F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 16 Maggio 2013 (256) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI, SERGIO ALETTI, ELISA ALETTI, ANTONIO CIRIELLO, MARCO ANIMOBONO, FLAVIO FABBRI, IDO CASALBONI, LUCA PIERLUIGI DELLA VEDOVA e LUCA LEONI – (Fallimento Società Ravenna Calcio Srl) ▪ (nota n. 5534/95 pf12-13 AM/ma dell’11.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 16 Maggio 2013 (256) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI, SERGIO ALETTI, ELISA ALETTI, ANTONIO CIRIELLO, MARCO ANIMOBONO, FLAVIO FABBRI, IDO CASALBONI, LUCA PIERLUIGI DELLA VEDOVA e LUCA LEONI - (Fallimento Società Ravenna Calcio Srl) ▪ (nota n. 5534/95 pf12-13 AM/ma dell’11.3.2013). Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dalla Procurale federale in data 11 marzo 2013 nei confronti di: - Gianni FABBRI, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 30 novembre 2005 al 18 dicembre 2010 la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché il ruolo di socio di maggioranza (detenendo il 55% delle quote) dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità della grave decozione della Società al momento della cessione delle proprie quote; - Sergio ALETTI , per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per effetto dell’art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 5 luglio 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa del fallimento, la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, dal 5 luglio 2011 al 12 ottobre 2011 la carica di Presidente della Società ai soli fini sportivi, nonché il ruolo di socio di maggioranza al 97% della Aletti Spa, socio unico del Ravenna Calcio Srl, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha determinato il fallimento della Società; - Elisa ALETTI, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 12 ottobre 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento della Società, la carica di Presidente della Società Ravenna Calcio Srl (ai soli fini sportivi), nonché il ruolo di amministratore unico della Aletti Spa, socio unico del Ravenna Calcio Srl, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha determinato il fallimento; - Antonio CIRIELLO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 31 ottobre 2009 e sino al 5 luglio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 15% delle quote) con delega ai rapporti con la F.I.G.C. e legale rappresentante avendo contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società; - Marco ANIMOBONO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 22 dicembre 2006 e sino al 5 luglio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 20% delle quote) avendo contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società; - Flavio FABBRI per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 31 ottobre 2009 al 29 gennaio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 10% delle quote) contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società; - Ido CASALBONI per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, con ampi poteri economici e gestionali, dal 30 novembre 2005 al 31 ottobre 2009, nonché il ruolo di consigliere di amministrazione dal 16 dicembre 2010 al 5 luglio 2011 avendo contribuito con il proprio comportamento al dissesto economico-patrimoniale, condividendo la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione; - Luca Pier Luigi DELLA VEDOVA per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 5 giugno 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, il ruolo di consigliere delegato della Società, con ampi poteri economici e gestionali e, ai fini sportivi, dal 5 luglio 2011 al 3 agosto 2011, la carica di membro del consiglio direttivo, contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società e al conseguente dissesto economico-patrimoniale; - Luca LEONI per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 5 giugno 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società, con ampi poteri economici e gestionali e, ai fini sportivi, dal 5 luglio 2011 al 3 agosto 2011, la carica di membro del consiglio direttivo, contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società e al conseguente dissesto economico-patrimoniale. Lette le memorie difensive depositate in giudizio dai Sigg. Gianni e Flavio Fabbri e dai Sigg. Luca Pier Luigi Della Vedova e Luca Leoni. Rilevato che nella propria memoria i Sigg. Gianni e Flavio Fabbri escludono che all’atto della cessione delle quote societarie il Ravenna versasse in una situazione economica già disastrosa, così come contestano che Gianni Fabbri abbia contribuito alla decozione della Società e Flavio Fabbri al dissesto economico della stessa. Preso atto che i Sigg. Gianni e Flavio Fabbri, dopo aver elencato una serie di operazioni di mercato progettate ed un contratto di sponsorizzazione in corso di definizione, deducono che la mancata concretizzazione di tali operazioni è da ascriversi a loro ma al successivo titolare della Società Aletti al quale andrebbe imputata la fine del Ravenna. Preso atto del patteggiamento richiesto e concesso per i Sigg. Ciriello, Della Vedova e Leoni con la seguente Ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Antonio Ciriello, Luca Pier Luigi Della Vedova, e Luca Leoni, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Antonio Ciriello, sanzione della inibizione di mesi 18 (diciotto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 12 (dodici); pena