F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 07 Giugno 2013 (349) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PAGANINI (Calciatore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (nota N°. 7164/561 pf12-13/SP/blp del 9.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 07 Giugno 2013
(349) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PAGANINI (Calciatore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (nota N°. 7164/561 pf12-13/SP/blp del 9.5.2013).
Con atto del 9.5.2013, la Procura federale ha deferito il Sig. Luca Paganini, calciatore tesserato per la Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, e dell’art. 11, co. 1, CGS, per aver posto in essere, in occasione dell’incontro di calcio Casale – Pro Patria del 19.1.2013, una condotta discriminatoria recante offesa, denigrazione ed insulto per origine etnica ai danni di Ribeiro Fabiano, e la stessa Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 11, co. 3 e 4, CGS, a titolo di responsabilità concorrente ex art. 4, co. 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione a quanto ascritto al proprio tesserato. Alla riunione del 7.6.2013, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e, quindi, per l’applicazione al Sig. Paganini della sanzione di giornate 5
(cinque) di squalifica e di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, mentre alla Società l’ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00). I deferiti, che hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive alle quali hanno allegato alcuni fotogrammi ed una ripresa audiovisiva, avente natura amatoriale, hanno chiesto il rigetto del deferimento, invocando l’esenzione dalle correlate responsabilità. In via preliminare questa Commissione dichiara inammissibile la documentazione fotografica ed audiovisiva prodotta a discarico dai deferiti sia perché ne è sconosciuta la provenienza sia perché i fotogrammi ed il filmato non forniscono garanzie tecniche e documentali tali da consentirne l’ingresso nel procedimento di che trattasi. Nel merito il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La vicenda trae origine da quanto accaduto in occasione di una discussione accesasi prima della esecuzione di un calcio d’angolo, e quindi a gioco fermo, nella quale il calciatore Ribeiro, riferendo di essere stato apostrofato dal Paganini con l’espressione ingiuriosa riportata nella motivazione del deferimento, lo avrebbe colpito. Il deferito, a sua discolpa, nega di aver proferito le parole che gli sono state attribuite asserendo di averne rivolte altre che, sebbene di diversa natura – sempre ingiuriosa – ed abituali nel frasario di gioco, integrerebbero comunque una condotta sanzionabile ai sensi del CGS. Sta di fatto che, ai fini della individuazione della responsabilità del Paganini è necessario effettuare una valutazione comparativa degli elementi raccolti in fase di indagine anche ai fini della ricostruzione dei fatti. Il primo è ovviamente costituito dal referto di gara, nel quale l’arbitro riferisce di aver interrotto l’esecuzione del calcio d’angolo, in quanto, accesasi una discussione animata, decideva di ammonire il Paganini che stava strattonando per la maglia il Ribeiro il quale, a sua volta, lo attingeva al volto con una manata che ne determinava l’espulsione. Il Direttore di gara riferisce, altresì, che, a seguito di detto provvedimento, un nutrito gruppo di compagni di squadra avrebbe sostenuto che lo stesso fosse stato reso destinatario di insulti a sfondo razziale, che però l’Arbitro precisava di non aver udito. Parzialmente sovrapponibile è la dichiarazione resa dal Paganini, il quale asserisce di aver apostrofato il Ribeiro reo, a suo dire, di un comportamento scorretto ai danni di altro compagno di squadra e che si trovava a qualche metro di distanza, con espressione ingiuriosa diversa da quella a sfondo razziale che poi, invece, lo stesso Ribeiro lo avrebbe invitato a ripetere fuori dal terreno di gioco. Il deferito dimentica – o omette di riferire – di aver strattonato per la maglia l’antagonista e precisa che il Ribeiro, al culmine della discussione, lo avrebbe