F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente Società ASD Futsal Ternana C/5), CHIARA DONATI (Calciatrice) Società ASD FUTSAL TERNANA C/5 ▪ (nota n. 4600/287 pf12-13/GT/dl del 5.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente Società ASD Futsal Ternana C/5), CHIARA DONATI (Calciatrice) Società ASD FUTSAL TERNANA C/5 ▪ (nota n. 4600/287 pf12-13/GT/dl del 5.2.2013). Il Presidente della ASD Foligno Calcio Femminile, partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2 calcio a 11, con nota dell’8 ottobre 2012 denunciava alla Procura federale che la propria calciatrice Donati Chiara, tesserata con vincolo pluriennale, aveva partecipato senza alcuna autorizzazione ad allenamenti e gare amichevoli della Società Futsal Ternana Calcio a 5, con la quale aveva perfezionato un accordo di trasferimento in linea con quanto previsto dall’art. 118 NOIF e dalla Circolare n. 49 LND. Precisava che il comportamento della Donati e della Società Ternana Calcio a 5 le avevano provocato danno, attesa la rilevanza tecnica della calciatrice, che già era stata impiegata in una gara di Coppa Italia e che costituiva un punto fermo della squadra. Chiedeva che fosse valutata la possibilità di invalidare il nuovo tesseramento della calciatrice, oppure, in subordine, che fossero applicate sanzioni disciplinari a carico della calciatrice e della Società Ternana Calcio a 5, anche in considerazione del fatto che non aveva percepito il premio di preparazione. La Procura Federale, istruito il procedimento, con atto del 5 febbraio 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare la calciatore Donati Chiara, il presidente della ASD Futsal Ternana Calcio a 5 Raffaele Basile, la Società ASD Futsal Ternana Calcio a 5, affinché rispondessero: - la prima, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 39 NOIF, 10 commi 1 e 2, CGS, perché in costanza di tesseramento con il Foligno Calcio Femminile partecipava senza averne titolo ad allenamenti ed a due gare amichevoli con la Futsal Ternana Calcio a 5; - il secondo, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 39 NOIF, 10 commi 1 e 2, CGS, perché, pur essendo a conoscenza del tesseramento con il Foligno Calcio Femminile della calciatrice Donati, permetteva che quest’ultima partecipasse ad allenamenti e fosse impiegata in due gare amichevoli della Futsal Ternana Calcio a 5, malgrado che, a quell’epoca, non fosse tesserata per la citata Società; - la terza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 CGS, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente. A siffatto deferimento resistono i deferiti, i quali, a mezzo di deduzioni scritte redatte dal proprio difensore di fiducia, lamentano l’errata interpretazione da parte della Procura Federale dell’art. 118 NOIF, deducendo nello specifico l’incontestabile possibilità concessa a un tesserato per una Società di calcio ad 11 di tesserarsi per una Società di calcio a 5 (e viceversa) senza alcuna formalità, né nullaosta da parte della Società per la quale il calciatore (o la calciatrice) aveva contratto il tesseramento. Aggiungono che in nessun modo la prima Società può opporre il proprio diniego al nuovo tesseramento, con l’unico vincolo che, ove il tesserato volesse tornare alla precedente attività, riprende vita il pregresso tesseramento, di guisa che anche la fattispecie di rango inferiore rispetto al tesseramento, consistente nella partecipazione ad allenamenti e/o a partite amichevoli, che è quella afferente al caso in esame, deve essere necessariamente ricompresa nella previsione dell’art. 118 NOIF, per cui alcuna violazione è suscettibile di essere riscontrata in capo ai deferiti. Concludono per il proscioglimento. All’inizio della riunione odierna la calciatrice Chiara Donati, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la calciatrice Chiara Donati, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per la calciatrice Chiara Donati, sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti), con 8 giorni di presofferto, decorrenti dalla precedente squalifica comminata da questa Commissione l’11 aprile 2013 e l’annullamento della stessa per irregolarità formali da parte della Corte di Giustizia federale – decisione del 18.4.2013; pertanto sanzione finale sarà la squalifica di giorni 12 (dodici)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna sono comparsi i deferiti, i quali, illustrate le proprie ragioni, hanno concluso per il proscioglimento. È altresì comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferito, in una alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 100,00 (€ cento/00) a carico del Presidente della ASD Futsal Ternana Calcio a cinque Basile Raffaele; ammenda di € 2.00,00 (€ duecento/00) a carico della Società ASD Futsal Ternana Calcio a 5. Nel merito, la Commissione osserva quanto segue. Non sfugge a questa Commissione che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, NOIF, “il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una Società di calcio a undici, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa Società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la Società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la Società di calcio a cinque”. Il comma 6 della stessa norma prevede che “la richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore età anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività”. Il verificare se siffatta procedura, complessivamente considerata, sia stata o meno rispettata nel caso di cui si discute appare argomento estraneo ai fini del decidere, dovendosi invero esaminare, alla stregua dell’esatta portata del deferimento, nonché dell’esposto-denuncia della Società ASD Foligno Calcio Femminile, se sia censurabile il comportamento della calciatrice Donati, che, in costanza di tesseramento, ha prestato la propria attività sportiva per altra Società senza l’autorizzazione di quella di appartenenza; e se, al pari, sia altresì censurabile il comportamento della Società che ha utilizzato la calciatrice, pur sapendo che quest’ultima, tesserata per altra Società, era sfornita di autorizzazione della Società di appartenenza. Esaminato in quest’ottica, il deferimento è fondato e dev’essere accolto. Premesso che gli addebiti mossi alla Donati ed al Basile risultano provati e nemmeno contestati dai diretti interessati (fatta eccezione per la partecipazione della Donati agli allenamenti della Società Ternana Calcio a 5, smentita dalla calciatrice, ma ammessa dal Basile), non può revocarsi in dubbio che entrambi i deferiti sono venuti meno ai principi sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, avendo consapevolmente agito all’insaputa della Società ASD Foligno Calcio Femminile allo scopo di preparare il terreno al futuro tesseramento della calciatrice in favore della Società Ternana Calcio a 5, successivamente conclusosi. Siffatto scopo appare evidente, tanto da non essere scalfito dalle infondate ragioni sostenute dai deferiti ed esposte dal Basile in sede d’indagini. L’assunto di quest’ultimo, che non si sentiva tenuto a richiedere alla Società ASD Foligno Calcio Femminile il nulla osta per la Donati in quanto la stessa poteva liberamente transitare da una Società di calcio a 11 a un’altra di calcio a 5, trova un limite invalicabile nel fatto che la Donati, regolamenti alla mano, avrebbe dovuto dapprima regolarizzare la sua posizione di tesseramento in favore della nuova Società e poi svolgere attività per quest’ultima; è di contro accaduto l’esatto contrario, con conseguente sussistenza in capo ai deferiti delle violazioni loro ascritte. Alla responsabilità del Basile e anche della Donati consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Futsal Ternana Calcio a 5, che va sanzionata come dal seguente dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di giorni 12 (dodici); accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: a Raffaele Basile la inibizione di mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 100,00 (€ cento/00), alla Società ASD Futsal Ternana Calcio a 5 l’ammenda di € 200,00 (€ duecento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it