F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093 del 24 Maggio 2013 (358) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD VALFABBRICA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE’ AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria – CU n. 128 del 13.5.2013). (359) – APPELLO DEL SIG. LORENZO MAMBRINI (allenatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. ASD alfabbrica) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 128 del 13.5.2013). (360) – APPELLO DEL SIG. ANDREA PROCELLI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. ASD Valfabbrica) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 128 del 13.5.2013). (361) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SAN SECONDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria – CU n. 128 del 13.5.2013). (362) – APPELLO DEL SIG. ALDO SPAPPERI (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Soc. ASD San Secondo) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 128 del 13.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093 del 24 Maggio 2013 (358) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD VALFABBRICA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE’ AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria - CU n. 128 del 13.5.2013). (359) – APPELLO DEL SIG. LORENZO MAMBRINI (allenatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. ASD alfabbrica) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 128 del 13.5.2013). (360) – APPELLO DEL SIG. ANDREA PROCELLI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. ASD Valfabbrica) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 128 del 13.5.2013). (361) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SAN SECONDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria - CU n. 128 del 13.5.2013). (362) – APPELLO DEL SIG. ALDO SPAPPERI (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Soc. ASD San Secondo) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 128 del 13.5.2013). Esaminati gli atti e i documenti, ascoltate tutte le parti comparse, la Commissione osserva quanto di seguito. La Procura Federale, a seguito delle indagini svolte, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria: 1) MAMBRINI Lorenzo, allenatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. VALFABBRICA, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7 comma 1 del C.G.S., per aver posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San Secondo del 17/03/2013, al fine anche di assicurare un vantaggio in classifica per la propria società, il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento; 2) PROCELLI Andrea, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. VALFABBRICA, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7 comma 1 del C.G.S., per aver posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San Secondo del 17/03/2013, al fine anche di assicurare un vantaggio in classifica per la propria società e tentando di indurre, con minacce, altro soggetto a compiere tali atti, il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento; 3) SCARSELLI Emanuele, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. San Secondo, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e 7, comma 7 del C.G.S., per avere omesso di denunciare con immediatezza e senza indugio alla Procura Federale della F.I.G.C., i comportamenti messi in essere dai sigg.ri Mambrini e Procelli, finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - San Secondo del 17/03/2013, valevole per il campionato di Promozione della LND - C.R. Umbria, il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento; 4) MICCIONI Stefano, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Juventina San Marco FC, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per non aver informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a conoscenza degli atti posti in essere dai sigg.ri Mambrini e Procelli, e diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San secondo del 17/03/2013, il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento; 5) CAPORALI Carlo Alberto, tesserato all’epoca dei fatti quale allenatore della società U.S.D. Ponte Pattoli, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per non aver informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a conoscenza degli atti posti in essere dai sigg.ri Mambrini e Procelli, e diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San secondo del 17/03/2013, il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento; 6) ANTONINI Davide, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società U.S.D. Ponte Pattoli, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per non aver informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a conoscenza degli atti posti in essere dai sigg.ri Mambrini e Procelli, e diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San secondo del 17/03/2013, il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento; 7) SPAPPERI Aldo, all’epoca dei fatti tesserato quale