COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S.D. Croz Zai Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 59 del 15/05/2013 – Squalifica giocatore Butnaru Julian per sei giornate; Squalifica giocatore Olivieri Massimiliano sino al 3/6/2015 – Torneo tra squadre federate “Boccadoro” – Categoria Esordienti

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S.D. Croz Zai Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 59 del 15/05/2013 – Squalifica giocatore Butnaru Julian per sei giornate; Squalifica giocatore Olivieri Massimiliano sino al 3/6/2015 – Torneo tra squadre federate “Boccadoro” – Categoria Esordienti La Commissione Disciplinare non prende in esame il ricorso proposto dall’U.S.D. Croz Zai e relativo ai provvedimenti indicati in epigrafe, in quanto viziato di forma perché privo di firma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Croz Zai; - di confermare la squalifica per sei giornate a carico del calciatore Butnaru Julian; - di confermare la squalifica sino al 3/6/2015 a carico del calciatore Oliveri Massimiliano - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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