F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (366) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl), Società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO Srl – (nota n. 7293/50pf12-13/AM/ma del 14.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (366) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl), Società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO Srl - (nota n. 7293/50pf12-13/AM/ma del 14.5.2013). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale Avv. Di Leginio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), in confronto di Capone Ferruccio, ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), in confronto della Nuovo Campobasso Calcio Srl osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento): - Capone Ferruccio, “della violazione dell’art.1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS, per non aver pagato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme indicate nel lodo reso il 20.04.2012 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico così come esposto nella parte motiva”; - Nuovo Campobasso Calcio Srl, “a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, del CGS per la condotta ascritta al Presidente e Legale rappresentante della Società”. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e deve essere accolto. L’istruttoria svolta al riguardo ha accertato che la Società Nuovo Campobasso Calcio non ha ottemperato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore di Di Fiordo Stefano in data 20.04.2012, in C.U. 18/C.A. del 4.05.2012. L’omessa ottemperanza integra la violazione prevista e sanzionata dall’art.8, comma 15 del CGS e va ascritta a Capone Ferruccio, quale Presidente e Legale rappresentante della Società Nuovo Campobasso Calcio srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la detta Società che, peraltro, risponde direttamente, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, dell’operato di chi le rappresenta. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: - ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), in confronto di Capone Ferruccio, - ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), in confronto della Società Nuovo Campobasso Calcio Srl
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it