27.11.2012 comunicava alla Società GSD Rosignano Sei Rose che a seguito della decisione assunta dalla C.A.E. era stata obbligata al pagamento in favore del calciatore Leonardo Del Bono della somma di euro 15.000,00 e che il temine ultimo per la presentazione della ricevuta di pagamento (liberatoria/bonifico o copia assegno circolare) e copia del documento di identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso, era di 30 giorni dalla data di notifica del detto provvedimento. La C.A.E. aveva erroneamente condannato la Società GSD Rosignano Sei Rose al pagamento della somma di euro 15.000,00 in quanto il saldo effettivamente dovuto al Sig. Leonardo Del Bono risultava pari ad euro 7.500,00. Successivamente in data 10.12.12 veniva sottoscritto un atto di transazione tra il calciatore Leonardo Del Bono e la Società GSD Rosignano Sei Rose in virtù della quale il pagamento della somma dovuta di euro 7.500,0 sarebbe avvenuto mediante il versamento contestuale di euro 1.500,00 – erogato invece per contanti per euro 500,00 in data 10.12.12 e per euro 1.000,00 con bonifico del 11.1.13 – ed il residuo di euro 6.000,00 mediante quattro dazioni per euro 1.500,0 cadauna da effettuarsi tassativamente entro il 31.3.13. Con nota 24.4.13 il calciatore Leonardo Del Bono dichiarava che l’accordo economico sopra descritto non era stato onorato dalla Società e che residuava ancora un proprio credito per euro 6.000,00. Sulla scorta di tali elementi la Procura federale ha rilevato che il pagamento in favore del calciatore Leonardo Del Bono “relativamente alla somma deliberata dalla Commissione Affari economici andava effettuato nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento della C.A.E.”, in conformità a quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e che, pertanto, stante il rilevato inadempimento nel pagamento delle somme indicate dalla C.A.E. nel termine sancito dalle richiamate norme si sarebbe concretizza la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF a carico del Sig. Enzo Sardi, quale Presidente e legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose, nonché a carico della stessa Società GSD Rosignano Sei Rose a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS La scrivente Commissione disciplinate nazionale ritiene di dover condividere l’assunto accusatorio svolto dalla Procura federale. Sebbene la decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici in data 21.11.12 sia risultata viziata da erroneità nella quantificazione della somma dovuta dalla GSD Rosignano Sei Rose al calciatore Leonardo Del Bono – euro 15.000,00 in luogo di euro 7.500,00 – la stessa non risulta essere stata impugnata nei termini di cui all’art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne FIGC e, pertanto la Società GSD Rosignano Sei Rose, destinataria del provvedimento, avrebbe dovuto a mente della medesima norma provvedere al pagamento delle somme dovute al calciatore Leonardo Del Bono nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione avvenuta in data 27.11.12 e, quindi, entro e non oltre il 27.12.12. La violazione posta in essere dal Sig. Enzo Sardi, legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose, si riverbera inevitabilmente anche nei confronti della stessa GSD Rosignano Sei Rose a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, del CGS P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura federale con nota del 2.5.2013 ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni: a) al Sig. Enzo Sardi, quale Presidente della Società GSD Rosignano Sei Rose l’inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società GSD Rosignano Sei Rose la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.
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