F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 06 Giugno 2013 (314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI, MARCO LAZZERINI, LUIGI IMPARATO, LUCIANO VOLPI, TOMMASO BORSI, FRANCESCO MONNANNI, CLAUDIA LE NOCI, MAURO CASALDI, GABRIELE DRAGONI, FULVIO RONDINI e LORIANO LAZZERINI (Fallimento Società AC Sangiovannese 1927 Srl) ▪ (nota n. 6596/1018 pf11-12 AM/ma del 17.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 06 Giugno 2013 (314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI, MARCO LAZZERINI, LUIGI IMPARATO, LUCIANO VOLPI, TOMMASO BORSI, FRANCESCO MONNANNI, CLAUDIA LE NOCI, MAURO CASALDI, GABRIELE DRAGONI, FULVIO RONDINI e LORIANO LAZZERINI (Fallimento Società AC Sangiovannese 1927 Srl) ▪ (nota n. 6596/1018 pf11-12 AM/ma del 17.4.2013). Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 17 aprile 2013 nei confronti di: - Andrea Failli, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della Società AC Sangiovannese 1927 Srl, nonché la carica di consigliere dal 16 aprile al 28 settembre, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che hanno comportato la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e il fallimento della Società; - Marco Lazzerini, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società AC Sangiovannese 1927 Srl, nonché socio della Valdarno Sport Srl, in liquidazione dall’11 giugno 2007 al 26 marzo 2009, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che hanno comportato la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e il fallimento della Società; - Luigi Imparato, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 17 settembre 2009 il ruolo di consigliere e dal 17 settembre 2009 al 10 dicembre 2010 il ruolo di consigliere delegato della AC Sangiovannese 1927 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico; - Luciano Volpi, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 e, dal 16 aprile al 28 settembre 2011, il ruolo di consigliere della AC Sangiovannese 1927 Srl, avendo contribuito con il proprio comportamento al dissesto economico-patrimoniale, condividendo la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione; - Tommaso Borsi, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 e sino al 14 dicembre 2010 il ruolo di consigliere della AC Sangiovannese 1927 Srl, avendo contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria condividendo la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione; - Francesco Monnanni, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 10 dicembre 2010 il ruolo di consigliere della AC Sangiovannese 1927 Srl, avendo contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria condividendo la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione; - Claudia Le Noci, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di Presidente dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 della AC Sangiovannese 1927 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha determinato il fallimento della Società, con particolare riferimento alle condotte gestionali che hanno determinato la sua revoca, per giusta causa, ex art. 2383 c.c. da Presidente del Consiglio di Amministrazione; - Mauro Casaldi per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 il ruolo di consigliere della AC Sangiovannese Srl, contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società condividendo detta gestione posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione, con particolare riferimento alle condotte gestionali che hanno determinato la sua revoca da amministratore, per giusta causa, ex art. 2383 c.c.; - Gabriele Dragoni per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 il ruolo di consigliere della AC Sangiovannese 1927 Srl, contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società condividendo detta gestione posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione, con particolare riferimento alle condotte gestionali che hanno determinato la sua revoca da amministratore, per giusta causa, ex art. 2383 c.c.; - Fulvio Rondini, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art.19 dello Statuto F.I.G.C., avendo ricoperto la carica di Presidente della AC Sangiovannese 1927 Srl dal 14 aprile al 28 settembre 2011 determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e al successivo fallimento della Società; - Loriano Lazzerini per la violazione dell’art. 1, comma 1 e 5, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19, comma 1 dello Statuto della F.I.G.C., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, delle NOIF, non avendo osservato i principi di corretta gestione nel periodo in cui socio di maggioranza della AC Sangiovannese Srl era la Valdarno Sport, in liquidazione, di cui era amministratore unico prima e poi liquidatore, omettendo gli interventi necessari sul capitale sociale e i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte degli amministratori, cui era tenuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, avallando e consentendo le condotte che hanno poi portato al dissesto, alla mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e al fallimento della Società. Lette le memorie difensive depositate da: Francesco Monnanni con la quale chiede preliminarmente di essere estromesso dal giudizio in quanto dimissionario dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 marzo 2010 (come attestato nella riunione del CdA del 18 giugno 2010 anche se tali dimissioni sono state