F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 07 Giugno 2013 (363) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA LUCI (Calciatore della Società AS Livorno Calcio Spa), Società AS LIVORNO CALCIO Spa ▪ (nota N°. 7322/824 pf12-13/SP/blp del 15.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 07 Giugno 2013
(363) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA LUCI (Calciatore della Società AS Livorno Calcio Spa), Società AS LIVORNO CALCIO Spa ▪ (nota N°. 7322/824 pf12-13/SP/blp del 15.5.2013).
Con provvedimento del 15 maggio 2013 la Procura federale ha deferito a) il Sig. Andrea Luci, calciatore tesserato per la AS Livorno Calcio Spa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere alzato durante la gara Hellas Verona – Livorno Calcio il braccio sinistro con la mano chiusa a pugno verso la parte della tifoseria locale occupante il settore curva, evidenziando un atteggiamento di sfida e provocatorio potenzialmente idoneo a suscitare reazioni violente; b) la Società AS Livorno Calcio Spa per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto l’accoglimento dell’atto di deferimento con la conseguente declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Andrea Luci, calciatore tesserato per la Società AS Livorno Calcio Spa, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); b) alla Società AS Livorno Calcio Spa la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00). Motivi della decisione
Esaminati gli atti del procedimento e le deduzioni contenute nella memoria difensiva degli incolpati, la Commissione disciplinare rileva la infondatezza del deferimento elevato dalla Procura federale che, pertanto, deve essere respinto. Assorbente è difatti l’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla carenza di giurisdizione e competenza da parte della Commissione disciplinare. Sul punto l’orientamento giurisprudenziale di questa Commissione è vincolante e non può essere disatteso. I fatti in contestazione si sono verificati durante lo svolgimento della gara Hellas Verona – Livorno Calcio e pertanto, in ordine agli stessi, solamente il Giudice Sportivo poteva decidere in prima istanza, ex art. 29 CGS Nel caso di specie quindi, aderendo al prevalente orientamento degli Organi di giustizia sportiva ( si vedano su tutti il C.U. n.69 della Corte di Giustizia Federale del 9 gennaio 2013 relativo al calciatore Iemmello ed il C.U. n.53 della stessa Corte di Giustizia Federale del 3 ottobre 2011 relativo al calciatore Sforzini), sussiste un potere esclusivo del Giudice Sportivo, ex art. 29, comma 2, CGS, di decidere in prima istanza con conseguente carenza in capo a qualsiasi altro Organo; sui fatti verificatisi durante lo svolgimento di una gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell’ambito della stessa, valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali o delle segnalazioni o delle prove ex art. 35 CGS che gli pervengono. Si tratta quindi di una competenza per materia, esclusiva ed inderogabile, attribuita appunto al Giudice Sportivo dallo Statuto della F.I.G.C. e, conseguentemente, dal CGS Nel caso di specie inoltre il comportamento del calciatore, Sig. Andrea Luci, era stato oggetto di segnalazione nel referto redatto dai collaboratori della Procura federale presenti allo stadio Bentegodi; e sottoposto alla cognizione del Giudice Sportivo. Il dispositivo Per quanto sopra esposto la Commissione disciplinare respinge il deferimento in oggetto prosciogliendo i soggetti deferiti da ogni addebito e contestazione.
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