F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 29 Maggio 2013 (305) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAMPORESI (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Sporting Valbidente), FEDERICO TARTAGNI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale della Società ASD Sporting Valbidente), GIANLUCA BURATTI (all’epoca dei fatti allenatore non iscritto nell’albo dei tecnici per la Società Ravenna Calcio Srl), ALBERTO BERGOSSI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori), CLAUDIO CHITI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori), Società ASD SPORTING VALBIDENTE, SAN MARINO CALCIO Srl, ASD SAVIGNANESE e SPAL 1907 Spa ▪ (nota n. 6436/1129 pf12-13 SP/gb del 12.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 29 Maggio 2013 (305) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAMPORESI (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Sporting Valbidente), FEDERICO TARTAGNI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale della Società ASD Sporting Valbidente), GIANLUCA BURATTI (all’epoca dei fatti allenatore non iscritto nell’albo dei tecnici per la Società Ravenna Calcio Srl), ALBERTO BERGOSSI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori), CLAUDIO CHITI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori), Società ASD SPORTING VALBIDENTE, SAN MARINO CALCIO Srl, ASD SAVIGNANESE e SPAL 1907 Spa ▪ (nota n. 6436/1129 pf12-13 SP/gb del 12.4.2013). Il deferimento Con provvedimento del 12 aprile 2013 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i signori: Alberto Camporesi, Vice Presidente della ASD Sporting Valbidente, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico - per avere, in concorso con l’associazione “Saranno Calciatori”, organismo non affiliato alla FIGC, organizzato provini e raduni e per aver consentito la partecipazione anche di propri tesserati alla organizzazione dei detti raduni senza averne preventivamente richiesta autorizzazione al Comitato Regionale competente; Federico Tartagni, Direttore Generale della ASD Sporting Valbidente, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico - per avere, in concorso con l’associazione “Saranno Calciatori”, organismo non affiliato alla FIGC, organizzato provini e raduni e per aver consentito la partecipazione anche di propri tesserati alla organizzazione dei detti raduni senza averne preventivamente richiesta autorizzazione al Comitato Regionale competente; Gianluca Buratti, allenatore non iscritto nell’albo dei tecnici per la Società Ravenna Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico – in quanto, svolgendo la funzione di tecnico per la predetta Società nella stagione 2011-12, ha svolto la sua attività nell’ambito dei provini organizzati dall’associazione “Saranno Calciatori”, organismo non affiliato alla FIGC, unitamente alla ASD Sporting Valbident, svoltisi a Napoli, Roma e Cesenatico nei giorni 7-8 maggio 2012, 24-30 giugno 2012 e 2-7 luglio 2012, omettendo di accertarsi circa ala loro preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale competente, conseguendo benefici economici per le prestazioni rese, altresì per la violazione dell’art. 23, c. 1, NOIF e 44, c. 1. Regolamento LND, per essere stato tesserato per la Società Ravenna Calcio con la qualifica di tecnico, senza essere iscritto nel relativo Albo; Alberto Bergossi, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico – in quanto, nella sua qualità, ha autorizzato l’utilizzo delle disponibilità professionali nell’ambito dei su citati raduni/provini, omettendo di accertare la loro preventiva autorizzazione, presenziando altresì personalmente in occasione del raduno di Cesenatico; Claudio Chiti, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico – in quanto, nella sua qualità, ha autorizzato l’utilizzo delle disponibilità professionali nell’ambito dei su citati raduni/provini, omettendo di accertare la loro preventiva autorizzazione, presenziando altresì personalmente in occasione del raduno di Cesenatico; ASD Sporting Valbidente a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, c. 2, CGS per le violazioni ascritte ai propri dirigenti; San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, c. 2, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato Filippo Masolini; ASD Savignanese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, c. 2, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato Flaviano Zandoli; Spal 1907 Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, c. 2, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato Emanuele Cancellato. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Federico Tartagni e Claudio Chiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Federico Tartagni e Claudio Chiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Federico Tartagni, sanzione della inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Claudio Chiti, sanzione della inibizione di mesi 7 (sette), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Federico Tartagni mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione; - per il Sig. Claudio Chiti mesi 4 (quattro) e giorni (venti) di inibizione; Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha formulato motivata istanza di rinvio ad altra data per la trattazione unitaria di tutte le posizioni. I difensori del Sig. Bergossi, anche essi comparsi, non si sono opposti a tale istanza. Pertanto la Commissione disciplinare rinvia a data da destinarsi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it