F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (317) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (Presidente della Società FC Nissa SSD Srl), Società FC NISSA SSD Srl ▪(nota n. 6661/567 pf12-13 AM/ma del 19.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (317) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (Presidente della Società FC Nissa SSD Srl), Società FC NISSA SSD Srl ▪(nota n. 6661/567 pf12-13 AM/ma del 19.4.2013). La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che: • con atto del 19 aprile 2013 la Procura federale ha deferito Roccia Gabriele, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Nissa FF SSD Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 94 ter N.O.I.F. e del C.U. n. 1 Dipartimento Interregionale del 2.07.2012, per non aver depositato entro i termini previsti gli accordi economici, e la citata Società ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente e legale rappresentante; • rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con l’applicazione, al Presidente Gabriele Roccia, della sanzione del’inibizione di mesi 4 (quattro), alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); • rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; • ritenute congrue le richieste della Procura federale; • ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. commina a Roccia Gabriele l’inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società Nissa FF SSD Srl l’ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00).
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