• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ED AMMENDA DI € 7.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, NONCHÉ AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S .IN RELAZIONE AL C.U. N. 146/A DEL 7.5.2012, TITOLO I) PARAGRAFO IV) PUNTO 1 E 8, COMMA 1, CGS (NOTA N. 2559/252 PF12-13 SP/BLP DEL 2.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 4.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ED AMMENDA DI € 7.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, NONCHÉ AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S .IN RELAZIONE AL C.U. N. 146/A DEL 7.5.2012, TITOLO I) PARAGRAFO IV) PUNTO 1 E 8, COMMA 1, CGS (NOTA N. 2559/252 PF12-13 SP/BLP DEL 2.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 4.12.2012)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la Società A.S. Andria Bat S.r.l ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 46/CDN del 4.12.2012 con la quale alla Società medesima è stata irrogata la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica nonché dell’ammenda di € 7.000,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.. La Società appellante ha lamentato che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto tardivi i bonifici in favore dei tesserati, in quanto essi sono stati effettuati nell’ultimo giorno utile mentre le date successive sono quelle relative alla “lavorazione” degli stessi. La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che a seguito di accertamenti svolti dalla Co.Vi.So.C. il pagamento ai tesserati delle mensilità di maggio-giugno 2012 è avvenuto tardivamente; la Co.Vi.So.C. ha altresì evidenziato che “i fondi necessari al pagamento di dette competenze sono stati accreditati sul conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi oltre il termine del 17.9.2012”. A quest’ultimo riguardo, per fugare ogni residuo dubbio, questa Corte con Ordinanza del 10.1.2013 ha richiesto alla Società di fornire, entro il termine del 31.1.2013, provata dimostrazione della sussistenza, alla data del 17.09.2012, della disponibilità finanziaria, anche derivante dalla esistenza di un contratto di affidamento bancario, eventualmente ulteriore rispetto alle somme fisicamente presenti in conto corrente. L’indicato termine è spirato senza l’invio, da parte della Società, di quanto richiesto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Andria Bat s.r.l. di Andria (Barletta-Andria- Trani) non essendo pervenuta ad opera della parte la richiesta documentazione. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ED AMMENDA DI € 7.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, NONCHÉ AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S .IN RELAZIONE AL C.U. N. 146/A DEL 7.5.2012, TITOLO I) PARAGRAFO IV) PUNTO 1 E 8, COMMA 1, CGS (NOTA N. 2559/252 PF12-13 SP/BLP DEL 2.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 4.12.2012)"