tardivamente iscritte nel Registro delle Imprese) e nel merito prosciolto da ogni imputazione o comunque sanzionato con il minimo della pena visto il ruolo del tutto marginale ricoperto all’interno della Società; Fulvio Rondini con la quale rappresenta la propria estraneità a qualsiasi iniziativa di mala gestio della Società considerato che fu nominato Presidente solo all’Assemblea del 16 aprile 2011 e che a quella data la situazione di dissesto della Società era ormai conclamata e consolidata e pertanto chiede il proscioglimento da ogni imputazione; Luigi Imparato con la quale rappresenta che in data 29 aprile 2010 si era dimesso dal Consiglio di Amministrazione della Società e, pertanto, vista la sua estraneità ad ogni atto di mala gestio, chiede il proscioglimento da ogni imputazione; Preso atto che non si sono costituiti in giudizio e dunque non hanno presentato nessun atto difensivo i Sigg. Andrea Failli, Marco Lazzerini, Luciano Volpi, Tommaso Borsi, Claudia Le Noci, Mauro Casaldi, Gabriele Dragoni e Loriano Lazzerini. Alla riunione odierna il Sig. Francesco Monnanni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Monnanni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Francesco Monnanni, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano la quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Andrea Failli: inibizione per anni 5 (cinque); Marco Lazzerini: inibizione per anni 5 (cinque) ; Luigi Imparato: inibizione per anni 3 (tre) ; Luciano Volpi: inibizione per anni 1 (uno) Tommaso Borsi: inibizione per anni 1 (uno) ; Claudia Le Noci: inibizione per anni 3 (tre) ; Mauro Casaldi: inibizione per anni 2 (due) ; Gabriele Dragoni: inibizione per anni 2 (due) ; Fulvio Rondini: inibizione per mesi 18 (diciotto) ; Loriano Lazzerini: inibizione per anni 5 (cinque). Ascoltato il difensore del Sig. Fulvio Rondini il quale ha ribadito quanto già espresso nella propria memoria difensiva di costituzione insistendo per il proscioglimento o omunque per l’irrogazione della sanzione minima prevista. Posto che compito di questa Commissione è quello di esaminare nel dettaglio i comportamenti tenuti da ognuno dei soggetti deferiti al fine di verificare la incidenza degli stessi sullo stato di dissesto e conseguente fallimento della Società, può precisarsi quanto segue per ognuno dei soggetti deferiti: Andrea Failli ha ricoperto un ruolo di spicco nella Società avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, nonché la carica di consigliere dal 16 aprile al 28 settembre; da una lettura degli atti del giudizio appare come soggetto che ha determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che hanno comportato la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e il fallimento della Società. Le risultanze degli accertamenti della COVISOC, i numerosi deferimenti disposti nei confronti del Failli e le pronunce di condanna degli Organi di giustizia sportiva costituiscono la prova più concreta della responsabilità del soggetto deferito per il quale appare congrua la grave sanzione richiesta dalla Procura federale; Marco Lazzerini, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società e quale socio di maggioranza unitamente a Loriano Lazzerini della Valdarno Sport Srl in liquidazione dall’11 giugno 2007 al 26 marzo 2009, ha sicuramente determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che hanno comportato la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e il fallimento della Società. In particolare dagli atti del giudizio (vedi Relazione COVISOC) risulta aver ricoperto un ruolo gestionale rilevante nel momento in cui si sono concretizzate situazioni di drammatica difficoltà economico-finanziaria della Società nel duplice ruolo di amministratore ed azionista della Società ragion per cui la sanzione richiesta dalla Procura federale appare equa nella sua gravità; Luigi Imparato, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 17 settembre 2009 il ruolo di consigliere e dal 17 settembre 2009 al 10 dicembre 2010 il ruolo di consigliere delegato della AC Sangiovannese 1927 Srl ha determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico della stessa. Al riguardo non può essere presa in considerazione la difesa dell’Imparato che assume di aver rassegnato le dimissioni dal CdA della Società dal 29 aprile 2010 in considerazione del fatto che con decisione della Commissione disciplinare nazionale del 7 aprile 2011 pubblicata su C.U.n.76 dell’8 aprile 2011 l’Imparato è stato inibito per mesi sei per non aver pagato, nella qualifica di consigliere delegato della Società, stipendi e contributi nel periodo luglio dicembre 2010, con ulteriore decisione (n.1 pubblicata su C.U. del 6 luglio 2011) della CDN è stato inibito per mesi quattro per non aver depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 nonché i prospetti del rapporto R/I P/A, come prescritto dalle norme federali, ed ancora con la stessa decisione della CDN (n.1 pubblicata su C.U. del 6 luglio 2011) è stato inibito per mesi due per non aver depositato il bilancio. Gli atti gestionali relativi al periodo in cui l’Imparato ha avuto importanti funzioni nel Consiglio della Società giustificano la sanzione richiesta dalla Procura federale che questa Commissione ritiene equa; Luciano Volpi, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 17 settembre 2009 il ruolo di consigliere e dal 17 settembre 2009 al 10 dicembre 2010 il ruolo di consigliere delegato della AC Sangiovannese 