F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096 del 06 Giugno 2013 (348) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US GROSSETO FC AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. ENZO MADAU (Dirigente responsabile del S.G.) E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 61 del 26.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096 del 06 Giugno 2013 (348) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US GROSSETO FC AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. ENZO MADAU (Dirigente responsabile del S.G.) E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 61 del 26.4.2013). Con ricorso del 7 maggio 2013 la Soc. US Grosseto FC Srl e Madau Enzo hanno proposto ricorso avverso la decisione pronunciata dalla Commissione Disciplinare Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel C.U. n. 61 del 26 aprile 2013, comunicato il 6.6.2013. Il fatto La vicenda è così riassunta nel provvedimento impugnato: “La Delegazione Provinciale di Grosseto inoltrava al C.R.T., che trasmetteva il tutto alla Procura Federale, la segnalazione con la quale il Responsabile Provinciale dell’Attività di Base di Grosseto indicava l’avvenuto invio, da parte dell’US Grosseto ad alcune Società della Provincia, di inviti alla partecipazione ad un “provino” rivolto a calciatori di età inferiore ai dodici anni. La segnalazione veniva corredata da due lettere invito indirizzate entrambe in data 20 aprile 2012 alla Società Nuova Grosseto Barbanella e da altre due, dello stesso tenore e sotto la medesima data, inviate alla Società ASD Sauroripescia. L’Ufficio Inquirente, acquisite, le dichiarazioni dei Presidenti delle due Società oggetto dell’invito; del Presidente della Società sul cui campo è avvenuto il “provino”; di 16 calciatori partecipanti, questi assistiti e/o rappresentanti dagli esercenti la potestà genitoriale; dell’allenatore che ha seguito il provino, Sig. Maurizio Bruni e, infine, del Sig. Madau Enzo, responsabile del Settore giovanile dell’US Grosseto, ha disposto il deferimento indicato e motivato in epigrafe. Con separato provvedimento ha altresì disposto il deferimento dell’allenatore Bruni al competente Settore Tecnico.” Al termine del dibattimento la Commissione Disciplinare CR Toscana, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, ha contestato ai deferiti le violazioni loro ascritte e ha comminato loro le seguenti sanzioni: al dirigente Madau Enzo, l’inibizione per mesi sei, alla Società US Grosseto, l’ammenda si Euro cinquemila. I motivi del ricorso. Il ricorso in scrutinio è basato su due motivi: la qualificazione del fatto e l’elemento psicologico della violazione. 1) Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che (testualmente) “…quella convocazione altro non era che un semplice invito ad una “esibizione”, una “festa” per bambini grossetani e non certo un “provino” e pertanto, agli occhi di chi materialmente ha predisposto gli inviti, non necessitava alcuna autorizzazione”. Al riguardo occorre attingere al provvedimento impugnato, lì dove si legge che (così testualmente) “La formula degli “inviti” avvenuta nominativamente e non per tutti gli appartenenti ad una categoria di calciatori, nonché la relazione che il Tecnico Bruni ha reso al Dirigente Madau, sono di per sé stessi indicativi del fatto che si è trattato di un “raduno selettivo” che in quanto tale è vietato nei confronti di infra dodicenni. L’evidenziata nominatività degli inviti non lascia spazi a dubbi in ordine ad una selezione già operata a monte dell’iniziativa e sconfessa, in conseguenza, la tesi della “festa per bambini grossetani”. E’ certo, poi, che a tale raduno hanno partecipato dieci calciatori, tutti di età inferiore ai dodici anni. In punto di diritto rileva che il C.U. n. 1 della stagione 2011/2012 prescrive il divieto di organizzare provini o raduni selettivi per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età. E’ di tutta evidenza, quindi, che parte ricorrente è incorsa nella violazione di tale divieto, avendo fatto partecipare al raduno calciatori di età inferiore ai dodici anni. 2) Parte ricorrente, poi, evidenza che di recente le Società possono sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa fra i 10 e 12 anni, previa autorizzazione del competente Comitato Regionale. Di questa novella parte ricorrente vorrebbe avvalersi, sostenendo che nel caso in esame la violazione consisterebbe nell’aver omesso di munirsi della prescritta autorizzazione, sicchè l’infrazione avrebbe natura colposa e non già dolosa, meritevole per ciò di una sanzione simbolica. Considerato che la richiamata direttiva è stata emanata in epoca successiva, consegue che la tesi prospettata è destituita di fondamento, ancorché apprezzabile ai soli fini della quantificazione delle sanzioni, che questa Commissione ritiene di dover riformulare (tenuto conto delle sopraesposte osservazioni) nella misura indicata in dispositivo. Il dispositivo La CD Nazionale, in parziale riforma della decisione impugnata commina: al dirigente Enzo Madau l’inibizione di mesi 4 (quattro); alla Società US Grosseto l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00). Nulla per la tassa non versata.
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