F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (319) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC HELLAS VERONA 1903 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL SIG. EMANUELE SIGNANINI (calciatore); DELL’INIBIZIONE PER GG. 45 AI SIGG. STEFANO BOVO, STEFANO DANESE E DIEGO ZURZOLO (dirigenti); DELL’INIBIZIONE PER GG. 60 AL SIG. STEFANO PASINI (dirigente); DELL’INIBIZIONE PER GG. 30 AL SIG. GIUSEPPE COMPOSITO (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI SERIE “D” DI CALCIO A 5 MASCHILE 2012/2013 E AMMENDA DI € 300,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 61 del 10.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (319) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC HELLAS VERONA 1903 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL SIG. EMANUELE SIGNANINI (calciatore); DELL’INIBIZIONE PER GG. 45 AI SIGG. STEFANO BOVO, STEFANO DANESE E DIEGO ZURZOLO (dirigenti); DELL’INIBIZIONE PER GG. 60 AL SIG. STEFANO PASINI (dirigente); DELL’INIBIZIONE PER GG. 30 AL SIG. GIUSEPPE COMPOSITO (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI SERIE “D” DI CALCIO A 5 MASCHILE 2012/2013 E AMMENDA DI € 300,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - CU n. 61 del 10.4.2013). Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 118 comma 1 NOIF, “il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque”. Il comma 6 della stessa norma prevede che “la richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore età anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività”. Nel caso che qui interessa, il calciatore Emanuele Signanini, già tesserato per la Società di calcio ad undici Real S. Massimo 2000 ed inserito nell’elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul C.U. Comitato Regionale Veneto del 1° agosto 2012, aveva sottoscritto la richiesta di tesseramento con vincolo pluriennale in favore della Società Hellas Verona 1903 Calcio a 5, senza tuttavia la richiesta di variazione di attività sopra richiamata, per cui siffatta richiesta veniva annullata e l’annullamento era comunicato alla Società dall’Ufficio Tesseramento con lettera raccomandata 27 dicembre 2012. Si evidenziava in detta lettera che il calciatore nella stagione sportiva 2011/2012 aveva optato in piena autonomia per la variazione di attività a favore della Società ASD AC Real S. Massimo 2000 di calcio a undici, per cui, essendo egli svincolato, nella stagione sportiva 2012/2013 poteva tesserarsi unicamente per una società di puro calcio a undici. Nel frattempo la Società Hellas Verona 1903 Calcio a 5 aveva utilizzato il calciatore in undici gare del Campionato 2012/2013 Serie D, con la conseguenza che la partecipazione dello stesso a dette gare era risultata irregolare, al punto che la Presidenza del Comitato Regionale Veneto con lettera raccomandata del 19 febbraio 2013 segnalava il fatto alla Procura Federale, precisando che per una di queste gare era intervenuta la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata il 13 febbraio 2013, confermata in grado di appello, che aveva applicato alla Società Hellas Verona 1903 Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore Signanini. La Procura Federale con atto del 4 marzo 2013 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore Emanuele Signanini, la Società AC Hellas Verona 1903 Calcio a 5, nonché tutti i dirigenti accompagnatori della detta Società che avevano sottoscritto le distinte delle gare, nelle persone dei sigg.ri Stefano Bovo, tra l’altro Presidente della Società, per una distinta gara, Stefano Danese per due distinte gara, Diego Zurzolo per due distinte gara, Stefano Pasini per 4 distinte gara e Giuseppe Composto per una distinta gara, fatta esclusione per la gara nella quale era intervenuta la decisione del Giudice Sportivo sopra richiamata. Veniva altresì deferita la Società AC Hellas Verona 1903 Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, conseguenti alle violazione ascritte ai propri presidente, dirigenti e tesserati che avevano svolto nel suo interesse l’attività contestata. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione 9 aprile 2013, assunta nel contraddittorio dei deferiti e pubblicata sul CU n. 61 del 10 aprile 2013, accoglieva il deferimento e comminava al calciatore Signanini la squalifica per 5 gare, a Stefano Bovo, Stefano Danese e Diego Zurzolo l’inibizione di gg. 45 ciascuno, a Stefano Pasini l’inibizione di gg. 60, a Giuseppe Composito l’inibizione di gg. 30, alla Società AC Hellas Verona 1903 Calcio a 5 la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nel Campionato Serie D Calcio a 5 maschile 2012/2013 e l’ammenda di € 300,00. Avverso siffatta decisione insorge il sig. Stefano Bovo, quale legale rappresentante della Società Hellas Verona Calcio a 5, il quale chiede la revoca della decisione medesima limitatamente alla duplice sanzione comminata alla Società della penalizzazione dei punti in classifica e dell’ammenda. Deduce il ricorrente che il tesseramento del Signanini era avvenuto dopo che gli estremi del calciatore erano stati pubblicati nell’elenco delle liste di svincolo datato 1° agosto 2012, per cui il Signanini risultava libero da vincolo e, pertanto, suscettibile di essere tesserato per la Società Hellas Verona Calcio a 5. Deduce altresì che, avendo ricevuto la comunicazione di nullità del tesseramento da parte del competente Ufficio solo agli inizi di gennaio 2013, nulla poteva essere contestato alla Società per le gare disputate nel periodo precedente siffatta comunicazione, di guisa che la penalizzazione dei 10 punti in classifica, comminata con riferimento a tutte le gare disputate dal calciatore Signanini, non aveva fondamento, dovendosi al più sanzionare la Società con la penalizzazione soltanto di 2 punti in classifica per le tre gare nelle quali il difetto di tesseramento del Signanini era stato accertato. Aggiunge che il Signanini aveva chiesto lo svincolo sia alla società di calcio ad 11 sia alla società di calcio a 5, per cui l’irregolarità che aveva determinato il vizio del tesseramento era stata esclusivamente formale e peraltro dovuta alla complessità della normativa dell’art. 118 NOIF. Deposita a mezzo di memoria aggiunta n. 4 cedolini postali, che definisce afferenti la richiesta di svincolo che il calciatore Signanini aveva inviato alle società di calcio ad 11 e di calcio a 5, presso le quali era stato in precedenza tesserato. Conclude per la totale riforma della decisione impugnata, ovvero, in subordine, per la riduzione della penalizzazione a punti 2 da scontarsi nella prossima stagione agonistica 2013/2014 e per l’annullamento dell’ammenda . Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l’integrale conferma della decisione di primo grado. La Commissione osserva quanto segue. Occorre evidenziare che la decisione impugnata ha comminato al Bovo la inibizione per gg. 45 avente decorrenza dal 10 aprile 2013, data di pubblicazione del CU Comitato Regionale Veneto n. 61 di pari data, che aveva riportato la decisione. Alla data di redazione e di trasmissione a mezzo fax del ricorso a questa Commissione (ore 16.56 del 19 aprile 2013), il provvedimento di inibizione era in pieno vigore, con la conseguenza che il Bovo non aveva titolo per proporlo, essendogli per l’appunto inibito lo svolgimento di ogni attività in seno alla FIGC, nell’ambito della quale è ricompresa la facoltà di adire gli Organi di Giustizia Sportiva. Il ricorso di che trattasi, peraltro, non ha per oggetto l’inibizione comminata al Bovo, perché in siffatta ipotesi il Bovo avrebbe potuto proporlo, ma investe in via esclusiva i provvedimenti posti a carico della Società, la cui impugnativa il Bovo, in regime di inibizione, non poteva proporre. Per questo motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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