F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 16 Maggio 2013 (250) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: AHMAD FOUZI HADJ, MASSIMO KUTUFÁ, GIOVANNI TORRE, SILVIO GIUSTI, ANDREA PAPINI, GIANLUCA MUSETTI, GIUSEPPE ALTADONNA, VINCENZO BARBA e DANILO PAGNI – (Fallimento Società AS Lucchese Libertas Srl) ▪ (nota n. 5308/1149 pf11-12 AM/ma del 4.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 16 Maggio 2013
(250) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: AHMAD FOUZI HADJ, MASSIMO KUTUFÁ, GIOVANNI TORRE, SILVIO GIUSTI, ANDREA PAPINI, GIANLUCA MUSETTI, GIUSEPPE ALTADONNA, VINCENZO BARBA e DANILO PAGNI - (Fallimento Società AS Lucchese Libertas Srl) ▪ (nota n. 5308/1149 pf11-12 AM/ma del 4.3.2013).
Visti gli atti;
Letto il deferimento disposto dalla Procurale federale in data 4 marzo 2013 nei confronti di:
- AHMAD FOUZI HADJ, all’epoca dei fatti socio di riferimento e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AS Lucchese Libertas Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 9 del CGS, per avere costituito una associazione, alla quale hanno partecipato i Sig. Massimo Kutufà, Giovanni Torre e Silvio Giusti, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque poste in essere in danno della Società amministrata;
b) art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, e segnatamente per le fattispecie individuate alla lettera A, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7;
- MASSIMO KUTUFÁ, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dell’AS Lucchese Libertas Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 9 del CGS, per avere partecipato con Giovanni Torre e Silvio Giusti ad un’associazione, promossa da Ahmad Fouzi Hadj, volta a porre in essere una serie indeterminata di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque poste in essere in danno della Società amministrata;
b) art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, e in particolare per le fattispecie individuate alla lettera A), punti 4, 6, e 7;
- GIOVANNI TORRE, all’epoca dei fatti membro del Consiglio di Amministrazione dell’AS Lucchese Libertas Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 9 del CGS, per avere partecipato con Massimo Kutufà e Silvio Giusti ad un’associazione, promossa da Ahmad Fouzi Hadj, volta a porre in essere una serie indeterminata di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque poste in essere in danno della Società amministrata;
b) art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, e in particolare per le fattispecie individuate alla lettera A), punti 3 e 5;
- SILVIO GIUSTI, all’epoca dei fatti membro del Consiglio di Amministrazione dell’AS Lucchese Libertas Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 9 del CGS, per avere partecipato con Giovanni Torre e Massimo Kutufà ad un’associazione, promossa da Ahmad Fouzi Hadj, volta a porre in essere una serie indeterminata di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque poste in essere in danno della Società amministrata così come descritto nella parte motiva che qui si abbia per intero ripetuta e trascritta;
b) art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, e in particolare per le fattispecie individuate alla lettera A), punti 3, 5, e 6;
- ANDREA PAPINI, all’epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale dell’AS Lucchese Libertas Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera A), punto 3;
- GIANLUCA MUSETTI, all’epoca dei fatti membro del Collegio Sindacale dell’AS Lucchese Libertas Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera A), punto 3;
- GIUSEPPE ALTADONNA, all’epoca dei fatti membro del Collegio Sindacale dell’AS Lucchese Libertas Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera A), punto 3;
- VINCENZO BARBA, all’epoca dei fatti socio di riferimento e amministratore unico della Società Gallipoli Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver corrisposto al Sig. Ahmad Fouzi Hadj la somma di 300.000 euro per l’acquisto da parte della Società Gallipoli Calcio Srl del diritto alle prestazioni del calciatore Francesco Di Gennaro, già tesserato della AS Lucchese Libertas Srl pur avendo dichiarato nella documentazione depositata in Lega la cifra di 80.000, come dettagliatamente descritto in parte motiva che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera B;
