COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Stefano BORELLA – Calciatore non tesserato del Sig. Claudio BONI – Dirigente A.P. Due Stelle del Sig. Adriano BERTIN – Dirigente A.P. Due Stelle del Sig. Daniele BORDIGATO – Presidente A.P. Due Stelle della Società A.P. Due Stelle A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Stefano BORELLA – Calciatore non tesserato del Sig. Claudio BONI – Dirigente A.P. Due Stelle del Sig. Adriano BERTIN – Dirigente A.P. Due Stelle del Sig. Daniele BORDIGATO – Presidente A.P. Due Stelle della Società A.P. Due Stelle A.S.D. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/5/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Stefano BORELLA - Calciatore Svincolato per la violazione dell’art. 1,comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 6 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva gare valevoli per il Campionato di 3^ Categoria e una gara di Coppa Provincia nelle file della Società Due Stelle senza averne titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Claudio BONI – Dirigente Due Stelle per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva distinte di gare valevoli per il Campionato di 3^ Categoria, nonché per la Coppa Provincia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Stefano BORELLA non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Adriano BERTIN – Dirigente Due Stelle per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva distinte di gare valevoli per il Campionato di 3^ Categoria, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Stefano BORELLA non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Daniele BORDIGATO – Presidente Due Stelle per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva distinte di gare valevoli per il Campionato di 3^ Categoria, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Stefano BORELLA non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società A.P. Due Stelle ASD a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. Nell’udienza del 21/5/2013 sono risultati presenti : del Sig. Stefano BORELLA Calciatore non tesserato del Sig. Claudio BONI Dirigente A.P. Due Stelle del Sig. Adriano BERTIN Dirigente A.P. Due Stelle – rappresentato dall’Avv. J.Tognon, giusta dele ga in atti del Sig. Daniele BORDIGATO Presidente A.P. Due Stelle della Società A.P. Due Stelle A.S.D. rappresentata dal Sig. Odino Bertin (Presidente) tutti assistiti dall’Avv. Jacopo Tognon il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 21/5/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento), precisando, nel contempo che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. a carico del Sig. Stefano BORELLA Calciatore non tesserato : squalifica per due giornate, (da scontarsi nel campionato di competenza della Società appartenente alla F.I.G.C. con la quale andrà a sottoscrivere un tesseramento valido); a carico del Sig. Claudio BONI Dirigente A.P. Due Stelle : inibizione per tre mesi; a carico del Sig. Adriano BERTIN Dirigente A.P. Due Stelle : inibizione per un mese; a carico del Sig. Daniele BORDIGATO Dirigente A.P. Due Stelle : inibizione per un mese a carico della Società A.P. Due Stelle A.S.D. : ammenda di € 300,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Stefano BORELLA Calciatore non tesserato : - squalifica per due giornate, (da scontarsi nel campionato di competenza della Società affiliata alla F.I.G.C. con la quale andrà a sottoscrivere un tesseramento valido); - squalifica per una giornata (da scontarsi nella Coppa o Trofeo Regione Veneto di competenza della Società affiliata alla F.I.G.C. con la quale an drà a sottoscrivere un tesseramento valido); a carico del Sig. Claudio BONI Dirigente A.P. Due Stelle : inibizione per tre mesi; a carico del Sig. Adriano BERTIN Dirigente A.P. Due Stelle : inibizione per un mese; a carico del Sig. Daniele BORDIGATO Dirigente A.P. Due Stelle : inibizione per un mese a carico della Società A.P. Due Stelle A.S.D. : ammenda di € 300,00.- i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. Il Dott. Sciuto ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere all’A.P. Due Stelle : - la sanzione della penalizzazione di n. 8 punti da applicare alla classifica del Campionato di 3^ Categoria – Girone C – della Provincia di Padova, della stagione sportiva 2012/2013. - la sanzione della penalizzazione di 1 punto da applicare nella classifica della Coppa Provincia o Torneo Regione Veneto 2013/2014. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che tra le parti non vi é stato accordo per l’applicazione di sanzioni ex art. 23 C.G.S., con riferimento alla penalizzazione di 8 punti in classifica da scontarsi nel Campionato di 3^ Categoria 2012/2013 e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella Coppa Provincia o Torneo Regione Veneto 2013/2014, ritiene di non condividere la tesi fatta propria dalla Società deferita - secondo la quale tali sanzioni andrebbero commisurate al grado di gravità della condotta e alla concreta alterazione del risultato agonistico - in quanto, si tratta di irregolarità formale, pertanto decide come per prassi consolidata, di sanzionare la Società Due Stelle in maniera uniforme, prescindendo anche in questa circostanza dall’analisi del singolo caso Alla luce di quanto sopra la C.D.T. dispone l’irrogazione dei seguenti provvedimenti : - penalizzazione di n. 8 punti da applicare alla classifica del Campionato della prima squadra della stagione sportiva 2012/2013. - penalizzazione di 1 punto da applicare alla classifica della Coppa Provincia o Torneo Regione Veneto 2013/2014.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it