F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013 (285) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZULLI (Vice Presidente della Società ASD AZ Gold Women C/5), Società ASD AZ GOLD WOMEN C/5 ▪ (nota n. 6100/795 pf12-13 MS/vdb del 28.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013
(285) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZULLI (Vice Presidente della Società ASD AZ Gold Women C/5), Società ASD AZ GOLD WOMEN C/5 ▪ (nota n. 6100/795 pf12-13 MS/vdb del 28.3.2013).
Con atto del 28.3.2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Alessandro Zulli, quale Vice Presidente della Società ASD Gold Women C/5, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC nel suo complesso e di Organi Federali, in particolare della Divisione Calcio a Cinque, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità delle dette istituzioni federali in modo tale da lederne il prestigio e la credibilità; b) la Società ASD Gold Women C/5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Vice Presidente. All’udienza del 10 maggio 2013 è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione a loro carico delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Alessandro Zulli, quale Vice Presidente della Società ASD Gold Women C/5, l’inibizione per un periodo di mesi 6 (sei) di inibizione; b) alla Società ASD Gold Women C/5 euro 2000,00 (€ duemila/00) di ammenda.
Sebbene ritualmente convocati nessuno è comparso in rappresentanza del Sig. Alessandro Zulli e della ASD Gold Women C/5, né risultano essere stati presentati scritti difensivi. Motivi della Decisione Dall’esame della documentazione in atti è risultato comprovato che il Alessandro Zulli, Vice Presidente della Società ASD Gold Women C/5, ha espresso in via telematica, tramite il proprio profilo facebook, una serie di dichiarazioni evidentemente lesive della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC nel suo complesso e di Organi Federali, quali la Divisione Calcio a Cinque. In particolare, tra altro, il Sig. Alessandro Zulli con le modalità sopra indicate rilevava che “la prepotenza, la mancanza di rispetto delle regole è il solo ed unico metodo per vincere …… sport che non meritate né di governare né di rappresentare ………… questo campionato è una truffa, la coppa Italia è stata una truffa ……. questa sera va in onda l’ultima puntata del Clan dei Camorristi non è niente, niente rispetto a quello che è successo in questo campionato. Vergognoso ……… questo sport è fatto di corrotti …… la Giustizia Sportiva fa ridere peggio della giustizia ordinaria…. ”. Il Sig. Alessandro Zulli, successivamente alla pubblicazioni della indicate dichiarazioni, non ha inteso né smentire, né tantomeno rettificare la portata delle richiamate esternazioni, dimostrando in tal guisa di perseverare nel proprio comportamento e non mostrare alcun rincrescimento per l’episodio in contestazione. Gli accertati comportamenti costituiscono quindi a parere di questa Commissione violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto attiene la posizione del Sig. Alessandro Zulli nella sua qualità di Vice Presidente della Società ASD Gold Women C/5, nonché quelle di cui all’art. 4, comma 2, del CGS per quanto riguarda la responsabilità oggettiva della Società ASD
Gold Women C/5. Per quanto attiene la sussistenza della violazione contestata al Sig. Alessandro Zulli si osserva come lo stesso, proprio per la carica ricoperta, ha violato i principi di correttezza e probità sanciti quali norme comportamentali dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, esprimendo pubblicamente in via telematica giudizi e rilievi lesivi della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC nel suo complesso e di Organi Federali, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità delle dette istituzioni federali. In merito poi alla sussistenza della conseguente responsabilità in capo alla Società ASD Gold Women C/5. si osserva come in tema di responsabilità oggettiva – di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva – sia stato reiteratamente stabilito che le Società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci o tesserati e, comunque, dei soggetti che da essi direttamente dipendono, e
che, pertanto il cennato principio di carattere generale si presenta come pilastro fondamentale dell’ Ordinamento sportivo calcistico. In buona sostanza non può validamente dubitarsi che dalla acclarata violazione posta in essere dal Sig. Alessandro Zulli, quale Vice Presidente della ASD Gold Women C/5, consegue la responsabilità oggettiva della stessa Società ASD Gold Women C/5. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura federale con nota del 28 marzo 2013 ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni: a) al Sig. Alessandro Zulli, quale Vice Presidente della ASD Gold Women C/5, l’inibizione per un periodo di mesi 6 (sei); b) alla Società ASD Gold Women C/5 l’ammenda di euro 500,00 (€ cinquecento/00).
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