F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 06 Giugno 2013 (287) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Società SS CAVESE 1919 Srl ▪ (nota n. 5777/1733 pf11-12 AM/ma del 19.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 06 Giugno 2013
(287) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Società SS CAVESE 1919 Srl ▪ (nota n. 5777/1733 pf11-12 AM/ma del 19.3.2013).
Con atto del 19 marzo 2013 la Procura federale ha notificato, alla SS Cavese 1919 Srl presso la sede sociale nonché al suo Amministratore Sig. Michele Angelo Sica, ex art. 145 c.p.c. gli atti, riportati integralmente relativi al deferimento del 7 settembre 2012, secondo il quale la Società SS Cavese 1919 Srl merita il deferimento ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal Sig. Gennaro Brunetti, proprio Legale rappresentate all’epoca
dei fatti, e dai propri calciatori, Russo, Maiorano, Berretti e Scartozzi. In proposito si rileva che era stato aperto in data 18 giugno 2010 il procedimento n.1733 pf 2009/10 avente ad oggetto “presunti irregolari comportamenti dei calciatori Daniele Scartozzi, Stefano Maiorano, Matteo Berretti e Francesco Russo e della Società SS Cavese 1919 Srl per sottoscrizione di un doppio contratto economico per la stagione sportiva 2009/10”. Alla conclusione dell’istruttoria con atto del 07/09/2012, la Procura federale aveva deferito
alla Commissione disciplinare:
1) il Sig. Francesco Russo, tesserato all’epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, vigenti all’epoca dei fatti, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 28.552,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 27.385,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva,cui si rinvia, alla lettera A);
b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a|l’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver beneficiato dell’assistenza professionale dell’agente di calciatori Sig. Fabrizio FERRARI senza aver conferito formale incarico secondo le modalità previste, come specificamente dettagliato nella parte motiva ai punti A6-A7;
2) il Sig. Stefano Maiorano, tesserato al|'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, vigenti all'epoca dei fatti per avere sottoscritto un contratto simulato per l‘importo di € 17.058,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.732,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera B); b) l'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Bruno CARPEGGIANI, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13 agosto 2009 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7;
3) il Sig. Matteo Berretti, tesserato al|'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 7.900,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.660,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera C);
b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Saverio Dal Canto, agente di calciatori ai quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritti in data 26 gennaio 2010 e in data 15 marzo 2010, stipulati con la Società SS Cavese Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6-C7;
4) il Sig. Daniele Scartozzi, tesserato all’epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e comma 6, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 29.000,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 44.100,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera D);
b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a|l‘art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Stefano GUERCINI, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 2 maggio 2008 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento ai punti D5-D6;
c) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver beneficiato dell’assistenza professionale dell’agente di calciatori Sig. Stefano Guercini nella stipula del contratto con la Società SS Cavese 1919 Srl il 22 marzo 2010 senza aver conferito formale incarico
secondo le modalità previste, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva
al punto D7;
5) il Sig. Fabrizio Ferrari, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione deIl’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al|’art. 3, comma 1, all’art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti, in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver assistito il calciatore Francesco Russo, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, in assenza di regolare mandato con il calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti A6-A7;
6) il Sig. Bruno Carpeggiani, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13 agosto 2009 tra il calciatore Stefano Maiorano, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come
specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7;
7) il Sig. Saverio Dal Canto, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritti rispettivamente in data 26 gennaio 2010 e il 15 marzo 2010 tra il calciatore Matteo Berretti, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6- C7;
8) il Sig. Stefano Guercini, agente di calciatori con licenza della FIGC, delle seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 2 maggio 2008 tra il calciatore Daniele Scartozzi, dal quale
aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva D5-D6;
b) della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 1, all’art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti, in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver assistito il calciatore Daniele Scartozzi, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl per la stipula del contratto economico il 22 marzo 2010, in assenza di regolare mandato con il calciatore il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva al punto D7;
9) il Sig. Gennaro Brunetti, direttore generale e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e comma 6 ,del CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato contratti simulati;
c) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti i con i calciatori Francesco Russo, Stefano Maiorano, Matteo Berretti e Daniele Scartozzi, volti a dissimulare i reali accordi economici pattuiti con i calciatori per maggiori importi, contratti entrambi riferiti alla stagione 2009/10, nonché per avere corrisposto le maggiori somme con modalità non regolamentari, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva alle lettere A) B) C) e D);
b) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle
NOIF, per non essersi assicurato che i1 nominativo del Sig. Saverio Dal Canto, agente del calciatore Matteo Berretti, fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritto il 26 gennaio 2010 e 15 marzo 2010 con lo stesso calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6-C7;
c) art.1 comma1 in relazione all’art.16, comma3,del Regolamento Agenti Calciatori dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Bruno Carpeggiani, agente del calciatore Stefano Maiorano, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto il 13 agosto 2009 con lo stesso calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella motiva ai punti B6-B7;
d) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Stefano Guercini, agente del calciatore Daniele Scartozzi, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto il 2 maggio 2008 con lo stesso calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti D5-D6;
10) la Società SS Cavese 1919 Srl, ai sensi del|’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio legale rappresentante, all’epoca dei fatti, Sig. Gennaro Brunetti e dai propri calciatori, all’epoca dei fatti, Sig.ri Francesco Russo, Stefano Maiorano, Marco Berretti e Daniele Scartozzi. Alla riunione del 12.11.12 davanti alla Commissione disciplinare nazionale i difensori dei deferiti Stefano Maiorano, Matteo Berretti, Fabrizio Ferrari, Stefano Guercini, Saverio Dal Canto, Gennaro Brunetti hanno concordato con la Procura federale una sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, ritenute congrue dalla Commissione disciplinare nazionale e pertanto il deferimento si è concluso con apposita separata ordinanza, pubblicata con CU n. 38/CDN del 16.11.2012. Mentre il procedimento è proseguito di fronte alla Commissione per il Sig. Russo, il Sig. Scartozzi, il Sig. Carpeggiani e la SS Cavese 1919 Srl. In tale sede, tuttavia, la Procura federale, in via preliminare, ha rilevato il difetto di notifica dell’atto di deferimento nei confronti della SS Cavese 1919 Srl, chiedendo la restituzione degli atti per i provvedimenti di competenza. La Commissione ha disposto in tal senso. La Commissione al termine dell’istruttoria ha inflitto ai Signori Russo, Scartozzi e Carpeggiani (per quest’ultimo è intervenuta delibera di annullamento da parte della CGF) le sanzioni riportate nel Comunicato Ufficiale n°40/CDN, pubblicato in Roma il giorno 20 novembre 2012. Alla riunione odierna la Società SS Cavese 1919 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SS Cavese 1919 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per la Società SS Cavese 1919 Srl, sanzione della ammenda di € 75.000,00 (€ settantacinquemila/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato allievi Stagione sportiva 2013/2014, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato allievi Stagione sportiva 2013/2014]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni dell’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato Allievi della Stagione sportiva 2013/2014 a carico della Società SS Cavese 1919 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.
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