F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIEGO DI PIETRO, IVAN BRILLANTE, ATTILIO ARILLO, MATTIA D’AVALOS, MARCELLO D’AVALOS, ALESSANDRO CERULLO, MASSIMO SCOGNAMIGLIO (all’epoca dei fatti Calciatori e Tecnici tesserati per la ASD Napoli C/5), Società ASD NAPOLI C/5 ▪ (nota n. 4661/1307 pf11-12/GT/dl del 6.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIEGO DI PIETRO, IVAN BRILLANTE, ATTILIO ARILLO, MATTIA D’AVALOS, MARCELLO D’AVALOS, ALESSANDRO CERULLO, MASSIMO SCOGNAMIGLIO (all’epoca dei fatti Calciatori e Tecnici tesserati per la ASD Napoli C/5), Società ASD NAPOLI C/5 ▪ (nota n. 4661/1307 pf11-12/GT/dl del 6.2.2013). Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, esaminati gli atti della gara Napoli Calcio a 5 – Canottieri Lazio Futsal valevole per la finale del Campionato Juniores di Calcio a 5 disputata il 3 giugno 2012, con decisione assunta il 6 giugno 2012 comminava le seguenti sanzioni: • penalizzazione di due punti in classifica alla Canottieri Lazio Futsal e di sei punti in classifica alla ASD Napoli Calcio a 5, da scontarsi nella stagione sportiva 2012-2013; • ammenda di € 4.000,00 e la squalifica per n. 4 gare del campo di giuoco a carico della ASD Napoli Calcio a 5; • ammenda di € 1.500,00 e la squalifica per n. 2 gare del campo di giuoco a carico della Canottieri Lazio Futsal; • inibizione a svolgere ogni attività per la durata di cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC a carico del dirigente Marcello D’Avalos della ASD Napoli Calcio a 5; • squalifica per una gara a carico dell’allenatore della Canottieri Lazio Futsal Diego Raul Giustozzi; • squalifica per cinque gare a carico del calciatore della ASD Napoli Calcio a 5 Mattia D’Avalos; • squalifica per una gara a carico del calciatore della Canottieri Lazio Futsal Calcio a 5 Carlo Vittorio Sordini. Il Giudice Sportivo, nel contempo, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti sulla eventuale responsabilità di altri tesserati, maturata nel contesto degli incidenti afferenti la gara suddetta. La Procura Federale, ricevuta la nota 7 giugno 2012 della Segreteria della Divisione Calcio a 5, svolte le indagini consequenziali, in data 6 febbraio 2013 deferiva a questa Commissione i calciatori della ASD Napoli Calcio a 5 a nome Diego Di Pietro, Attilio Arillo, Ivan Brillante, Mattia D’Avalos e Alessandro Cerullo; il massaggiatore della ASD Napoli Calcio a 5 a nome Massimo Scogniamiglio; l’allenatore della ASD Napoli Calcio a 5 a nome Marcello D’Avalos, ai quali contestava la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per aver attivamente partecipato alla rissa scatenatasi al termine della gara di che trattasi. Veniva altresì deferita la ASD Napoli Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS delle violazioni ascritte ai suoi tesserati. All’inizio della riunione odierna i Signori Attilio Arillo, Mattia D’Avalos e la Società ASD Napoli C/5 tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Attilio Arillo, Mattia D’Avalos e la Società ASD Napoli C/5, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per Attilio Arillo, sanzione della squalifica di giornate 5 (cinque) oltre all’ammonizione, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giornate 3 (tre) oltre all’ammonizione; pena base per Mattia D’Avalos, sanzione della squalifica di giornate 2 (due) oltre all’ammonizione, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giornate 1 (una) oltre all’ammonizione; pena base per ASD Napoli C/5, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite non comparse, per le quali la Procura federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: • a carico del calciatore Diego Di Pietro la squalifica per n. 5 (cinque) gare ufficiali; • a carico del calciatore Ivan Brillante la squalifica per n. 3 (tre) gare ufficiali; • a carico del calciatore Alessandro Cerullo la squalifica per n. 3 (tre) gare ufficiali; • a carico del dirigente Massimo Scognamiglio la inibizione per mesi 2 (due); • a carico dell’allenatore Marcello D’Avalos la inibizione di mesi 5 (cinque). Nel merito, la Commissione osserva quanto segue. Il dirigente Marcello D’Avalos della ASD Napoli Calcio a 5, per i fatti