F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013(347) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. -omissis – (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO ED € 1.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 213 del 6.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013
(347) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. A-omissis - (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO ED € 1.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 213 del 6.5.2013).
La Procura Federale, con atto datato 28 marzo 2013, premettendo che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione assunta il 14 aprile 2012 e pubblicata sul C.U. n. 168 del 17 aprile successivo, aveva accolto il ricorso dell’allenatore dilettante Mauro Pernarella contro la Società ASD U.S. Terracina Calcio srl ed aveva fatto obbligo a
quest’ultima di corrispondere al ricorrente a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011 la complessiva somma di € 11.670,00 oltre interessi al tasso legale sino alla data dell’effettivo soddisfo e che siffatta obbligazione non era stata adempiuta dalla Società nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno in cui la decisione le era stata comunicata, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il sig. -omissis -, nella qualità di presidente della Società ASD U.S. Terracina srl e la stessa Società ASD U.S. Terracina srl per violazione quanto al primo degli artt. 1 comma 1, 8 commi 9 e 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, quanto alla seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante, inteso quale illecito disciplinare. Si costituivano entrambi i deferiti, i quali, deducendo che la decisione del Collegio Arbitrale, loro comunicata con lettera raccomandata del 23 aprile 2012, ricevuta il 3 maggio 2012, era stata tempestivamente adempiuta come era provato dall’assegno bancario di € 11.500,00 emesso dalla Società all’ordine di Pernarella Mauro e dalla ricevuta liberatoria datata 31 maggio 2012, nonché da altra del 14 luglio 2012, entrambe a firma dello stesso Pernarella Mauro, che esibivano in copia fotostatica, chiedevano che il deferimento fosse rigettato. La Commissione Disciplinare Territoriale, con delibera 2 maggio 2013, pubblicata sul C.U. n. 213/L.N.D del 6 maggio successivo, accoglieva il deferimento e comminava al -omissis - l’inibizione di mesi uno ed alla Società ASD U.S. Terracina srl la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso e l’ammenda di euro mille. Avverso detta delibera ricorrono la Società ed il -omissis -, i quali, a mezzo del loro difensore di fiducia, deducono che il pagamento del dovuto era avvenuto il 31 maggio 2012 e che ciò era comprovato dalla ricevuta di pari data emessa dal Pernarella per l’importo di € 11.500,00 più € 170,00 per saldo stagione sportiva 2010/20111 oltre spese istruttorie, contestuale alla dazione del relativo assegno bancario, ricevuto dal Pernarella stesso; di guisa che alcuna violazione risultava sussistente, con conseguente necessità di totale revoca della delibera, tra l’altro gravemente lesiva degli interessi della Società, direttamente coinvolta nella promozione alla categoria superiore. Deducono altresì i ricorrenti che l’ulteriore dichiarazione liberatoria sottoscritta dal Pernarella in data 14 luglio 2012 era di semplice conferma di quella precedente e che la normativa vigente in materia, facendo riferimento al mancato tempestivo pagamento di quanto dovuto e non alla mancanza della altrettanto tempestiva sottoscrizione della relativa quietanza liberatoria da parte del creditore soddisfatto, escludeva la sussistenza di
ogni rilevanza a detta ulteriore dichiarazione del Pernarella, rimanendo ferma la circostanza che il pagamento era avvenuto nei termini. Essi chiedono che sia acquisita una ulteriore dichiarazione del Pernarella, di conferma della circostanza di cui sopra e che sia ammessa la testimonianza del Pernarella che l’assegno gli era stato consegnato il 31 maggio 2012 e che nella stessa data era stata rilasciata la quietanza liberatoria. Concludono, in subordine, ove la delibera fosse in fatto confermata, per l’applicazione di sanzioni di minore entità, in considerazione che il pagamento era stato comunque effettuato e che il debito era stato contratto dalla precedente gestione della Società, a cui la presente si sentiva del tutto estranea. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della delibera impugnata; sono altresì comparsi i deferiti assistiti dal difensore di fiducia ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate. La Commissione osserva quanto segue. Il ricorso di -omissis - avverso l’inibizione di mesi uno che gli è stata comminata è inammissibile. L’art. 45 comma 3 inciso b C.G.S. prevede che non è impugnabile in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, che qui non sussiste, l’inibizione del dirigente che sia fino ad un mese. Tale essendo la sanzione posta a carico del ricorrente, non v’è dubbio che sussistono gli estremi per la ricorrenza di detta inammissibilità. Pur esistendo pregiudizialità sul ricorso della Società, sanzionata per responsabilità diretta, della irrevocabile sanzione inflitta al suo legale rappresentante, non può non rilevarsi nel merito l’infondatezza del ricorso, i cui punti di criticità possono così sintetizzarsi: 1) l’assegno bancario n. 0012250922-08 tratto sul conto corrente 3125/42 Banca Popolare di Fondi all’ordine Pernarella Mauro appare datato 30/06/2013 e comunque non 31 maggio 2012, come è sostenuto dalla ricorrente; 2) la ricevuta a firma Mauro Pernarella, prodotta in calce alla fotocopia dell’assegno ed anch’essa in fotocopia, non reca la data della sottoscrizione ed è pertanto inconferente; 3) l’importo dell’assegno bancario di cui sopra è di € 11.500,00 ed è inferiore alla somma di € 11.670,00 liquidata in favore del Pernarella dal Collegio Arbitrale, la cui decisione, anche per questo motivo, non è stata compiutamente eseguita dalla ricorrente; 4) lo stesso importo dell’assegno, peraltro, neppure include l’ammontare degli interessi legali che la detta decisione ha posto a carico della Società, con decorrenza dalla data della decisione o della sua comunicazione a quella dell’effettivo soddisfo. Tali essendo le risultanze istruttorie, documentalmente provate, il ricorso deve essere respinto, previo rigetto delle istanze, anch’esse di carattere istruttorio, formulate in ricorso. Con conseguente conferma della sanzione inflitta alla Società nel precedente giudizio, che risulta conforme al disposto del comma 9 dell’art. 8 CGS. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del sig. -omissis -; rigetta il ricorso della Società SSD Terracina Calcio 1925. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.
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