CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 7 maggio 2013 promosso da: Sig. Mattia Serafini / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 7 maggio 2013 promosso da: Sig. Mattia Serafini / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) Avv. Dario Buzzelli (Arbitro) riunito in conferenza personale nelle date del 16 aprile 2013 e del 7 maggio 2013 in Roma, ha pronunciato a maggioranza il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2463 del 20 settembre 2012-657) promosso da: Sig. Mattia Serafini rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Puglisi Maraja ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, alla Prato Santo n. 4 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 20 settembre 2012 (prot. n. 2463), il Sig. Mattia Serafini (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…riformare la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data 6/7/2012 -27/8/2012 e, pertanto, in conseguente modifica della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 18/6/2012, disporsi il proscioglimento dell’odierno ricorrente…dagli addebiti contestati o, comunque, subordinatamente, irrogarsi allo stesso la minor sanzione che sarà ritenuta di giustizia...”. Con la predetta decisione della Corte di Giustizia Federale, infatti, era stata comminata all’istante la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per violazione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alla gara Salernitana/Albinoleffe del 18 aprile 2009, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 8 maggio 2012 con nota n. 8011/33/PF 11-l2/SP/BLP. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Filippo Lubrano. Con memoria depositata in data 9 ottobre 2012 prot. n. 2699, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto dell’istanza perché infondata «…Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese e agli onorari del presente procedimento…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro l’Avv. Dario Buzzelli. Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e l’Avv. Dario Buzzelli accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 20 dicembre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale invitata le parti alla discussione sulle istanze istruttorie. La difesa della parte istante insisteva per le richieste istruttorie formulate nella domanda di arbitrato. La difesa della parte intimata si opponeva, perché inammissibili e, comunque, irrilevanti e chiedeva, in subordine, l’escussione del Sig. Carlo Gervasoni, riservandosi di formulare i capitoli di prova. Le parti svolgevano brevi repliche. Il Sig. Serafini rilasciava dichiarazioni spontanee. Il Collegio Arbitrale si riservava sulle istanze istruttorie. Con ordinanza in data 18 gennaio 2013 prot. n. 0122, il Collegio Arbitrale, ritenuta la necessità e, altresì, l’opportunità di sentire gli altri soggetti coinvolti nei fatti per cui è causa, ammetteva l’escussione dei due testi indicati dalla parte istante, Signori Filippo Carobbio e Francesco Ruopolo e del teste indicato dalla parte intimata Sig. Carlo Gervasoni; concedeva termine alle parti fino al 31 gennaio 2013 per formulare i relativi capitoli di prova e prorogava, ex art. 25, comma 3, del Codice, il termine per la pronuncia del lodo al 29 maggio 2013. Con memoria autorizzata in data 31 gennaio 2013 prot. n. 0222, la parte istante confermava i capitoli di prova già articolati nel ricorso introduttivo e articolava il capitolo di prova sul quale sentire come teste il Sig. Francesco Ruopolo. Con note istruttorie in data 31 gennaio 2013 prot. n. 0224, la FIGC articolava i quattro capitoli di prova sui quali escutere come teste il Sig. Carlo Gervasoni. All’udienza del 6 marzo 2013, venivano escussi in qualità di testi il Sig. Filippo Carobbio, il Sig. Francesco Ruopolo e il Sig. Carlo Gervasoni. In particolare, il Sig. Carobbio confermava di avere appreso dal Sig. Gervasoni del coinvolgimento del Sig. Serafini nella “combine” della gara in questione e di essersi incontrato con il Sig. Gervasoni presso l’Albergo Cristallo Palace di Bergamo, precisando, a domanda del Collegio Arbitrale, che il Sig. Gervasoni l’aveva chiamato perché passava da Bergamo e perché erano amici e di non avere parlato prima della partita in questione con il Sig. Serafini e, infine, che era venuto a conoscenza dal Sig. Gervasoni del coinvolgimento, di pari rilievo, dei Signori Serafini, Ruopolo e Narciso nella “combine” in questione. Il Sig. Ruopolo affermava di essere stato sempre avvicinato in campo, durante gli allenamenti, dal Sig. Gervasoni e di non essere stato presente all’incontro con gli slavi nella piazzetta di Stezzano; e confermava che i contatti erano sempre avvenuti con il Sig. Gervasoni che avvertiva della partita e del relativo risultato da combinare e che, per la partita tra la Salernitana e l’Albinoleffe in questione, i soldi li aveva ricevuti dopo la partita, anche se non ne ricordava le modalità precise. Il Sig. Gervasoni confermava che il risultato era un over con due goals di scarto e che il Sig. Serafini era stato coinvolto perché lo stesso Sig. Gervasoni sapeva che avrebbe giocato; anche se i titolari erano lui stesso e il Sig. Conteh, era sicuro che il Sig. Serafini avrebbe giocato in quanto il Sig. Conteh era infortunato o squalificato, anche se non ne ricordava precisamente il motivo. Il Sig. Gervasoni confermava, poi, che il Sig. Serafini era stato ricompensato con una somma di denaro, anche se non ricordava la somma precisa, variabile tra 15.000 e i 20.000 euro. La somma era stata consegnata al Sig. Serafini in un incontro che si era tenuto in una piazzetta a Stezzano, dove eravano presenti lo stesso Sig. Gervasoni, “…Ruopolo, Serafini e uno degli zingari, nella macchina di Serafini, L’incontro avvenne il venerdì mattina precedente alla partita. Preciso che il luogo dell’incontro era sulla strada per recarsi al campo di allenamento La maggior parte di noi giocatori abitava nelle vicinanze di questa strada.” Il Sig. Gervasoni confermava che il Sig. Carobbio sapeva dei coinvolgimento del Sig. Serafini solo perché gliel’aveva detto lui stesso. In quell’occasione il Sig. Carobbio non aveva visto gli zingari, che lo avevano conosciuto già in precedenza e confermava espressamente che ognuno sapeva del coinvolgimento degli altri. A domanda del Collegio Arbitrale rispondeva che la macchina del Sig. Serafini era una Touareg nera Volkswagen. Il Collegio Arbitrale riteneva, quindi, esaurita la fase istruttoria e fissava l’udienza di discussione al 16 aprile 2013. Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza di discussione al 21 marzo 2013. Alla predetta udienza, le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Il Sig. Serafini rilasciava dichiarazioni spontanee. Il Collegio Arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 002/CGF del 6 luglio 2012, integrata con le motivazioni e pubblicata il 27 agosto 2012, con Comunicato Ufficiale n. 033/CGF, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, aveva rigettato il ricorso proposto dal Sig. Mattia Serafini avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101/CDN del 18 giugno 2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale aveva inflitto all’istante la sanzione della squalifica di anni tre e mesi sei per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS in relazione alla gara Salernitana/Albinoleffe del 18 aprile 2009, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 8 maggio 2012 con nota n. 8011/33/PF 11-l2/SP/BLP. La decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata ha richiamato, innanzitutto, l’attività istruttoria svolta dal Procuratore Federale e la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, riepilogando le indagini effettuate e gli elementi posti a base dell’atto di deferimento con riguardo alla gara in questione. Nell’atto di deferimento (depositato nel presente giudizio dalla parte istante come allegato all’istanza doc. n. 4) sono stati riportati, con una articolata elencazione (punto V.7 – pagg. 66-69) infatti, sia il “materiale probatorio acquisito”, sia “gli stralci più significativi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti”, in particolare, dai Signori Carlo Gervasoni, Filippo Carobbio, Francesco Ruopolo, Antonio Narciso e Mattia Serafini. La “valutazione delle risultanze probatorie” è stata effettuata, ritenendo che “le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di GERVASONI (peraltro su una gara non oggetto di indagine della Procura di Cremona e quindi allo stesso non addebitata) risultano attendibili in quanto si appalesano precise e circostanziate sull’indicazione dei partecipanti, sulla sequenza degli eventi, sull’entità delle dazioni di denaro e sulla tempistica e modalità di consegna delle somme ai partecipanti all’accordo. Le delle dichiarazioni trovano, inoltre, pieno riscontro nelle dichiarazioni di CAROBBIO e RUOPOLO, che ammettono la loro partecipazione all’illecito e confermano la partecipazione di NARCISO e SERAFINI. NARCISO ha confermato di aver ricevuto da GERVASONI la proposta di alterare la gara, sebbene abbia negato di avervi aderito. SERAFINI, poi, sia pur negando il suo coinvolgimento nella combine, riscontra parzialmente la versione di GERVASONI riferendo della sua prestazione evidentemente al di sotto del suo valore e della sua scarsa reattività dalla quale erano scaturiti i due goals avversari.” Pertanto, nel caso di specie, appare evidente che i tesserati GERVASONI Carlo, CAROBBIO Filippo, RUOPOLO Francesco, NARCISO Antonio e SERAFINI Mattia posero in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara in questione. Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati, l’alterazione della gara in oggetto a CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI. offrendo loro la somma di euro 15.000 per ottenere dagli stessi un impegno a perdere la gara; CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI accettando di partecipare alla combine e percependo la detta somma di denaro al fine indicato.” La considerazione delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Sig. Gervasoni e degli altri soggetti coinvolti ha condotto la Procura Federale a ritenere sussistente l’attività sfociata in un accordo volto a realizzare l’alterazione del corretto svolgimento e dello stesso risultato finale del gara, nel senso di una vittoria della Salernitana, sottolineando la circostanza dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara in questione (la partita si è conclusa con il risultato di 4-2). Le risultanze degli interrogatori effettuati dal GIP di Cremona in data 22 dicembre 2011, dalla Procura della Repubblica di Cremona in data 27 dicembre 2011 e in data 19 gennaio 2012, sono state ritenute attendibili dalla Procura Federale, nel quadro complessivo probatorio raccolto con particolare riferimento all’individuazione del ruolo proprio del Sig. Gervasoni (pag. 68; anche per quanto riguarda la validità dei riscontri e per l’individuazione del “movente che ha mosso i soggetti incolpati, ovvero l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro”.) Sulla fattiva partecipazione dell’istante alla “combine” in questione si erano, d’altronde, soffermati sia il Procuratore Federale sia la Commissione Disciplinare Nazionale, che, come ricordato nella sentenza della Corte di Giustizia Federale censurata dal Sig. Serafini, aveva, in particolare, posto in rilievo, tra l’altro, che: “...il coinvolgimento del Serafini nell’alterazione della gara Salernitana —Albinoleffe del 18.4.2009 emerge non solo dalle affermazioni di Gervasoni, rese all’A.G. ordinaria il 22.12.2011 ed il 27.12.2011 ma esse sono state puntualmente confermate dal Carobbio, dinanzi alla stessa Autorità il 19 gennaio successivo: entrambi hanno indicato il Serafini come calciatore partecipe del progetto, riferendo l’accordo intercorso come pacificamente concluso e inserito in un contesto di collaudata reiterazione del reato e con la partecipazione di giocatori, come il Ruopolo ed il Narciso che o hanno ammesso il loro coinvolgimento diretto o hanno comunque riferito, come pacifica circostanza, l’avvenuta “combine” e la partecipazioni di più giocatori dell’Albinoleffe.”(pag. 36 della sentenza della Corte di Giustizia Federale). Ne è derivato, pertanto, il corretto accertamento della responsabilità per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 CGS per avere l’istante, prima della predetta gara, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della citata gara, accettando l’istante stesso di partecipare alla “combine”. L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della CGF (come già in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale), per inattendibilità della chiamata in correità dell’istante effettuata dal Sig. Gervasoni alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella “combine” della partita Salernitana/Albinoleffe del 18 maggio 2009. Nell’atto di costituzione la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie, sottolineando la concordanza delle dichiarazioni rese dai diversi tesserati e, quindi, confutando l’affermazione della parte istante che la motivazione della decisione impugnata si fondasse unicamente sulle dichiarazioni del Sig. Gervasoni. La parte intimata si è soffermata anche sui principi generali in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e sul valore autoaccusatorio delle dichiarazioni rese, sia in sede penale, sia innanzi alla Procura Federale. 