F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 10 Giugno 2013 (335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PARENTE, MASSIMO POGGI MADARENA, GERARDO CARVELLI, BERNARDO COLAO, GIUSEPPE IERACE, DOMENICO CAVALLARO, SAVERIO PROCOPIO, GIUSEPPE MIRANTE ▪ (Fallimento Società US Catanzaro Spa) – (nota n. 6849/1598pf10-11/AM/ma del 26 aprile 2013)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 10 Giugno 2013 (335) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PARENTE, MASSIMO POGGI MADARENA, GERARDO CARVELLI, BERNARDO COLAO, GIUSEPPE IERACE, DOMENICO CAVALLARO, SAVERIO PROCOPIO, GIUSEPPE MIRANTE ▪ (Fallimento Società US Catanzaro Spa) – (nota n. 6849/1598pf10-11/AM/ma del 26 aprile 2013) Con atto del 23 aprile 2013, il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale, i Signori: - CLAUDIO PARENTE, Presidente e Legale rappresentante della Società US Catanzaro Spa dal 22 febbraio 2003 al 9 ottobre 2004, successivamente amministratore unico sino al 12 gennaio 2006 e amministratore di fatto sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, socio di riferimento della Società US Catanzaro Spa, insieme al Sig. Massimo Poggi MADARENA dal giugno 2004 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, - MASSIMO POGGI MADARENA, membro del consiglio di amministrazione della Società US Catanzaro Spa dal 22 febbraio 2003 al 17 marzo 2003, vicepresidente dal 17 marzo 2003 al 9 ottobre 2004, nonché amministratore di fatto unitamente al Sig. Claudio Parente, sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, socio di riferimento della Società US Catanzaro Spa, insieme al Sig. Claudio Parente, dal giugno 2004 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, tesserato nella stagione 2005/06 come dirigente dal 22 agosto 2005, per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1 , del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver determinato la decozione e il dissesto finanziario della Società che ne ha determinato il fallimento; 2) art. 1, comma 1, del CGS per le gravi condotte distrattive a danno della Società specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intendono integralmente richiamate, indicate al punto ff); 3) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art 9 del CGS, per avere costituito con il Sig. Massimo Poggi Madarena, una associazione, alla quale hanno partecipato i Sig.ri Carvelli, Colao, Ierace, Cavallaro, Procopio e Mirante volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque in danno della Società amministrata, indicate al punto ff); - GERARDO CARVELLI, membro del Consiglio di Amministrazione della Società US Catanzaro Spa dal 26 ottobre 2002 al 9 ottobre 2004 e vice presidente del Consiglio di amministrazione dal 12 gennaio 2006 al 16 maggio 2006 per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito al dissesto della Società US Catanzaro Spa che ne ha determinato il fallimento e per aver consentito la cattiva gestione economico- finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, come appare anche dalle condotte specificamente descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, indicate al punto ff); 2) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 9 del 9.G.S., per avere partecipato con i Sig.ri Colao, Ierace, Cavallaro, Procopio e Mirante ad un'associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica in danno della Società amministrata; - BERNARDO COLAO, Presidente e Legale rappresentante della Società US Catanzaro Spa dal 12 gennaio 2006 al 16 maggio 2006 per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito al dissesto della Società e per aver consentito la cattiva gestione economico finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, come appare anche dalle condotte specificamente descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, indicate al punto ff); 2) art. 1, comma 1, del CGS per aver concorso con la propria Società COGEMI Srl e per aver beneficiato alle condotte distruttive in danno alla Società US Catanzaro Spa messe in atto dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, per le specifiche fattispecie evidenziate ai punto ff) lettera C; 3) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 9 del CGS, per avere partecipato con i Sig.ri Carvelli, Ierace, Cavallaro, Procopio e MIRANTE ad un'associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri CLAUDIO PARENTE e MASSIMO POGGI MADARENA, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque in danno della Società amministrata; - GIUSEPPE IERACE, membro del consiglio di amministrazione della Società US Catanzaro Spa dal 12 gennaio 2006 al 16 maggio 2006 e amministratore delegato dal 14 gennaio 2006 al 16 maggio 2006, per le seguenti violazioni; 1) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito in qualità di amministratore con poteri al dissesto della Società US Catanzaro Spa che ne ha determinato il fallimento e per aver consentito la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, come appare anche dalle condotte specificamente descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, indicate 91 punto ff); 2) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 9 del CGS, per avere