Direttore Generale della società A.S.D. San Secondo, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per non aver informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a conoscenza degli atti posti in essere dai sigg.ri Mambrini e Procelli, e diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San secondo del 17/03/2013, il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento; 8) ROSSI Andrea, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la A.S.D. Juventina San Marco FC, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per non aver informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a conoscenza degli atti posti in essere dai sigg.ri Mambrini e Procelli, e diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San Secondo del 17/03/2013, il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento; 9) A.S.D. VALFABBRICA (matr. 54190), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli art. 4, comma 2, e 7, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati sigg.ri Lorenzo Mambrini e Andrea Procelli; 10) A.S.D. SAN SECONDO (matr. 64777) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per la violazione ascritta ai propri tesserati sig. Emanuele Scarselli nonché al suo Direttore Generale sig. Aldo Spapperi; 11) A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA FC (matr. 770185) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per la violazione ascritta ai propri tesserati sigg. Stefano Miccioni e Andrea Rossi; 12) U.S.D. PONTE PATTOLI (matr. 81733) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per la violazione ascritta ai propri tesserati sigg.ri Carlo Alberto Caporali e Davide Antonini”. Con delibera del 13 maggio 2013 (C.U. N. 128 del 13.05.2013 del Comitato Regionale Umbria), la Commissione Disciplinare Territoriale, previa dichiarazione di estinzione del procedimento, per intervenuta definizione ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., nei confronti dei sigg.ri Scarselli Emanuele, Caporali Carlo Alberto, Antonini Davide, Miccioni Stefano, Rossi Andrea, e delle società A.S.D. San Marco Juventina FC e U.S.D. Ponte Pattoli, dichiarava la responsabilità degli altri deferiti e, per lo effetto, applicava nei confronti del sig. Mambrini Lorenzo, la squalifica di anni 3 e mesi 6; nei confronti del sig. Procelli Andrea, la squalifica di anni 3; nei confronti del sig. Spapperi Aldo, l’inibizione di mesi 6; nei confronti della società A.S.D. Valfabbrica, la penalizzazione di 10 punti in classifica nonché l’ammenda di €. 5.000,00; nei confronti della società A.S.D. San Secondo l’ammenda di €. 3.500,00. Avverso tale decisione proponevano rituale appello i sigg.ri Mambrini, Procelli, Spapperi e le società A.S.D. Valfabbrica e A.S.D. San Secondo. Nella circostanza, la difesa del Mambrini deduceva, in via del tutto preliminare, la inutilizzabilità delle prove acquisite in primo grado, in particolare del file audio prodotto in giudizio dallo Scarselli, nella specie da ritenersi assolutamente privo delle indispensabili caratteristiche di autenticità e legittimità. Stessa contestazione investiva le dichiarazioni dello Scarselli, ritenute dalla difesa prive di riscontro e, cosa ancora più grave, astrattamente smentibili da elementi di prova contraria completamente ignorati nel primo giudizio (v. dichiarazione di tal Enrico Polchi). Veniva anche eccepita la erronea e falsa applicazione dell’art. 7 C.G.S., posto che nella fattispecie, a dire della difesa, alcuna condotta era stata posta in essere allo scopo di compiere l’illecito. In ultima analisi, la difesa del Mambrini deduceva la eccessività della sanzione irrogata in danno dell’allenatore, in considerazione del fatto che la contestazione riguardava un unico episodio di illecito, tra l’altro tentato e mai avvenuto per stessa volontà delle parti. In via istruttoria la difesa del Mambrini chiedeva l’interrogatorio formale, così come articolato in atti, del sig. Emanuele Scarselli. In conclusione, insisteva per il rigetto degli addebiti, ed in subordine per una condanna più congrua. Quanto all’appello del Procelli, la difesa dello stesso deduceva l’assoluta assenza di prove a sostegno della colpevolezza del proprio assistito, nella circostanza affermata sulla scorta delle sole dichiarazioni accusatorie dello Scarselli, ritenute, nella specie, prive di riscontri. A sostegno della assoluta estraneità del Procelli, eccepiva il fatto che la registrazione audio acquisita in giudizio non riguardasse l’incolpato, in realtà soltanto sfiorato da uno dei numerosissimi sms acquisiti in giudizio. In conclusione, la difesa del Procelli chiedeva il proscioglimento del calciatore, ed in subordine, previa derubricazione dell’illecito ad omessa denuncia ex art. 7 c. 7 CGS, o alla più generale violazione ex art. 1 co. 1 CGS, la corrispondente riduzione della sanzione. L’appello dello Spapperi, condannato per non aver informato l’organo di indagine circa gli atti finalizzati al compimento dell’illecito, metteva in risalto l’irreprensibile operato del