F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 07 Giugno 2013 (381) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO ▪ (nota N°. 7541/1067 pf12-13/SS/blp del 20.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 07 Giugno 2013
(381) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO ▪ (nota N°. 7541/1067 pf12-13/SS/blp del 20.5.2013).
Con provvedimento del 20 maggio 2013 la Procura federale ha deferito a) il Sig. Maurizio Zamparini, presidente della Società U.S. Città di Palermo Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere, con le dichiarazioni rese nel corso dell’intervista rilasciata all’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss il 15 maggio 2013 e riportate dal sito www.ansa.it in data 15 maggio 2013 ed altresì dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” in data 16 maggio 2013, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di fisiologica prospettazione dialettica, comunque violando i principi di lealtà e correttezza, pubblicamente espresso rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Fifa Sig. Joseph Blatter, nonché del Presidente della Uefa Sig. Michel Platini; b) la Società U.S. Città di Palermo Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS e dell’art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente. Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto l’accoglimento dell’atto di deferimento con la conseguente declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Maurizio Zamparini, presidente della Società U.S. Città di Palermo Spa, la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); b) alla Società US Città di Palermo Spa, la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). Motivi della decisione Dall’esame degli atti del procedimento oltre che dalla valutazione delle prove raccolte dalla Procura federale, dopo avere ovviamente esaminato le deduzioni di cui alla memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione Disciplinare rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Nell’intervista radiofonica rilasciata all’emittente Radio Kiss Kiss in data 15 maggio 2013 il Sig. Maurizio Zamparini, presidente della Società U.S. Città di Palermo Spa, ha senza dubbio alcuno espresso giudizi lesivi della reputazione del Presidente della Fifa, Sig. Joseph Blatter, nonché del Presidente della Uefa, Sig. Michel Platini, travalicando i limiti del legittimo diritto di critica e violando gli imprescindibili principi di lealtà e correttezza. Nello specifico il Sig. Maurizio Zamparini, si è riferito alla persona del Presidente della Fifa, Sig. Joseph Blatter, etichettandolo come “razzista”; in un successivo passaggio della stessa intervista il deferito, con riferimento allo stesso Presidente della Fifa ed al Presidente della Uefa, Sig. Michel Platini ha testualmente affermato che “…sarebbe da prenderli a calci in c… tutti e due”. Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti non possono fare venire meno la loro responsabilità disciplinare. Sotto il profilo delle sanzioni da applicare, anche alla luce dei precedenti e degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli organi della giustizia sportiva, la Commissione Disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo La Commissione disciplinare, tenuto conto di quanto sopra, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: al Sig. Maurizio Zamparini, Presidente della Società US Città di Palermo Spa, la sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); alla Società US Città di Palermo Spa, la sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 07 Giugno 2013 (381) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO ▪ (nota N°. 7541/1067 pf12-13/SS/blp del 20.5.2013)."