F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it 8) RICORSO AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/SALERNITANA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
8) RICORSO AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/SALERNITANA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva all’Aversa Normanna S.r.l. l’ammenda di € 2.500,00 perché propri sostenitori durante la gara con la Salernitana (del 20.1.2013) indirizzavano sputi verso calciatori della squadra avversaria in riscaldamento muscolare nei pressi della rete di recinzione, e per comportamento offensivo verso un addetto federale; gli stessi durante la gara tentavano di venire a contatto con l’opposta tifoseria, verso la quale lanciavano vari oggetti, prontamente fermati dalla forza pubblica. Guardando ai mezzi di prova privilegiata di cui all’art. 35 C.G.S. si rileva che il rapporto dell’arbitro segnalava soltanto dei giocatori espulsi, mentre l’assistente segnalava di aver richiamato l’attenzione dell’arbitro a causa di vari oggetti lanciati dai tifosi ospiti all’interno del terreno di gioco e nel campo, fra i quali un sasso di notevole grandezza. Il Commissario di campo segnalava altresì che le misure d’ordine prese dalla società erano da ritenersi insufficienti: erano presenti 20 “stewards”, ma nessuno di essi era presente in tribuna Romaniello (tifosi ospiti) né in curva nord (tifosi locali) né alla cancellata che divide i due settori, luogo in cui sono successi gravissimi incidenti tra le due tifoserie, e tra la tifoseria ospite della Salernitana e le forze dell’ordine. Segnalava ancora che dalla Tribuna Romaniello venivano accesi e fatti esplodere n. 10 petardi di fortissima potenza, ed altresì n. 8 fumogeni (provenienti sempre dal settore occupato dai tifosi ospiti che lanciavano anche 2 seggiolini divelti, e 10 bottigliette di acqua minerale contro le forze dell’ordine). Si segnalava, infine, che dalla tribuna occupata dai tifosi locali venivano rivolti verso esso commissario di campo i seguenti insulti: “Commissario sei una m…”, “Lega di m…”, “sei un figlio di p…..”; oltre a ciò venivano lanciati (diretti) numerosi sputi a tre calciatori di riserva della Salernitana, che stavano effettuando riscaldamento. Attraverso la decisione del Giudice Sportivo, proponeva rituale reclamo la Società Aversa Normanna, in persona del suo legale rappresentante, dolendosi dell’eccessività della sanzione comminata rispetto al reale succedersi degli eventi da imputare soprattutto al fare provocatorio ed offensivo del giocatore della Salernitana Montervino. Si osserva, poi, come dal resoconto del commissario di campo emerge che i tifosi locali si limitavano solo al tentativo di contatto con l’avversa tifoseria senza mai scadere in alcun tipo di lancio di oggetti; mentre gli sputi indirizzati verso i calciatori del club ospite, non attingevano in alcun modo gli atleti medesimi. A parere della difesa della Società nella fattispecie ricorrerebbero talune significative circostanze, valutabili ai sensi degli artt. 13 e 14 C.G.S. Infatti si utilizzavano 20 stewards; v’è stata un’indubbia opera di prevenzione e di cooperazione con le forze dell’ordine; a prescindere dalle condotte ascritte ai tifosi locali v’è stato un regolare svolgimento della gara. Si sottolinea, poi, che la Società non ha alcun precedente sia generico che specifico. Si richiama, infine, una sentenza di questa Sezione (del 28.3.2012) che in una fattispecie analoga infliggeva l’ammenda di € 2.000,00. Si conclude per l’accoglimento dell’appello e per una congrua riduzione della sanzione. I motivi di doglianza non hanno ragion d’essere e, pertanto, il reclamo va respinto. Le varie condotte gravemente ingiuriose integrano le fattispecie previste e punite dall’art. 19, comma 4 C.G.S. e dall’art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI. Che vi sia stata una lesione della reputazione dell’immagine e della dignità personale del commissario di campo e della Lega è provato e incontrovertibile. Così come deve ritenersi lesivo dell’immagine lo sputo diretto ad un soggetto operante nell’ordinamento sportivo, come il calciatore, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato attinto o meno. I fatti, poi, sono al di fuori del paradigma dell’art. 13, in quanto non ricorrono congiuntamente tre delle circostanze ivi indicate e la società risponde ai sensi dell’art. 14 in quanto dal lancio degli oggetti, sia pure più contenuto di quello della tifoseria della Salernitana, è derivato un periodo per l’incolumità pubblica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Aversa Normanna di Aversa (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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