DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 714 del 13.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 gara del 12/ 5/2013 AUGUSTA – FUENTE FOGGIA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 714 del 13.05.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
gara del 12/ 5/2013 AUGUSTA – FUENTE FOGGIA
Reclamo proposto dalla società FUENTE FOGGIA avverso l'esito della gara
Barletta AUGUSTA – FUENTE FOGGIA.
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la società FUENTE FOGGIA ha presentato il preannuncio di
reclamo solo alle ore 13,23 del 13/05/2013, senza aver rispettato le
disposizioni riguardanti l’abbreviazione dei termini e modalità procedurali
dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva diramate con il C.U. della
F.I.G.C n.103°/A del 27/12/2012, avendo omesso di preannunciare per iscritto
il reclamo agli arbitri entro 30 minuti dal termine della gara e di inviare
le relative motivazioni entro le ore 9,00 del giorno successivo
all’incontro
P.Q.M
visti il C.U.n°103 della F.I.G.C e gli artt.n°29 comma 4 lettera b e n° 33
comma 8 del C.G.S.,
Decide
di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile;
di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine
dell’incontro AUGUSTA – FUENTE FOGGIA 8-3;
la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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