COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO NETTUNO CALCIO SANDALO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DEI GIUDICI GIANLUCA E TEODOLI MARCO E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE NICOLO’ GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 DEL 24.4.2013 (Gara: ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO – CAVA DEI SELCI del 20.4.2013 – Camp. Jun. Regionali Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO NETTUNO CALCIO SANDALO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DEI GIUDICI GIANLUCA E TEODOLI MARCO E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE NICOLO’ GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 DEL 24.4.2013 (Gara: ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO – CAVA DEI SELCI del 20.4.2013 – Camp. Jun. Regionali Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuta l’opportunità di stralciare la posizione dei calciatori DEI GIUDICI e TEODOLI, data l’imminente scadenza delle squalifiche loro inflitte; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocaa riduzione delle sanzioni, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento minaccioso ed offensivo dei calciatori, si è manifestato nell’ambito di una protesta collettiva, espressa con toni altamente concitati, per cui la sanzione può essere lievemente ridotta, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la squalifica ai calciatori DEI GIUDICI GIANLUCA e TEODOLI MARCO da 4 a 3 gare effettive. Si fa riserva di ogni ulteriori provvedimenti. La tassa reclamo va restituita.
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