dedotti nel presente deferimento, risulta già sanzionato dal Giudice Sportivo con la inibizione di cinque anni e con la proposta di preclusione alla permanenza di qualsiasi rango e categoria della FIGC. Siffatta decisione, ampiamente motivata, preclude a questa Commissione l’accoglimento del deferimento, che, ove di contro fosse accolto, determinerebbe la violazione del principio del ne bis in idem, atteso peraltro che Il deferimento non tratteggia a carico del deferito fatti nuovi rispetto a quelli esaminati dal Giudice Sportivo. Non altrettanto poteva sostenersi per il calciatore Mattia D’Avalos (la cui posizione è stata stralciata a seguito di accordo ex art. 23 CGS con la Procura federale), che è risultato sanzionato dal Giudice Sportivo per aver rivolto, dopo la sua espulsione dal campo, ingiurie e minacce al cronometrista ufficiale, agli arbitri ed al commissario di campo e non per aver partecipato alla rissa di fine gara. Merita accoglimento anche il deferimento a carico dei calciatori Diego Di Pietro, Ivan Brillante, Alessandro Cerullo, nonché del massaggiatore Massimo Scogniamiglio. Di Pietro e Brillante, sentiti dalla Procura federale nel corso delle indagini, hanno ammesso le proprie e le altrui responsabilità. Il Di Pietro ha dichiarato che al termine dell’incontro si era portato sotto gli spalti della tifoseria avversa e aveva manifestato la gioia per la vittoria conseguita, indicando agli stessi tifosi con un gesto offensivo il pube, tenendolo tra le mani; in tale circostanza erano vicino a lui i compagni di squadra Ivan Brillante ed Emanuele Davascio; per reazione un calciatore antagonista aveva tentato di colpirlo, ma non ci riusciva per l’intervento dei compagni di squadra del Di Pietro a nome Alessandro Cerullo e Mattia D’Avalos. Ha dichiarato altresì che alla rissa finale avevano attivamente partecipato tra gli altri il dirigente accompagnatore Marcello D’Avalos ed il magazziniere Massimo Scognamiglio e che il compagno di squadra Mattia D’Avalos aveva spintonato e tentato di colpire un calciatore avversario, mentre il dirigente della propria squadra Marcello D’Avalos aveva colpito con un pugno un sostenitore della squadra avversaria. Il Brillante ha dichiarato che al termine della gara aveva esultato unitamente ai propri compagni di squadra Diego Di Pietro ed Attilio Arillo con atteggiamenti provocatori sotto gli spalti occupati dalla tifoseria avversa, urlando “vaffammocca” e nella circostanza il Di Pietro aveva indicato agli stessi spettatori il pube e che tale comportamento aveva generato la reazione di un calciatore antagonista. Ha aggiunto che alla rissa finale avevano partecipato, tra gli altri, il dirigente Marcello D’Avalos, il massaggiatore Massimo Scognamiglio, i calciatori Mattia D’Avalos ed Attilio Arillo. Altro calciatore della ASD Napoli Calcio 5, a nome Emanuele Davascio, anch’egli sentito dalla Procura Federale, ha dichiarato che il calciatore della propria squadra Alessandro Cerullo, che non era stato convocato, al termine della gara era sceso dagli spalti sul terreno di giuoco e aveva partecipato attivamente alla rissa, colpendo con pugni alcuni tifosi avversari. Pertanto merita accoglimento il deferimento di che trattasi, con applicazione di sanzioni che vanno inflitte come da dispositivo e che tengo conto della gravità dei fatti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della seguenti sanzioni: - per Attilio Arillo, sanzione della squalifica di giornate 3 (tre) oltre all’ammonizione; - per Mattia D’Avalos, sanzione della squalifica di giornate 1 (una) oltre all’ammonizione, sanzione che tiene conto di quella già irrogata al suddetto calciatore dal Giudice Sportivo; - per la Società ASD Napoli C/5, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); Accoglie il deferimento e per l’effetto infligge a ciascuno dei calciatori Diego Di Pietro, Ivan Brillante, Alessandro Cerullo, la squalifica per n. 5 (cinque) gare ufficiali; al dirigente della ASD Napoli Calcio a 5 Massimo Scognamiglio, l’inibizione per mesi 5 (cinque); rigetta il deferimento a carico del dirigente della ASD Napoli Calcio a 5 Marcello D’Avalos.
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