REGIONALE VENETO COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C. Sona M. Mazza Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 82 dell’8/05/2013 – Squalifica per cinque giornate calciatore Paiola Mattia – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.C. Sona M. Mazza
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 82 dell’8/05/2013 – Squalifica per
cinque giornate calciatore Paiola Mattia – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. Sona M. Mazza ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 82 dell’8/05/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per cinque giornate a
carico del giocatore Paiola Mattia, perché : “espulso dall’arbitro per doppia ammonizione, lo offendeva pesantemente.
Ripeteva il comportamento dopo la fine della partita, rientrando, benché espulso, nel recinto di gioco”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Sona M. Mazza;
verificata l’esaustività del referto arbitrale;
ritenuta più congrua, rispetto agli addebiti, la sanzione di quattro giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Sona M. Mazza;
- di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Paiola Mattia;La tassa reclamo non é stata versata.
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