1927 Srl ha determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico della stessa. Sulla posizione del Volpi va segnalata però la sua presenza in più fasi nella gestione societaria. Giudicato dalla Commissione disciplinare nazionale con decisione n.1 pubblicata su C.U. del 6 luglio 2011 e condannato a mesi 4 di inibizione per non aver depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 nonché i prospetti del rapporto R/I P/A, come prescritto dalle norme federali, ed altresì figura quale membro del ristretto Consiglio d’Amministrazione nominato nell’aprile del 2011 e sotto il quale si è arrivati allo scioglimento della Società ed alla sua messa in liquidazione. Per la sua presenza continua e fattiva nella Sangiovannese si ritiene equa la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto); Tommaso Borsi, pur avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 e sino al 14 dicembre 2010 il ruolo di consigliere della AC Sangiovannese 1927 Srl, ha contribuito solo marginalmente al dissesto della stessa giacché non risultano comportamenti a lui ascrivibili di particolare rilievo se non l’assenza di qualsivoglia forma di dissociazione verso coloro che concretamente gestivano la Società. In considerazione di tutto ciò appare equa la sanzione a suo carico della inibizione per mesi sei; Claudia Le Noci, che ha ricoperto la carica di Presidente dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 della AC Sangiovannese 1927 Srl ha sicuramente determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha provocato il fallimento della Società. Non può non segnalarsi che per le sue condotte gestionali (vedi sottoscrizione in un momento di particolare difficoltà di dieci nuovi contratti con giocatori che determinavano un grave ulteriore indebitamento con la presenza in Società di un numero altissimo di giocatori) veniva deliberata la revoca per giusta causa , ex art. 2383 c.c., del Consiglio di Amministrazione da lei presieduto. Alla luce di tutto ciò la sanzione richiesta dalla Procura federale appare equa. Mauro Casaldi, avendo ricoperto dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 il ruolo di consigliere della AC Sangiovannese Srl, sotto la Presidenza Le Noci, ha contribuito sicuramente con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società condividendo detta gestione posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione, tanto da provocare la sua revoca da amministratore, per giusta causa, ex art. 2383 c.c.. In considerazione di tutto ciò appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale; Gabriele Dragoni, avendo ricoperto dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 il ruolo di consigliere della AC Sangiovannese 1927 Srl, si trova nella stessa situazione del Casaldi e dunque anche a lui vanno ascritte le medesime responsabilità ed irrogata la stessa sanzione disciplinare. Fulvio Rondini, avendo ricoperto la carica di Presidente della AC Sangiovannese 1927 Srl dal 14 aprile al 28 settembre 2011 ha determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e al successivo fallimento della Società La difesa del Rondini ha sostenuto che nessuna attività di mala gestio sarebbe stata posta in essere dal Rondini nel periodo in cui è rimasto in carica ma non può essere omesso di rilevare che lo stesso è stato inibito per mesi quattro e giorni venti con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale n. 60 pubblicata su C.U. del 1 dicembre 2012 per mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi. Appare dunque evidente un suo contributo alla fase più negativa della storia della Società che ha portato allo scioglimento ed alla sua messa in liquidazione. Alla luce di tutto ciò appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale; Loriano Lazzerini non ha osservato i principi di corretta gestione nel periodo in cui socio di maggioranza della AC Sangiovannese Srl era la Valdarno Sport, in liquidazione, di cui era amministratore unico prima e poi liquidatore, omettendo gli interventi necessari sul capitale sociale e i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte degli amministratori, cui era tenuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, così avallando e consentendo le condotte che hanno poi portato al dissesto, alla mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e al fallimento della Società. La figura di Loriano Lazzerini assume un particolare rilievo nella fattispecie in esame poiché, pur non ricoprendo mai cariche societarie, di fatto, come proprietario della Società (azionista delle quote di maggioranza con Marco Lazzerini) poneva in essere una serie di comportamenti analiticamente descritti nella Relazione della Procura federale idonei a provocare il dissesto della Società. In considerazione di tutto ciò appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Francesco Monnanni. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni a carico di Andrea Failli: inibizione per anni 5 (cinque); Marco Lazzerini: inibizione per anni 5 (cinque); Luigi Imparato: inibizione per anni 3 (tre); Luciano Volpi: inibizione per mesi 18 (diciotto); Tommaso Borsi: inibizione per mesi 6 (sei); Claudia Le Noci: inibizione per anni 3 (tre); Mauro Casaldi: inibizione per anni 2 (due); Gabriele Dragoni: inibizione per anni 2 (due); Fulvio Rondini: inibizione per mesi 18 (diciotto); Loriano Lazzerini: inibizione per anni 5 (cinque).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it