2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. La ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione della Corte di Giustizia Federale d’Appello appare, invero, condivisibile. La decisione contiene, infatti, una completa ed esaustiva disamina non solo delle circostanze di fatto che sono state poste a base dell’incolpazione a carico dell’istante, ma anche dei contenuti dell’indagine svolta sia dal Procuratore Federale sia dal giudice penale. I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS, consistente nel coinvolgimento dell’istante nella “combine” relativa alla gara Novara/Siena del 1° maggio 2011. La Corte di Giustizia Federale ha, innanzitutto, diffusamente ricostruito “…in un quadro descrittivo fenomenico e giuridico che ne consenta una migliore intelligibilità..” la vicenda. Infatti, “A seguito di notizie stampa circa attività istruttoria condotta dalla Procura della Repubblica di Cremona in merito all’esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva mediante alterazione del corretto svolgimento di partite di calcio dei vari campionati svolgentisi sotto l’egida federale (reato mezzo) ed effettuazione di scommesse in denaro sulle stesse gare, dall’esito scontato alla luce dell’attività presupposta (reato fine), scommesse in ogni caso vietate ai tesserati ai sensi dell’art. 6 C.G.S., il Procuratore Federale aveva richiesto agli inquirenti di poter acquisire copia degli atti di interesse per poter avviare l’azione di propria competenza. Acquisita, nel corso di proficua e prolungata collaborazione, la documentazione messa a disposizione dall’Autorità Giudiziaria ordinaria (Procura della Repubblica ed Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Cremona) la Procura Federale ha provveduto ad effettuare attività istruttoria, nel corso della quale i tesserati, che nella precedente sede avevano fornito ampia ed illuminante collaborazione, hanno confermato le loro dichiarazioni autoeteroaccusatorie mentre altri hanno negato il loro coinvolgimento. Va detto, in primo luogo, che non può dubitarsi (e nessuno degli appellanti ne dubita) dell’esistenza di una vasta e radicata organizzazione delinquenziale transnazionale gestita, al vertice, da soggetti estranei all’ordinamento sportivo ma nella quale si collocavano, indubitabilmente in posizione di assoluto rilievo (vedi, da ultimo, ordinanza custodia cautelare in calce emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona del 2 febbraio 2012), tesserati di questa Federazione, ai quali era stata affidata la responsabilità di coinvolgere altri soggetti, in. organico a società calcistiche, in tutte le fasi, preparatorie ed esecutive, del disegno criminoso, nonché di “garantire” il buon esito degli accordi illeciti.” Il raggiunto grado di certezza — anche se allo stato di indagini preliminari penali -- della sua esistenza, delle sue dimensioni transazionali e della sua pericolosità. ancorché acclarata nell’ambito di un ordinamento giudiziario diverso e indipendente rispetto all’ordinamento sportivo (autonomia dell’ordinamento sportivo confermata dalla Corte Costituzionale in sent. n. 49/2011), non può non essere assunto come dato acquisito nel presente procedimento, anche se le risultanze cui si è pervenuti in quella sede debbano essere intese solo come risultato fattuale e senza che questo privi l’autorità sportiva del potere di procedere ad autonome verifiche e acquisizioni istruttorie sui fatti illeciti addebitati a soggetti giuridici sottoposti a questo ordinamento. Né, del pari, viene meno la possibilità di pervenire, sugli stessi fatti materiali, ad un convincimento proprio, fondato appunto su una distinta valutazione circa la sussistenza o meno di comportamenti costituenti violazione di norme federali.” La Corte di Giustizia Federale si è, quindi, soffermata sulla “..esigenza… di valutare l’efficacia probatoria delle dichiarazioni autoeteroaccusatorie rese…”, richiamando come “…parametro cui fare rinvio per valutare le dichiarazioni di Gervasoni …quello posto dall’art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. e… i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha avuto costantemente modo di affermare (Cass. pen. VI sez., n. 41352/2010; id., n. 42705/2010). Ha, precisato ancora la Corte di Giustizia Federale che “Il riscontro, sul piano logico, di un singolo fatto può essere ragionevolmente rinvenuto allorché esso si inserisca — senza palesi contraddizioni — in un contesto più generale che ha trovato oggettive e positive verifiche esterne. Nel caso di specie, non trova concordanza nei fatti processuali l’affermazione difensiva che la sanzione al Serafini sia stata fatta, da un lato, sulla sola base di una ed una sola dichiarazione (quella del Gervasoni) e che tale elemento non sia stato oggetto di puntuale sindacato da parte del giudice di prime cure. Infatti, il coinvolgimento del Serafini nell’alterazione della gara Salernitana — Albinoleffe del 18.4.2009 emerge non solo dalle affermazioni di Gervasoni, rese all’A.G. ordinaria il 22.12.2011 ed il 27.12.2011 ma esse sono state puntualmente confermate dal Carobbio, dinanzi alla stessa Autorità il 19 gennaio successivo: entrambi hanno indicato il Serafini come calciatore partecipe del progetto, riferendo l’accordo intercorso come pacificamente concluso e inserito in un contesto