COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 15/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S. Real Monteforte Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 79 del 24/04/2013 – Ammenda di € 900,00.- a carico della Società – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 15/05/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso U.S. Real Monteforte
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 79 del 24/04/2013 – Ammenda di €
900,00.- a carico della Società – Campionato Juniores Regionale
La Società U.S. Real Monteforte ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 79 del 24/04/2013 con la quale ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 900,00.- a carico
della Società perchè: “ il pubblico della Soc. Real Monteforte manteneva, durante il secondo tempo, comportamento
offensivo, minaccioso e denigratorio nei confronti dell’arbitro e dei giocatori avversari, connotato anche da cori
discriminatori per razza e frasi che incitavano alla violenza nei confronti dei giocatori avversari. Sanzione aggravata per la
mancanza di qualsivoglia tentativo da parte della Società ospitante, di reprimere tali comportamenti. Inoltre é emerso che
l’acqua nello spogliatoio dell’arbitro al termine della gara era fredda”.
esaminato il ricorso presentato dalla Società Real Monteforte;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della società ricorrente;
sentito, per le vie brevi,l’arbitro che ha confermato i fatti oggetto del referto, salvo precisare che non aveva segnalato alla
Società Real Monteforte la circostanza che l’acqua della doccia era fredda, in modo da consentire alla società stessa di
ovviare all’inconveniente;
rilevato che quest’ultimo aspetto può essere eliminato dal novero degli addebiti e delle conseguenti sanzioni e che quindi
la complessiva entità dell’ammenda può essere ricondotta alla misura di € 800,00.-
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Real Monteforte;
- di ridurre la sanzione dell’ammenda a carico della Società a € 800,00;
La tassa reclamo non é stata versata.
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