F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (313) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), PASQUALE OREFICE (Vice Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl) ▪ (nota n. 6547/262 pf12- 13 AM/ma del 16.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (313) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), PASQUALE OREFICE (Vice Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl) ▪ (nota n. 6547/262 pf12- 13 AM/ma del 16.4.2013). Con atto del 18 aprile 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Croatti Paolo Presidente e Legale rappresentante della SSD Riccione Calcio 1929 a r.l. e Orefice Pasquale Vice Presidente p.t. della stessa SSD Riccione Calcio 1929 a r.l. per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità: a) dichiarato e contestualmente denunziato circostanze che sapevano non veridiche, avendo disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su documenti federali provenienti dalla loro Società Sportiva e ciò al fine di ostacolare illegittimamente un'eventuale richiesta economica da parte del Sig. Sandro Ciuffetelli; b) gravemente offeso la dignità e la professionalità del detto allenatore adombrando che quest'ultimo avesse apposto firme apocrife del pregresso Presidente Giorgio Bonardi; la SSD Riccione Calcio 1929 a r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio Presidente nonché al proprio Vice Presidente. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizi ne a Croatti Paolo, della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione a Orefice Pasquale, e della sanzione di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda alla SSD Riccione Calcio 1929 a r.l. Il procedimento scaturisce dalla segnalazione inviata in data 3 ottobre 2012 dalla L.N.D. Serie D Dipartimento Interregionale alla Procura federale, con la quale veniva trasmessa la documentazione inoltrata dalla SSD Riccione Calcio 1929 a r. l. riguardante il tecnico Sig. Ciuffetelli Sandro, e precisamente la richiesta di emissione della tessera di tecnico, e la lettera di dimissioni dall'incarico, entrambe a firma del Ciuffetelli. I Signori Orefice Pasquale e Croatti Paolo, rispettivamente Vice Presidente e Presidente della SSD Riccione Calcio 1929 a r.l., riferivano, tra l’altro, "di non aver mai incontrato il Sig. Ciuffetelli e, pertanto, di non avere mai intrattenuto relazioni con il medesimo"... negando di "avere sottoscritto alcun accordo con la persona in oggetto teso ad affidarle la conduzione sportiva della Prima Squadra..." e che la firma sull'accordo tipo e sulla richiesta della tessera di tecnico, entrambe in data 18 agosto 2012, apparentemente, del pregresso Presidente Sig. Giorgio Bonardi era falsa. Nell’ambito delle indagini svolte dalla Procura federale Orefice Pasquale, autore della denunzia da cui scaturisce l'odierno procedimento, nell'interrogatorio reso in data 7 novembre 2012, ha dichiarato che la missiva alla Procura federale era "stata inviata assieme ai relativi atti per salvaguardare la Società da me presieduta da un'eventuale richiesta di denaro da parte del tecnico Ciuffetelli". Va inoltre considerato che lo stesso Bonardi Giorgio, Presidente della SSD. Piccione Calcio 1929 a r.l. sino alla data del 21 agosto 2012, nell'interrogatorio reso in data 8 novembre 2012, ha confermato di avere sottoscritto sia il contratto in favore del tecnico Ciuffetelli sia la richiesta di emissione della tessera di tecnico in favore del medesimo. Anche lo stesso Ciuffetelli, ascoltato in data 12 novembre 2012, ha confermato di essere stato contattato dal Bonardi e di avere intrattenuto rapporti dì lavoro con la SSD. Riccione Calcio 1929 a r.l. per circa un mese, affermando altresì di essersi successivamente dimesso, in data 4 settembre 2012, a seguito di una serie di difficoltà di natura economica e organizzativa. Va infine considerato che anche il raffronto delle firme apposte tra i documenti indiziati e quelle apposte su altri documenti esaminati dalla Procura federale appaiono simili, per cui nessun dubbio può sussistere riguardo alla falsità di quanto denunciato dagli attuali deferiti. Va quindi affermato che Orefice Pasquale e Croatti Paolo - rispettivamente Vice Presidente e Presidente della SSD. Riccione Calcio 1929 a r.l., si sono resi autori di gravi violazioni di norme disciplinari per avere dichiarato e contestualmente denunziato circostanze che sapevano non veridiche, avendo disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni, poi rivelatesi autentiche, apposte su documenti federali provenienti dalla loro Società Sportiva, e ciò al fine di ostacolare illegittimamente un'eventuale richiesta economica da parte dell'allenatore e così adombrando che quest'ultimo avesse apposto firme apocrife del pregresso Presidente Giorgio Bonardi. In tal modo violando i principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La SSD Riccione Calcio 1929 a r.l., risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio Presidente nonché al proprio Vice Presidente. In relazione alla gravità del fatto si stabiliscono le sanzioni indicate in dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare accoglie il deferimento e infligge a Orefice Pasquale la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, a Croatti Paolo la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla SSD Riccione Calcio 1929 Srl la sanzione di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda.
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