F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Nissa), Società FC NISSA ▪ (nota n. 6216/600 pf12-13/GR/mg del 5.4.2013). (294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Nissa), Società FC NISSA ▪ (nota n. 6211/599 pf12-13/GR/mg del 5.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Nissa), Società FC NISSA ▪ (nota n. 6216/600 pf12-13/GR/mg del 5.4.2013). (294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Nissa), Società FC NISSA ▪ (nota n. 6211/599 pf12-13/GR/mg del 5.4.2013). La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della NISSA FC SSD, Signor Gabriele Roccia, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla delibera n. 2 emessa nella seduta del 1 dicembre 2012 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e gli allenatori Salvalaggio Maurizio, nonché Cacciola Gaspare . A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Nissa FC SSD. Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva. Nel merito, gli allenatori hanno presentato ricorso al Collegio Arbitrale, chiedendo rispettivamente, il primo il pagamento dell'ulteriore residua somma di euro 4.880,00 in forza dell'accordo economico sottoscritto il 13 settembre 2011, quale premio di tesseramento, il secondo il pagamento dell’intero importo previsto dall’accordo economico sottoscritto e non onorato del 1° dicembre 2011 pari ad Euro 7.625,00 in forza dell'accordo economico sottoscritto il 1° dicembre 2011. Il Collegio ha accolto i ricorsi e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento di quanto richiesto a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati, pari ad euro 80,00 per il Salvalaggio ed euro 125,00 per il Cacciola. Le delibere, inappellabili ed immediatamente esecutive nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 8, comma 15, del CGS, risultano formalmente notificate la prima il 23 maggio 2012, la seconda il 1°dicembre 2012. La Società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. Nel corso dell'udienza del 23 maggio 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 9 (nove) nei confronti di Gabriele Roccia e della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 5.650,00 nei confronti della Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - Gabriele Roccia, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 9 (mesi); - Nissa FC SSD: la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.
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