dirigente la cui unica colpa, a volerla proprio cercare, doveva esser quella di essersi rivolto ad un organo diverso da quello deputato a raccogliere la denuncia; concludeva, pertanto, per la riforma della delibera ed il conseguente proscioglimento dell’incolpato. Quanto all’appello della Società A.S.D. Valfabbrica, la difesa eccepiva l’assoluta insussistenza di responsabilità in capo alla stessa in conseguenza di un tentativo di combine avvenuto al di fuori della sua sfera di controllo e vigilanza. Inoltre, eccepiva la eccessiva afflittività della sanzione irrogata, pertanto, concludeva per il proscioglimento dell’incolpata ed in subordine per la rideterminazione della sanzione. L’appello della società A.S.D. San Secondo, al contrario, si fermava alla richiesta di riduzione della sanzione irrogata in primo grado. Alla riunione odierna sono comparsi tutti gli appellanti tramite i rispettivi difensori di fiducia, ivi incluso il sig. Spapperi, presente in aula, i quali, chiarite al meglio le proprie ragioni d’appello, insistono per l’accoglimento integrale delle già rassegnate conclusioni. E’ presente, altresì, il dott. Sibillano in rappresentanza della Procura Federale, il quale, viceversa, insiste per il rigetto di tutti gli appelli e la conseguente conferma della impugnata delibera in danno dei rispettivi ricorrenti. Preliminarmente viene disposta la riunione dei procedimenti attesa la loro incontestabile connessione. Per quanto concerne le richieste istruttorie avanzate dalle parti, le stesse non meritano accoglimento per le ragioni di cui all’ordinanza allegata al verbale MOTIVI Quanto alla posizione processuale del Mambrini - uno dei principali soggetti della vicenda de qua -, compito di questo Collegio giudicante sarà innanzitutto quello di verificare legittimità e vigore dell’impianto probatorio posto alla base della decisione di primo grado. Per tale ragione, su impulso dello stesso appellante, sarà pregiudiziale stabilire la validità della registrazione proveniente da canali tutt’altro che istituzionali, il cui contenuto, però - si tiene ad evidenziarlo -, non lascia spazio ad interpretazioni alternative rispetto alla univocità e dirompenza della espressioni nella circostanza captate. Il punto resta, pertanto, quello di fare preliminarmente chiarezza sulla scelta della CDT di avvalersi di quelle prove, quindi acquisirle in giudizio ai fini della decisione. Orbene, stando al contenuto del file audio in contestazione, non appare revocabile in dubbio la responsabilità del Mambrini, certamente coinvolto nell’illecito de quo. Invero, dall’ascolto della registrazione, si evincono chiaramente una serie di atti e comportamenti posti in essere dal tecnico, tutti diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San Secondo del 17/03/2013. Chiara risulta l’offerta di denaro fatta allo Scarselli, altrettanto chiara risulta essere l’insistenza con la quale il Mambrini cerca di convincere il suo interlocutore ad attivarsi per sistemare il risultato. Resta da chiedersi (punto nodale del presente giudizio) se la prova formatasi al di fuori dei circuiti istituzionali (ad es. indagini giudiziarie), attraverso l’impiego di estemporanei mezzi di captazione delle conversazioni, può entrare legittimamente nell’ambito del processo sportivo e, pertanto, costituire elemento sul quale fondare un giudizio di responsabilità. Ebbene, sul punto valgano i seguenti principi: - l’autonomia del diritto sportivo rispetto a quello statale costituisce ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche in tema di formazione, acquisizione e valutazione della prova, di talché non è consentito ad un ordinamento giuridico di interferire con le proprie regole in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente, nella specie, appunto, quello sportivo; - gni mezzo di prova ha le sue regole specifiche di formazione, ma tutte le prove, in qualsiasi ambito siano destinate ad essere formate ed utilizzate, devono essere sorrette da validi elementi di idoneità dimostrativa, a prescindere da forme e contenuti tipici imposti da normative settoriali. Sulla scorta di tali principi, il file audio di cui si discute, messo a disposizione dell’incolpato, e che lo stesso non ha inteso ascoltare privandosi in definitiva della opportunità di verificarne direttamente ed in concreto l’autenticità e la veridicità del contenuto (v. verbale di audizione del 9.04.2013), costituisce senz’altro materiale probatorio utile ai fini della decisione. File, tra l’altro, confermato dallo Scarselli in sede di audizione e legittimamente acquisito nel presente procedimento, capace pertanto di condizionare l’esito del giudizio, dovendo lo stesso essere considerato, al pari, ad esempio, delle intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento penale, ma non ancora sottoposte ad alcuna consulenza tecnica (cd. intercettazioni telefoniche grezze), nella sua capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità di sindacato sulla sua origine e sulle modalità della sua acquisizione (v. C.U. n. 