COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 30/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLEPARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE GATTA FRANCESCO E DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE VENZELINI ADRIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 47 DEL 2.5.2013 (Gara: STERPARO – COLLEPARDO del 28.4.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 30/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLEPARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE GATTA FRANCESCO E DI
INIBIZIONE FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE VENZELINI ADRIANO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
CON C.U. N. 47 DEL 2.5.2013
(Gara: STERPARO – COLLEPARDO del 28.4.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la reclamante riconosce che il calciatore GATTA, dopo l’espulsione per le veementi proteste
seguite alla convalida della rete avversaria, abbia colpito l’arbitro con un leggero schiaffo al volto,
ma ritiene tuttavia eccessiva e sproporzionata la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, dal
momento che il gesto, per il quale la società rinnova le scuse, non ha causato al Direttore di gara
alcuna conseguenza fisica. Parimenti eccessiva è stata giudicata altresì la sanzione inflitta al
Dirigente VENZELINI, che avrebbe soltanto protestato, se pur in maniera animata, nei confronti
dell’arbitro, ma senza avere con questi alcun contatto fisico.
Per tali motivi la Società ricorrente ha quindi chiesto, per entrambi i tesserati, una riduzione delle
sanzioni, da rapportare alle effettive responsabilità.
Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, sono
stati descritti dettagliatamente i comportamenti posti in essere sia dal calciatore GATTA, il quale,
alla notifica del provvedimento di espulsione colpiva l’arbitro con un violento schiaffo alla guancia
destra, facendolo indietreggiare e provocandogli un forte dolore ed un temporaneo stordimento;
emerge, altresì, il comportamento del Dirigente VENZELINI il quale, dopo essere entrato sul
terreno di gioco, spintonava violentemente l’arbitro con le mani sul petto, facendolo indietreggiare,
rivolgendogli insulti e minacce, e tentando anche di colpirlo, non riuscendovi.
Ribadita l’intollerabilità di tali comportamenti di natura violenta ed aggressiva, da considerare ancor
più gravi, in quanto hanno causato la sospensione dell’incontro da parte dell’arbitro, che ha tenuto
giustamente per la propria incolumità fisica, questa Commissione ritiene tuttavia di rivisitare
parzialmente le sanzioni, e ciò al solo scopo di rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente
irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore GATTA
FRANCESCO dal 31.12.2016 al 30.6.2016 e l’inibizione del Dirigente VENZELINI ADRIANO dal
31.12.2014 al 30.6.2014. La tassa reclamo va restituita.
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