partecipato con i Sig.ri Carvelli, Colao, Cavallaro, Procopio e Mirante ad un'associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, poste in essere in danno della Società amministrata; - DOMENICO CAVALLARO, Amministratore unico della Società US Catanzaro Spa dal 16 maggio 2006 al 18 luglio 2006 e liquidatore della stessa dal 2 agosto 2006 al15 giugno 2007, per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito in qualità di an1ministratore al dissesto della Società US Catanzaro Spa che ne ha determinato il fallimento e per aver consentito la cattiva gestione economico - finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, come appare anche dalle condotte specificamente descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, indicate al punto ff); 2) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 9 del CGS, per avere partecipato con i Sig.ri Carvelli, Colao, Ierace, Procopio e Mirante ad un'associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, poste in essere in danno della Società amministrata; - SAVERIO PROCOPIO, socio della US Catanzaro Spa in qualità di socio di riferimento e Legale rappresentante della PRO CASA Srl (23%) dal 27 settembre 2004 al 10 dicembre 2005, tesserato come dirigente della Società nella stagione sportiva 2004/05 dal 18 novembre 2004, per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, per aver consentito la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, come appare anche dalle condotte specificamente descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, indicate al punto ff); 2) art. 1, comma 1, del CGS, per aver concorso con la propria Società PRO CASA Srl e per aver beneficiato alle condotte distruttive in danno alla Società US Catanzaro Spa messe in atto dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, sia con riferimento alla iscrizione in bilancio di crediti insussistenti per sponsorizzazioni della PRO CASA Srl, sia per aver accettato la liberatoria da tali debiti nei confronti della Società ed il relativo accollo da parte Sig.ri Parente e Poggi Madarena al momento della cessione delle quote, come appare dalle condotte specificamente descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, indicate al punto ff), lettera B; 3) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 9 del CGS, per avere partecipato con i Sig.ri Carvelli, Colao, Ierace, Cavallaro e Mirante ad un'associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive in danno della Società amministrata; - GIUSEPPE MIRANTE, socio della US Catanzaro Spa in qualità di Legale rappresentante della COGEMI Srl (3,33%) dal settembre 2004 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, tesserato come dirigente della Società nella stagione sportiva 2004/05 dal 23 novembre 2004 e nella stagione sportiva 2005/06 dal 22 agosto 2005, per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, per aver consentito la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, come appare anche dalle condotte specificamente descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, indicate al punto ff); 2) art. 1, comma 1, del CGS per aver concorso con la propria Società COPEMI Srl e per aver beneficiato alle condotte distruttive in danno alla Società US Catanzaro Spa messe in atto dagli amministratori con la metodica della simulazione di costi pari a 1.087.870,62 (campionati 2004/05 e 2095/06) per asseriti lavori di ristrutturazione dello stadio "Nicola Ceravolo" in realtà insussistenti, 739.000 euro attraverso l'anticipazione degli esborsi per l'effettuazione di opere formalmente affidate alla l COGEMI su. ma mai completamente realizzate, tantomeno autorizzate dal comune di Catanzaro; specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intendono integralmente richiamate, indicate al punti ff), lettera A; 3) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 9 del CGS, per avere partecipato con i Sig.ri Carvelli, Colao, Ierace, Cavallaro e Procopio ad un'associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive in danno della Società amministrata. Con memoria difensiva ritualmente depositate personalmente e a mezzo del proprio Legale, il deferito Parente Claudio , in via preliminare, chiede il rinvio del processo sportivo atteso l’imminente avvio del dibattimento penale (7.10.13), ovvero il differimento all’esito della prima udienza dibattimentale, dovendo produrre documentazione idonea a chiarire la sua posizione sia in sede penale che sportiva. Nel merito, dopo un’ampia analisi e difesa relativamente ai singoli reati contestati in sede penale, il Parente eccepisce una carenza dell’indagine che si è basata unicamente sulla relazione del curatore fallimentare e sulle informative della G.d.f., concludendo perché l’atto di deferimento venisse dichiarato nullo e/o improcedibile. Alla seduta del 30.05.2013 il deferito Parente ha fatto pervenire istanza di rinvio a causa di un concomitante impegno istituzionale quale Consigliere Regionale e il Collegio Giudicante, ritenuto sussistente il legittimo impedimento, disponeva il differimento della seduta al 6.06.2013, procedendo alla trattazione degli altri deferimenti. Gli altri deferiti non hanno fatto pervenire, nei termini di