raggiunto e colpito, precisando infine che l’ammonizione ricevuta era, probabilmente, frutto di una svista dell’arbitro. Ad ulteriore sostegno della responsabilità del Paganini convergono le dichiarazioni rese dal Sig. Rognetta, compagno di squadra del Ribeiro, il quale ha riferito di aver udito l’ingiuria, trovandosi peraltro a due metri dai contendenti, dal Sig. Pozzati, intento ad effettuare il riscaldamento sulla linea laterale, che ha riferito di aver esattamente udito l’espressione ingiuriosa proferita dal deferito, dal Sig. Preziosi, il quale ha riferito che, avvicinandosi, sentiva il Ribeiro lamentarsi dell’offesa ricevuta, ed infine dal padre dello stesso. Dette dichiarazioni non vengono poi scalfite dalle deduzioni difensive dei deferiti, sia perché non vengono indicati particolari elementi da cui desumerne l’inattendibilità o un interesse diretto allo specifico contenuto accusatorio, a parte la dichiarata inammissibilità della documentazione fotografica prodotta. Non risulta altresì idoneo a fornire elementi a discarico quanto riferito dal calciatore Amicarelli, compagno di squadra del Paganini, il quale, smentendolo in parte, ha riferito che l’offesa sarebbe stata fatta utilizzando parole diverse. Allo stesso modo, il verificarsi di quanto contestato non è escluso né dalla decisione del GS né dalla richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica. Il primo, difatti, è chiamato a decidere sulla base delle risultanze dei referti del Direttore di gara e degli assistenti i quali, per converso, non escludono – qualora non riportino riferimenti specifici – l’esistenza di responsabilità disciplinari altrimenti emergenti ed accertate. La seconda, a prescindere dalla decisione che verrà adottata dal GIP ed a parte ogni considerazione circa le indagini effettuate ed i documenti sottoposti alla cognizione del PM (allo stato sconosciuti), è inidonea a vincolare le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva che si fondano sul materiale probatorio fornito dalla Procura federale. Infine, è bene rilevare che il precedente relativo al caso Meggiorini / Pogba si differenzia da quello odierno in quanto i profili disciplinari specifici non erano così netti ed essenziali. Ciò in ragione – per quanto è dato leggere – delle particolari condizioni ambientali – definite “infuocate” dal GS – caratterizzanti ogni derby che avrebbero ben potuto far mal percepire le parole pronunciate, delle modalità con le quali i calciatori antagonisti erano entrati in contatto, dalla rilevata “sorta di variegata rassegna di turpiloquio calcistico” e del fatto che lo stesso Pogba, per quanto ebbe modo di riferire al rientro negli spogliatoi al Sig. Menga, tesserato per il Torino, con il quale era stretto da vincoli di amicizia, era stato raggiunto da altra ingiuria, non avente sfondo razziale. Il complessivo esame di tali elementi, pertanto, conferma la responsabilità del Sig. Paganini per i fatti allo stesso ascritti, non essendo pensabile, infine, alla luce della gravità della reazione avuta dal Ribeiro che ne ha determinato l’espulsione, né una errata percezione di quanto pronunciato, alla luce della vicinanza tra i soggetti e della differenza semantica e fonetica delle parole pronunciate, né – se non insinuando una intuizione machiavellica del Ribeiro maturata in un frangente millesimale – che lo stesso abbia inventato di sana pianta l’offesa nella concitazione degli eventi, cosa che, peraltro, non avrebbe né evitato né mitigato il provvedimento di espulsione legittimamente adottato nei suoi confronti. La misura della sanzione è legata alla giovane età del deferito ed al combinato disposto degli artt. 11 e 19 CGS. Alla responsabilità del deferito consegue quella della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, co. 2, CGS, con sanzione stabilita ai sensi dell’art. 11, co. 4, CGS, appartenendo al stessa alla Lega Pro. P.Q.M. Infligge al Sig. Paganini la squalifica per giornate 5 (cinque) da scontarsi in gare ufficiali e alla Società Aurora Pro Patria Srl l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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