- DANILO PAGNI, all’epoca dei fatti tesserato come collaboratore della Società Gallipoli Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per aver ricevuto dal Sig. Ahmad Fouzi Hadj la somma di 40.000 euro, senza averne alcun diritto e titolo, a valere sulle somme corrisposte dal Sig. Vincenzo Barba al Sig. Ahmad Fouzi Hadj quale corrispettivo dell’acquisto da parte della Società Gallipoli Calcio Srl del diritto alle prestazioni del calciatore Francesco Di Gennaro, già tesserato della AS Lucchese Libertas Srl, come dettagliatamente descritto in parte motiva che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera C. Lette le memorie difensive depositate in giudizio dai Sigg. Danilo Pagni e Giuseppe Altadonna. Rilevato che nella propria memoria il Sig. Pagni eccepisce preliminarmente la inammissibilità del deferimento per violazione del principio del ne bis in idem, per inammissibilità della nuova inchiesta del 25 maggio 2012, per apertura fuori temine della inchiesta del 25 maggio 2012, per omessa apertura della inchiesta nei confronti del Pagni e inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza. Rilevato, altresì, che nella propria memoria il Pagni rileva nel merito che la infrazione sarebbe prescritta e che il fatto non sussiste e non costituisce infrazione disciplinare Rilevato che il Sig. Altadonna nel proprio scritto difensivo segnala di non essere tesserato presso la FIGC e che la Corte d’Appello di Firenze con sentenza (di cui allega copia) ha disposto l’assoluzione da ogni imputazione e che, alla luce di tutto ciò, anche il procedimento disciplinare attivato presso l’Ordine dei Commercialisti di Massa Carrara è stato archiviato, per cui chiede, previo accertamento di una maturata prescrizione, il proscioglimento da ogni imputazione. Preso atto del patteggiamento richiesto e concesso per i Sigg. Andrea Papini, Gianluca Musetti, Giuseppe Altadonna e Danilo Pagni con la seguente Ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Andrea Papini, Gianluca Musetti, Giuseppe Altadonna, Danilo Pagni, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Andrea Papini, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Gianluca Musetti, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Giuseppe Altadonna, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Danilo Pagni, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procurale Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”Il procedimento è proseguito per gli altri soggetti deferiti. Ascoltato il rappresentante della Procurale federale Prof. Giuseppe Catalano, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Ahmad Fouzi Hadj: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Massimo Kutufà: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Giovanni Torre: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Silvio Giusti: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Vincenzo Barba: inibizione per anni 3 (tre) e ammenda di € 30.000,00 (euro trentamila/00);
Preso atto che non sono comparsi all’odierna udienza e non hanno presentato memoria difensiva i Sigg. Ahmad Fouzi Hadj, Massimo Kutufà, Giovanni Torre, Silvio Giusti e Vincenzo Barba.
Rilevato che risulta ampiamente confermato dagli atti del giudizio che i Sigg. Fouzi Hadj, Kutufà, Torre e Giusti si sono tra loro associati allo scopo di compiere una serie di atti illeciti in materia gestionale ed economica ponendo in essere una serie di operazioni distruttive e comunque idonee a porre in serissima difficoltà, arrecando gravissimo danno, la AS Lucchese Libertas. Preso atto in particolare che risultano confermate dagli atti del giudizio (e non contestate dai soggetti deferiti) le contestazioni analiticamente descritte nell’atto di deferimento ed in particolare per Fouzi Hadj i capi A 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per Kutufà i capi A 4, 6 e 7, per Torre i capi A 3 e 5, per Giusti i capi A 3, 5 e 6. Considerato che detti comportamenti devono considerarsi di inaudita gravità, inaccettabili sotto ogni aspetto ed idonei a compromettere la vita della Società in modo irreparabile tanto da provocare il fallimento della AS Lucchese Libertas Srl con sentenza del 18 novembre 2008. Ritenuto, invece, per quanto attiene al Barba, che risulta confermato in atti il comportamento contestato ovvero l’aver corrisposto la somma di euro 300.000,00 al Sig. Ahmad Fouzi Hadj per l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Di Gennaro pur avendo dichiarato nella documentazione depositata in Lega la minor cifra di 80.000,00 euro, comportamento che ha concretizzato la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS.
Valutata la congruità delle sanzioni richieste per i deferiti Ahmad Fouzi Hadj, Massimo Kutufà, Giovanni Torre e Silvio Giusti Meglio determinata la sanzione da irrogare al Barba in adesione alla violazione posta in essere.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
per Andrea Papini: mesi 6 (sei) di inibizione;
per Gianluca Musetti: mesi 6 (sei) di inibizione;
per Giuseppe Altadonna: mesi 6 (sei) di inibizione;
per Danilo Pagni: mesi 6 (sei) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
per Ahmad Fouzi Hadj: inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
per Massimo Kutufà: inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
per Giovanni Torre: inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
per Silvio Giusti: inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
per Vincenzo Barba: inibizione di anni 2 (due).
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