base per il Sig. Luca Pier Luigi Della Vedova, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Luca Leoni, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procurale Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Rilevato che i Sigg. Sergio Aletti, Elisa Aletti, Marco Animobono, Ido Casalboni non si sono costituiti in giudizio e non sono presenti alla odierna udienza. Ascoltato il rappresentante della Procurale Federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Gianni Fabbri: inibizione per anni 5 (cinque); - Sergio Aletti: inibizione per anni 5 (cinque); - Elisa Aletti: inibizione per anni 3 (tre); - Marco Animobono: inibizione per mesi 18 (diciotto); - Flavio Fabbri: inibizione per mesi 18 (diciotto); - Ido Casalboni: inibizione per anni 2 (due). Ascoltato il legale dei Sigg. Gianni e Flavio Fabbri il quale nell’insistere nelle considerazioni formulate nella propria memoria difensiva ha reiterato in via preliminare le richieste istruttorie (prova testimoniale) già dedotte nella stessa memoria Acquisita agli atti l’ordinanza resa dal Collegio in ordine alla prova testimoniale richiesta dai Sigg. Gianni e Flavio Fabbri con la quale sono stati dichiarati inammissibili i capitoli di prova 1, 2 e 4 in quanto tesi a provare fatti comprovabili documentalmente e dichiarato inammissibile e comunque irrilevante il capitolo di prova n. 3 rilevato che il dott. Giuseppe Poggiali chiamato a testimoniare non risulta tesserato e che, per costante indirizzo di questa Commissione, i soggetti estranei all’Ordinamento federale non sono mai stati ascoltati quali testi Rilevato che, a seguito di attento esame degli atti del giudizio, tutti i fatti contestati con il deferimento risultano comprovati. Considerato, in particolare, che il Sig. Gianni Fabbri ha ricoperto un ruolo chiave nel Ravenna come presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 2005 al 2010) e socio di maggioranza (dal 2009 al 2011) sicché la gravissima situazione economico-finanziaria in cui versava la Società all’atto della cessione all’Aletti deve essere già considerata come determinante per il fallimento della stessa. Al riguardo devono essere considerate le conclusioni della COVISOC che determinavano la non ammissione del Ravenna ai campionati professionistici (e il conseguente svincolo di tutti i giocatori) deliberata dal Consiglio Federale in data 18 luglio 2011 appena 13 giorni dopo il subentro dell’Aletti al Fabbri sicché appare evidente come nel biennio precedente al fallimento della Società , intervenuto il 18 giugno 2012, la stessa fosse già in uno stato di decozione del quale il Sig. Gianni Fabbri non può che esserne chiamato come il maggiore responsabile. Rilevato che anche il Sig. Aletti avendo ricoperto ruoli chiave nell’anno precedente il fallimento come presidente del Consiglio di Amministrazione, presidente della Società ai fini sportivi, amministratore unico della Aletti Spa, socio unico del Ravenna Calcio, ha determinato con i propri comportamenti riscontrabili negli atti del giudizio un vero e proprio tracollo della Società culminato nella dichiarazione di fallimento. Anche per il Sig. Aletti si sono concretizzati dunque comportamenti di enorme gravità assolutamente censurabili determinati dalla posizione verticistica ricoperta in Società. Valutata la gravità della posizione anche della Sig.ra Elisa Aletti che, avendo ricoperto la carica di Presidente della Società Ravenna Calcio Srl (ai soli fini sportivi), nonché il ruolo di amministratore unico della Aletti Spa, socio unico del Ravenna Calcio Srl, ha determinato con i propri comportamenti la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha determinato il fallimento. Considerato che il Sig. Marco Animobono avendo ricoperto dal 22 dicembre 2006 e sino al 5 luglio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 20% delle quote) ha contribuito nel corso della lunga gestione con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società, comprovata dalla documentazione in atti. Per tale soggetto valgono come attenuanti la posizione dirigenziale non di vertice e di socio di minoranza. Preso atto che il Sig. Flavio Fabbri ha ricoperto dal 31 ottobre 2009 al 29 gennaio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 10% delle quote), pur accertato il suo contributo alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società, va considerata la posizione dirigenziale non di vertice e la posizione di socio di assoluta minoranza. Accertati per Ido Casalboni, gli ampi poteri gestionali a lui affidati come Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl dal 30 novembre 2005 al 31 ottobre 2009, nonché il ruolo di consigliere di amministrazione dal 16 dicembre 2010 al 5 luglio 2011 e dunque rilevato un considerevole contributo al dissesto economicopatrimoniale, con piena condivisione della cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Antonio Ciriello:inibizione di mesi 12 (dodici); per Luca Pier Luigi Della Vedova inibizione di mesi 4 (quattro); per Luca Leoni inibizione di mesi 4 (quattro). In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: per Gianni Fabbri: inibizione per anni 5 (cinque); per Sergio Aletti: inibizione per anni 5 (cinque); per Elisa Aletti: inibizione per anni 3 (tre); per Marco Animobono: inibizione per mesi 18 (diciotto); per Flavio Fabbri: inibizione per mesi 18 (diciotto); per Ido Casalboni: inibizione per anni 2 (due).
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