DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 762 del 27.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. PLAY-OFF UNDER 21 SEMIFINALI GARE DEL 25/26/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 26/05/2013: AUGUSTA F.C. – S.S. LAZIO CALCIO A 5 Reclamo proposto dalla società S.S. LAZIO CALCIO A 5 riguardo l’esito della gara AUGUSTA F.C. – S.S. LAZIO CALCIO A 5 del 26.5.2013 – Play Off Under 21 gara del 26/ 5/2013 AUGUSTA F.C. – S.S. LAZIO CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 762 del 27.05.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
5.1.1. PLAY-OFF UNDER 21 SEMIFINALI
GARE DEL 25/26/05/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 26/05/2013: AUGUSTA F.C. - S.S. LAZIO CALCIO A 5
Reclamo proposto dalla società S.S. LAZIO CALCIO A 5 riguardo l’esito della gara
AUGUSTA F.C. - S.S. LAZIO CALCIO A 5 del 26.5.2013 – Play Off Under 21
gara del 26/ 5/2013 AUGUSTA F.C. - S.S. LAZIO CALCIO A 5
Con il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini abbreviati previsti
dal C.U 329 del 11/01/2013 la ricorrente chiede che in danno della convenuta
sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-6 per i danni fisici subiti dal calciatore Miranda Antonio, il quale a
detta della ricorrente, al 10° minuto del primo tempo, mentre si trovava in
panchina, sarebbe stato colpito con un pugno al viso all'altezza della tempia
sinistra da un sostenitore della società avversaria sportosi dalle transenne.
Per effetto del colpo subito il calciatore si accasciava al suolo ed era
costretto ad abbandonare definitivamente l'incontro. Successivamente si recava
presso il nosocomio di Augusta da dove veniva dimesso con una prognosi di
cinque giorni per trauma cranico e trauma rachide cervico-dorsale. Contro
deduce la convenuta sostenendo l'infondatezza di quanto accaduto ed escludendo
a riguardo qualsiasi responsabilità dei propri sostenitori. Nella fattispecie tuttavia, dal referto arbitrale e da quello del
Commissario di campo non si evince che la responsabilità di quanto accaduto
possa essere ascritta in modo ineludibile ai sostenitori della società
Augusta. Per la decisione della controversia,occorrono, pertanto, ulteriori
elementi probatori,miranti ad accertare la reale dinamica degli
accadimenti;appare opportuno,di conseguenza, soprassedere ad ogni decisione
in merito,trasmettendo gli atti alla procura federale affinché,in tempi
brevi,stante la calendarizzazione delle gare finali del
campionato,acquisisca tutte le notizie indispensabili per la definizione
del caso in esame.
PQM
Visti gli art 17,29,33 del CGS e il C.U.329,si decide di soprassedere ad
ogni decisione inerente il presente reclamo,disponendo la contestuale
trasmissione degli atti alla procura federale per il reale accertamento
dei fatti e l'individuazione delle eventuali consequenziali responsabilità
a carico di società o tesserati
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