di collaudata reiterazione del reato e con la partecipazione di giocatori, come il Ruopolo ed il Narciso che o hanno ammesso il loro coinvolgimento diretto o hanno comunque riferito, come pacifica circostanza, l’avvenuta “combine” e la partecipazioni di più giocatori dell’Albinoleffe. Le dichiarazioni dei calciatori che, come ha ricordato la Procura in dibattimento, hanno richiesto l’applicazione delle sanzioni ex artt. 23 e 24 C.G.S. appaiono dotate di sicura genuinità e forniscono adeguato e reciproco — ma non solo — riscontro sia del fenomeno associativo che dell’avvenuta concretizzazione dei patto illecito dimostrandosi prive di significative contraddizioni sui luoghi o momenti degli incontri. Lo stesso Serafini, al di là di generiche affermazioni negatorie, ha confermato sia il legame amicale col Gervasoni che la frequentazione col Carobbio e fornisce, involontariamente, una possibile, diversa chiave di lettura del suo coinvolgimento, ovvero [‘assenza — in quella gara — di Conteh (altro giocatore partecipe del sodalizio) che imponeva di assicurate la fattiva partecipazione al progetto di un altro giocatore affidabile.” L’organicità di una siffatta procedura la si ricava, peraltro, anche dalla “naturalezza” dei contatti che si instaurano alla vigilia degli incontri e che fanno dire al Ruopolo (cfr. verbale Procura Federale del 7.3.2012) che non sempre vi era bisogno di preventiva riunione dei giocatori. L’accordo, quindi, nel caso in esame, poteva concludersi de plano anche senza ricorrere a inutili formalità.” Ha, proseguito, ancora la Corte di Giustizia Federale affermando che “…la Procura Federale e il Giudice di prime cure… nel valutare la richiesta del requirente, ha analizzato le dichiarazioni di Gervasoni, Carobbio e Ruopolo nonché quella di Serafini, criticando l’argomentazione di quest’ultimo circa una presunto valore di estraneità rappresentato dall’aver segnato un gol all’ultimo minuto (assolutamente ininfluente sul buon esito del patto illecito). Appare a questo Collegio che gli elementi che precedono, tra loro assolutamente congruenti e non assistiti da diversa rappresentazione dei fatti o evidenti contraddizioni, siano idonei a confermare l’affermata responsabilità del giocatore Mattia Serafini.” Le testimonianze rese dai testi all’udienza del 6 marzo 2013 non contraddicono questo quadro ricostruttivo in sé perfettamente logico e coerente, perché il Sig. Gervasoni ha confermato sotto ogni profilo, anche di dettaglio, le precedenti dichiarazioni rese sia in sede federale, sia in sede penale, senza mai cadere in contraddizione. I Signori Ruopolo e Carobbio hanno confermato la stabilità del sistema adottato (v. la circostanza che i contatti erano sempre avvenuti con il Sig. Gervasoni che indicava partita e risultato da aggiustare, per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal primo; e la risposta in merito agli incontri tra il Sig. Carobbio e il Sig. Gervasoni presso l’Albergo Cristallo Palace di Bergamo, per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal secondo). Appare, pertanto, condivisibile la conclusione della Corte di Giustizia Federale, secondo la quale “si deve affermare che la responsabilità nella commissione dell’illecito sportivo è fattispecie che non può non scontare la difficoltà dell’acquisizione probatoria in senso pieno, essendo essa ontologicamente e funzionalmente legata a comportamenti per loro natura sfuggevoli, che trovano quasi sempre il solo riscontro nelle affermazioni dei partecipi al progetto illecito. Ma la ricordata difficoltà può essere superata. ove si acquisisca una serie organica di elementi aventi una loro congruità oggettiva e generale che fanno raggiungere, al giudicante, il sereno convincimento, sulla base delle dichiarazioni e dei riscontri effettuati sulla loro genuinità, sull’ assoluta verosimiglianza di quanto riferito. Nel caso in esame non può mettersi in dubbio che il Gervasoni sia stato soggetto a pieno titolo inserito nell’organizzazione, al pari di Carobbio, e che altri tesserati abbiano dato adesione al progetto nel momento in cui la squadra di appartenenza disputava determinati incontri suscettibili di alterazione; che la partita in esame sia stata oggetto di un progetto di “combine” poi realizzatosi; che i plurimi contatti tra i giocatori coinvolti anche nel presente caso non possano dirsi fortuiti ma certificativi del vincolo solidale tra di essi raggiunto. Si tratta, quindi, di circostanze che, sebbene esterne al singolo episodio riguardante il Serafini, depongono per la genuinità del quadro associativo descritto dai soggetti collaboranti e delle singoli posizioni dei tesserati all’interno di esso, sia in veste di organizzatori che