032/CGF – 2011/2012 pubblicato il 2.09.2011). Risolto in senso positivo il problema afferente la legittimità della introduzione nel procedimento sportivo della registrazione, non ci si può non soffermare sul fatto che il particolare coinvolgimento del Mambrini nell’illecito de quo, deriva anche da una serie di elementi diversamente rinvenibili. Il numero significativo di sms da quest’ultimo inviati allo Scarselli, dal contenuto a dir poco univoco quanto alle illecite richieste rivolte al portiere del San Secondo, non lascia spazio ad ulteriore analisi sul punto, anche perché l’atteggiamento fortemente reticente del tecnico, in alcuni passaggi palesemente falso (v. risposta data circa il numero di sms inviati), non induce la Commissione ad una diversa lettura degli accadimenti, la cui portata negativa, occorre evidenziarlo, resta comunque ben solida nonostante il brillante tentativo della difesa di instillare più di un dubbio con riferimento alla vicenda tutta, e in particolare con riferimento alle dichiarazioni dello stesso Scarselli, ritenute per alcuni versi prive di riscontro (v., al contrario, contenuto del file audio e degli sms), per altri versi in contrasto rispetto ad alcuni elementi di prova offerti a discarico ma trascurati dai primi giudici. In realtà, a parere di questo Collegio, la dichiarazione del sig. Polchi, soggetto qualificato terzo rispetto allo Scarselli, si infrange malamente contro un impianto probatorio che porta ad escludere ogni credibilità alle asserzioni del detto teste. Lo stesso Scarselli, giammai ha fatto cenno della presenza del Polchi nell’ufficio del Mambrini, presenza, invece, riportata dal Procelli nel corso della sua audizione, senza che peraltro gli venisse rivolta in tal senso una specifica domanda. Quanto alla sussistenza in concreto della violazione dell’art. 7 C.G.S., tutto, proprio tutto, lascia costatare la certezza che la condotta posta in essere dal Mambrini fosse unicamente finalizzata al compimento dell’illecito, praticamente realizzato. Si ricorda, infatti, che l’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S., ai fini dell’integrazione della fattispecie, non richiede che lo svolgimento o il risultato della gara siano stati effettivamente alterati, essendo sufficienti soltanto attività finalizzate al raggiungimento del detto scopo anche se quest’ultimo non si verifica. Trattasi, insomma, come consolidata giurisprudenza sportiva insegna, di illecito cd. formale, il cui perfezionamento non richiede la verificazione dell’evento in senso naturalistico. Un’ipotesi di illecito di pura condotta o anche a consumazione anticipata, che si realizza e si consuma con il semplice tentativo. La misura della sanzione, in considerazione del fatto che effettivamente ci si trova dinanzi alla contestazione di un unico episodio, tra l’altro rimasto allo stato del tentativo, può essere rivista in melius per il ricorrente. In conclusione, la CDN, sulla scorta delle suesposte considerazioni, conferma la responsabilità dell’illecito in capo al sig. Mambrini Lorenzo, ma riduce la sanzione nei suoi confronti e, previa riforma della delibera di primo grado, lo condanna alla squalifica di anni tre. La posizione del Procelli va meglio puntualizzata, atteso che il suo nome non appare nel corso di tutta la registrazione del colloquio tra Mambrini e Scarselli, né nei numerosissimi sms inviati dal primo al secondo, fatta eccezione per l’sms del 14.03.2013 h. 18:13, lì dove effettivamente il Mambrini specifica di essere con il “Prox”. Ebbene, pur accedendo alla tesi che il Prox sia effettivamente identificabile con il Procelli - non vi sono, d’altronde, elementi che portano a pensare il contrario -, non emerge dagli atti un suo diretto coinvolgimento nell’illecito. Sul piano probatorio, invero, restano soltanto le dichiarazioni accusatorie dello Scarselli che gli attribuiscono la responsabilità di alcuni atteggiamenti minacciosi posti in essere in suo danno allo scopo di indurlo ad alterare la gara. A parere di questa Commissione, in dissenso rispetto alla decisione del primo giudice, e pur evidenziando che nella circostanza non si può escludere, in assoluto, l’eventualità di discutibili atteggiamenti intimidatori da parte del Procelli, le accuse dello Scarselli non trovano un riscontro sufficientemente adeguato ai fini del raggiungimento della prova circa la commissione dell’illecito da parte dell’incolpato; né può ritenersi bastevole, per una sua responsabilità, l’assenza di “valide e logiche ragioni per cui avrebbe dovuto (lo Scarselli) coinvolgere il Procelli nella vicenda de qua, né lo stesso Procelli prospetta una qualche ragione al riguardo”. Né d’altro canto il convincimento di questo Collegio circa il mancato coinvolgimento del Procelli nell’attività finalizzata al compimento dell’illecito, può dirsi in contrasto con il principio di diritto sportivo, che invece ritiene sufficiente, ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’incolpato, non la certezza assoluta della commissione dell’illecito, ma