F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl ▪ (nota n. 6560/786 pf12-13 SP/blp del 16.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013
(309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl ▪ (nota n. 6560/786 pf12-13 SP/blp del 16.4.2013).
Con provvedimento del 16.4.2013, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione il Signor Danilo Petrosino, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl, per rispondere “della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I, par. III), lett. C), punto 8) ed all'art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F. per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse”nonché la A.S. Martina Franca 1947 Srl “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore”. All’inizio della riunione odierna il Sig. Danilo Petrosino e la Società AS Martina Franca 1947 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Sig. Danilo Petrosino e la Società AS Martina Franca 1947 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Danilo Petrosino, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.200,00 (€ milleduecento/00); pena base per la AS Martina Franca 1947 Srl, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.200,00 (€ milleduecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Danilo Petrosino, ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00);
- per la Società AS Martina Franca 1947 Srl, ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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