di semplici aderenti. Nel corso del dibattimento non si è, al contrario, raggiunta alcuna prova, alcun serio indizio, che le dichiarazioni del Gervasoni siano state — soprattutto nel caso di specie — vulnerate da gravi contraddizioni oppure costruite ad arte per risentimento personale nei confronti di soggetto che ha confessato avere col dichiarante un rapporto amicale. D’altronde, il Gervasoni riferisce fatti e circostanze che trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni altrui.” La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione della predetta gara deriva, perciò, da precisi riscontri e dalla convergenza di risultanze probatorie assunte anche in sedi diverse (Procura della Repubblica di Cremona, in particolare le dichiarazioni del Sig. Gervasoni rese in data 27 dicembre 2011 e in data 19 gennaio 2012; e le dichiarazioni rese dal Sig. Carobbio in data 19 gennaio 2012; e innanzi alla Procura Federale) e sostanzialmente coincidenti nel ricostruire con sufficiente fondatezza le modalità e il contenuto della partecipazione stessa. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale appare, dunque, corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Con riferimento allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, infatti, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre nè la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, i lodi coevi Conte c. FIGC e Alessio c. FIGC in data 15 novembre 2012; lodo Caremi c. FIGC in data 4 febbraio 2013; lodo Cassano c. FIGC del 30 aprile 2013; lodo Bertani c FIGC del 6 maggio 2013; ). Ritiene, quindi, il Collegio Arbitrale, a maggioranza, che debba ritenersi raggiunta una ragionevole certezza circa la responsabilità del Sig. Serafini e che la chiamata in correità dello stesso sia fornite dei necessari riscontri. Le dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni e confermate dal quadro di riferimento precisamente ricostruito sia in termini generali sia in termini specifici al caso concreto, appaiono idonee a fondare una ragionevole certezza circa la partecipazione dell’istante alla “combine” nei termini univocamente delineati dalle dichiarazioni surrichiamate, non essendo sul punto necessario raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come, appunto, precisato supra. 3. Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Bertani c. FIGC del 6 maggio 2013; Cristante c. FIGC del 30 novembre 2012; lodo Cristaudo c. FIAL del 22 maggio 2012; lodo Belmonte c. FIGC del 4 febbraio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta attribuita alla parte istante, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della sospensione per un periodo di anni tre e mesi sei. Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità. Appare, pertanto, sussistere un’apprezzabile sproporzione tra il fatto commissivo del ricorrente e la sanzione applicata che il Collegio stima equo ridurre al minimo edittale di tre anni. 4. Atteso l’accoglimento solo parziale dell’istanza, il Collegio Arbitrale ritiene equo di porre a carico del Sig. Mattia Serafini nella misura di due terzi e per un terzo a carico della FIGC le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00); e di porre a carico del Sig. Mattia Serafini nella misura di due terzi e della FIGC nella misura di un terzo, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in euro 5000,00 (cinquemila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, a maggioranza e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) accertata la legittimità della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale e pubblicata con il C.U. n. 033/CGF in data 30 agosto 2012, in parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta in data 20 settembre 2012 prot. n. 2012 dal Sig. Mattia Serafini, applica la sanzione della squalifica per anni tre, a decorrere dalla data della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (18 giugno 2012) e detratto il periodo già scontato; b) pone a carico della parte istante Sig. Mattia Serafini nella misura di due terzi e della parte intimata FIGC per il restante terzo le spese di lite, liquidate come in motivazione; c) fermo il vincolo della solidarietà, pone a carico della parte istante Sig. Mattia Serafini nella misura di due terzi e della parte intimata FIGC per il restante terzo il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale liquidati come in motivazione; d) pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti; Così deliberato a maggioranza in Roma, nelle date 16 aprile 2013 e 7 maggio 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Filippo Lubrano F.to Dario Buzzelli
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