rito, memorie e/o scritti difensivi. Alla seduta del 6.06.2013, il deferito Parente Claudio chiede acquisirsi agli atti una memoria difensiva integrativa con allegata documentazione, alla cui produzione la Procura Federale non si oppone. Il Collegio Giudicante, preso atto dell’accordo tra le parti, ne dispone l’acquisizione agli atti del dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale esaminati gli atti prodotti, provvede a modificare la formulazione del capo di incolpazione, eliminando il punto 2 nel quale a carico del Sig. Parente sono attribuite condotte distrattive a danno della Società, nonché il punto 3 in cui viene contestato allo stesso l’art. 9 CGS ovvero l’associazione finalizzata alla commissione degli illeciti, atteso che dalla documentazione prodotta si evidenziano fatti non conosciuti che portano ad escludere la responsabilità del deferito con riferimento a tali violazioni. Al deferito Parente Claudio, pertanto, rimane unicamente la contestazione dell’art. 1 CGS in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF in quanto in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società US Catanzaro Spa e successivamente amministratore unico sino al 12 gennaio 2006 e amministratore di fatto sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, ha colpevolmente determinato, attraverso il non corretto esercizio dei poteri di gestione economica e finanziaria della Società allo stesso attribuiti, il fallimento della Società US Catanzaro Spa. A questo punto, il deferito Claudio Parente, tramite il proprio difensore, deposita istanza di applicazione pena ex art. art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Claudio Parente, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Claudio Parente, sanzione della inibizione di mesi 48 (quarantotto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 36 (trentasei)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procurale Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Esaurita la discussione, il rappresentante della Procura federale conclude per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Poggi Madarena Massimo, anni 5 (cinque) di inibizione e preclusione; - Carvelli Gerardo, Colao Bernardo, Ierace Giuseppe e Cavallaro Domenico, anni 4 (quattro) di inibizione e € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda ciascuno; - Procopio Saverio e Mirante Giuseppe, anni 2 (due) di inibizione ed € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda; Dall’esame della copiosa documentazione versata in atti ed in particolare dai rapporti ispettivi della COVISOC, appare evidente che nella fattispecie de quo gli odierni incolpati, ciascuno in ragione delle specifiche cariche ricoperte, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell’ambito della Società US Catanzaro nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento. Dalla lettura degli atti è evidente come la situazione economica della Società si è progressivamente aggravata a partire dagli anni 2004 e 2005 per arrivare al bilancio del 30.06.2006 ad una perdita di quasi € 9.000.0000,00. Tutti i deferiti, con i loro comportamenti commissivi ed omissivi, hanno contribuito alla mala gestio della Società che ha determinato la gravissima situazione economica e finanziaria che ha portato, in data 15 giugno 2007, il Tribunale di Catanzaro alla dichiarazione di fallimento, poi divenuta definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2010. Dagli atti emerge una responsabilità oltre che degli amministratori di fatto, anche dei sigg. Carvelli, Colao, Ierace e Cavallaro in qualità di amministratori civilistici, anche in virtù dei poteri loro attribuiti e per aver condiviso i criteri di gestione e conduzione economica del sodalizio operata dai legali rappresentanti, nonché dei soci di riferimento e dirigenti Mirante e Procopio. In base al parere interpretativo reso dalla Corte Federale (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), è stato evidenziato che per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 44 CGF del 20 settembre 2011) ha ribadito la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché “Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo …. “. Ciò implica da parte degli altri amministratori di un potere di vigilanza e controllo, con la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere dagli amministratori di fatto, attraverso formali atti di dissenso sul modus operandi, cosa che nel caso di specie è totalmente assente. Riguardo alle sanzioni, tenuto conto dei precedenti di questo Organo Giudicante e di una graduazione in riferimento al ruolo e alle cariche sociali ricoperte, si ritengono congrue quelle richieste dalla Procura Federale ad eccezione delle ammende. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 36 (trentasei) a carico del Sig. Claudio Parente. In accoglimento del proposto deferimento, infligge a: - Poggi Madarena Massimo, anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC; - Carvelli Gerardo, Colao Bernardo, Ierace Giuseppe e Cavallaro Domenico, anni 4 (quattro) di inibizione; - Procopio Saverio e Mirante Giuseppe, anni 2 (due) di inibizione;
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