F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (343) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA SOCIETA’ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 6925/882pf12- 13/AM/ma del 2.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013
(343) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA SOCIETA’ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 6925/882pf12- 13/AM/ma del 2.5.2013).
La Procura federale della F.I.G.C., con lettera n. 6925/882 del 2 maggio 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante pro tempore della ASD Ginnastica e Calcio Sora, Pomi Augusto, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti n. 142/CA del 26 febbraio 2013 emessa all' esito del contenzioso fra la predetta società ed il proprio allenatore, Iannicola Michele. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la società ASD Ginnastica e Calcio Sora. Nel merito, l'allenatore Iannicola aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale, in data 14 maggio 2012, chiedendo il riconoscimento di quanto dovutogli, sulla base di due accordi economici regolarmente depositati riguardanti le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, per un importo complessivo di euro 23.000, di cui 15.500 a saldo premio di tesseramento stagione 2010/2011, euro 8.500 per rimborsi spese stessa stagione ed euro 3.000 per le mensilità del contratto stagione 2011/2012 antecedenti alle sue dimissioni. Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo peraltro che lo stesso sia stato presentato e comunicato alla controparte nei termini stabiliti, respingendo quindi l'obiezione sulla irregolarità di notifica avanzata dalla società, e fatto obbligo alla stessa di liquidare in favore del ricorrente la somma di euro 23.000, oltre ad euro 272 per interessi equitativamente calcolati. La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società, che però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. All’inizio della riunione odierna il Signor Augusto Pomi e la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Augusto Pomi e la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Augusto Pomi, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procurale Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Augusto Pomi;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetti.”
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