soltanto la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti in grado di garantire una ragionevole certezza in ordine alla commessa violazione. Ebbene, in tema di indizi, pur non essendo importante che questi siano tanti - nel processo, d’altronde, gli indizi non si contano, ma si pesano -, occorre pur sempre che siano caratterizzati da requisiti di consistenza/gravità (resistenti, ad esempio, alla logica obiezione che vuole il Procelli assente sia dalla registrazione che dagli sms), di non genericità (non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile, quale, ad esempio, una sua presenza soltanto passiva, limitata cioè alla sola conoscenza dell’illecito e non alla sua partecipazione), e che siano infine anche concordanti, cioè non contrastino tra loro o più ancora con altri dati o elementi certi. Ed allora, ad avviso del Collegio, manca la suddetta ragionevole certezza, almeno con riferimento all’effettiva partecipazione nell’illecito, perché mancano gli indizi così come sopra qualificati. Non manca, al contrario, la ragionevole certezza in ordine alla conoscenza da parte del Procelli dell’illecito de quo. Infatti, non solo dalle dichiarazioni dello Scarselli, ma anche dello stesso Mambrini, risulta che i due si siano incontrati alla presenza del Procelli, il quale, a sua volta, dichiara di essere stato presente nell’autosalone del secondo ma non nel suo ufficio. Conoscenza dei fatti che appare essere confermata anche dall’sms sopra richiamato del 14.03.2013 h. 18:13, il cui contenuto (“sono con il Prox manu devi star sereno ti salvo al 100%”) indica chiaramente la presenza di un terzo, denominato Prox, che tutto lascia intendere essere il Procelli. Tutto, insomma, lascia immaginare, con la ragionevole certezza di non sbagliare, che il Procelli sapesse del tentativo di combine posto in essere dal Mambrini. Pertanto, sapendolo, aveva il dovere di informare, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. Il non aver sporto la doverosa denuncia, evidentemente, ha integrato gli estremi della violazione di cui all’art. 7 co. 7 CGS, di cui comunque il Procelli dovrà rispondere. Pertanto, previo proscioglimento dell’incolpato dalla violazione più grave, derubricata quest’ultima in quella più lieve dell’omessa denuncia, la CDN ritiene equo irrogare la sanzione della squalifica di mesi nove. Quanto alla posizione dello Spapperi, dagli atti non risulta la volontà omissiva del dirigente, il quale, emerge a chiare lettere, nulla ha fatto per tacere, coprire, nascondere la gravità dei fatti di cui è venuto a conoscenza. Tutt’altro, il ricorrente ha manifestato sin da subito la volontà di portare a conoscenza dell’accaduto gli organi federali, per quanto solo al momento della divulgazione della notizia sulla stampa ha proceduto alla formalizzazione di una denuncia vera e propria, inviata, a dimostrazione della sua buona fede, ancora una volta al Comitato Regionale Umbro. La posizione dello Spapperi, pertanto, va rivista nel senso indicato e la decisione della CDT riformata, con il conseguente proscioglimento dell’incolpato dagli addebiti mossi nei suoi confronti. Quanto alla Società A.S.D. Valfabbrica, è principio consolidato che delle violazioni ascritte ai propri tesserati, comunque rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, anche le società di appartenenza. Quindi, pur essendo l’illecito avvenuto fuori sede, va comunque ascritta alla società la responsabilità della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. Pertanto, sulla scorta degli atti e della rilettura parziale della vicenda, appare corretto riportare entro ambiti di maggiore equità la sanzione, irrogando alla detta società la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, conformemente ai numerosi precedenti, e l’applicazione dell’ammenda di €. 1.500,00. Quanto alla società A.S.D. San Secondo, invece, sulla scorta degli atti e della rilettura parziale della vicenda, appare corretto rideterminare la sanzione, e pertanto, stante anche il proscioglimento dello Spapperi, irrogare alla stessa società la sanzione dell’ammenda di €. 500,00. P.Q.M. In parziale riforma, riduce la squalifica a Mambrini Lorenzo ad anni 3 (tre), e dispone la restituzione della tassa versata; previo proscioglimento dell’incolpato Procelli Andrea dalla violazione più grave, derubricata quest’ultima in quella più lieve dell’omessa denuncia, irroga la sanzione di mesi 9 (nove) di squalifica, disponendo la restituzione della tassa versata; in riforma della decisione impugnata, proscioglie l’incolpato Spapperi Aldo da ogni addebito, nulla per la tassa. In parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Soc. USD Valfabbrica, riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e all’ammenda di €. 1.500,00, nulla per la tassa non versata; in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Soc. ASD San Secondo, riduce la sanzione ad € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, nulla per la tassa non versata.
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