• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 06 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12-
13 GR/mg) nei confronti di:
– 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere:
della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma
13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del
14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore,
sig. Rollo Francesco.
– 2) ASD RACALE Calcio
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per gli
illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 06 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12-
13 GR/mg) nei confronti di:
- 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere:
della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma
13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del
14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore,
sig. Rollo Francesco.
- 2) ASD RACALE Calcio
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per gli
illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato.
FATTO
Con decisione pubblicata sul C.U. n.4 del 14/4/2012, il collegio Arbitrale della FIGC presso la LND
condannava la ASD Racale, al pagamento della somma di € 7.565,00 in favore dell’allenatore sig.
Francesco Rollo.
Con nota del 9/7/2012 (prot. n.151/01) il Presidente del CRP dato atto dell’esito negativo dell’invito
del 31/5/2012 da lui rivolto alla società debitrice, di provvedere al pagamento della somma
suindicata, deferiva (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.94 ter C.G.S.) la società ASD
RACALE alla Procura Federale FIGC che -a sua volta- con la nota innanzi citata del 29/3/2013
deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su menzionati affinchè
rispondessero delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
disponeva - con racc. a.r. del 22/4/2013- la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza del
20/5/2013 alla quale compariva solo:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;
Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia
discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere
agli stessi le seguenti sanzioni:
- per la soc. ASD Real Racale la penalizzazione di n.2 punti in classifica e l’ammenda di
€3.500,00;
- per il sig. Bagno Antonio la inibizione per mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD
Real Racale, non solo non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale
presso la LND; ma anche che tale pagamento non è stato eseguito nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt.94/ ter
comma 13 delle NOIF ed 8 commi 9 e 15 del CGS.
Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno
comminate le sanzioni come da dispositivo:
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
-affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig. Bagno Antonio all’epoca dei fatti Presidente dell’ASd Real Racale la inibizione per la
durata di mesi 6;
- alla soc. ASD Real Racale l’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di due punti in
classifica da scontarsi nei campionati di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni
di cui all’art.22 n.6 CGS.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12-
13 GR/mg) nei confronti di:
– 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere:
della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma
13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del
14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore,
sig. Rollo Francesco.
– 2) ASD RACALE Calcio
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per gli
illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato."