F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI NICITA (Agente Calciatori), MIRKO SALA (Calciatore), Società FERALPISALÓ Srl ▪ (nota n. 6134/1097 pf11-12/MS/vdb del 2.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013
(291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI NICITA (Agente Calciatori), MIRKO SALA (Calciatore), Società FERALPISALÓ Srl ▪ (nota n. 6134/1097 pf11-12/MS/vdb del 2.4.2013).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione: - della squalifica di 2 (due) giornate, in confronto del calciatore Mirko Sala, - della sospensione della licenza di mesi 2 (due) in confronto dell’agente di calciatori Giovanni Nicita, oltre all’ammenda di Euro 200,00 (duecento/00);
- della ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la Società Feralpisalò Srl, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Sala Mirko, l’agente di calciatori Nicita Giovanni e la Società Feralpisalò Srl per rispondere, rispettivamente:
- Sala Mirko, “della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 33, commi 1 e 2, NOIF, per essersi falsamente attestato nel sottoscrivere in data 16.03.2012 il mandato n. 2548 con l’Agente Calciatori, calciatore professionista ed in riferimento all’art. 3, comma 1, del regolamento FIGC sugli agenti dei calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato con l’agente Schettino Vittorio, non aveva lo status di calciatore professionista, essendo “giovane di serie”;
- Nicita Giovanni, “per comportamento non regolamentare, in violazione di principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento FIGC sugli agenti di calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione”.
- Società Feralpisalò Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex articolo 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio tesserato.
I motivi della decisione
Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato. Rileva che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato come (così testualmente) “Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall’art.3 secondo cui:”L’Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una Società di calcio professionistica”, e dall’art.23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell’art.33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori “giovani” che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una Società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall’art.23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, …è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell’introdurre con l’art.23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una
Società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell’art.3 del Regolamento Agenti.” La Corte, in conclusione, ha evidenziato che “qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l’assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata”. Questa Commissione ha fatto proprio, anche perché condiviso, il principio di diritto sancito dalla Corte, come si evince dalle decisioni pubblicate in C.U. n. 70/CDN del 4.03.2013, in C.U. n.78/CDN del 21.03.2013. e in C.U. n.80/CDN. Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie Sala Mirko, Nicita Giovanni e Società Feralpisalò Srl dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.
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