CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 7 giugno 2013 promosso da: Sig. Gianluigi Giancecchi / Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 7 giugno 2013 promosso da: Sig. Gianluigi Giancecchi / Federazione Italiana Pallacanestro
Il Collegio Arbitrale composto da:
Avv. Marcello de Luca Tamajo (Presidente)
Avv. Guido Cecinelli (Arbitro)
Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro)
in data 7 giugno 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 3343 del 14 dicembre 2012 – 695) promosso da:
SIG. GIANLUIGI GIANCECCHI, con l’avv. Roberto Afeltra
- parte istante –
contro
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, con gli avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro
- parte intimata –
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Con istanza di arbitrato del 14.12.12 il sig. Giancecchi ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale FIF e della Corte Federale FIP chiedendo l’annullamento della delibera n. 68 del Comitato Italiano Arbitri della FIP inserita nel C.U. n. 1815 del 25.6.2012, con al quale era stato escluso dalla lista arbitrale della Lega Due per la stagione 2012/2013. A sostegno di tale istanza deduceva che:
- non era mai stato reso pubblico il sistema di conversione tra giudizi espressi in crocette e punteggio, impedendo così all’interessato di procedere ad una valutazione dei criteri;
- vi è stata una disparità tra quanto indicato dall’osservatore nella valutazione e quanto attribuito poi in fase di punteggio.
Chiedeva quindi in via principale la rielaborazione della graduatoria ed in via gradata il riconoscimento di un punteggio superiore a quello indicato nella graduatoria. Nel costituirsi in giudizio la FIP ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità e la tardività dell’istanza per decorrenza dei termini di 30 giorni previsti per la presentazione della istanza a far data dalla comunicazione della decisione della Corte Federale. Nel merito ha eccepito l’inammissibilità ed infondatezza dell’istanza in quanto tesa a contestare l’attribuzione di un punteggio/giudizio dato dall’osservatore, ossia una valutazione di puro merito tecnico-sportivo e, come tale, insindacabile anche alla stregua di quanto previsto dall’art. 68 del regolamento CIA. Ha rilevato altresì che la mancata pubblicazione on line dei rapporti degli osservatori entro le 48 ore dalla gara non determina alcun vizio nel rapporto e nella graduatoria, ma una mera irregolarità formale. In data 31.1.2013 si è tenuta la prima udienza dinanzi al TNAS nella quale è stato esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo ed il Collegio Arbitrale ha concesso alle parti termine per il deposito di note e repliche ed ha fissato l’ulteriore udienza di discussione all’11.4.2013. Le parti hanno altresì autorizzato il Collegio, ai sensi dell’art. 25, 2° comma, a prorogare il termine per il deposito del lodo sino al 9.5.2013. In data 11.4.2013 l’istante ha depositato la decisione dell’Alta Corte di Giustizia n. 1/2013. Le parti hanno discusso la causa sia sulle eccezioni preliminari che sul merito riportandosi peraltro ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni in essi formulate ed hanno concesso al Collegio ulteriore proroga per il deposito del lodo, completo di motivazioni, al 10.6.2013.
DIRITTO
1) Va preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione relativa alla presunta tardività della domanda.
Il termine di 30 giorni per la trasmissione dell’istanza arbitrale prevista dal 1° comma dell’art. 10 del Codice dei giudizi dinanzi al TNAS decorre infatti , ai sensi del 4° comma del medesimo articolo, dalla data nella quale alla parte istante è data comunicazione della decisione impugnata. Orbene, nella fattispecie in esame tale termine non è decorso avendo il ricorrente trasmesso l’istanza entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della motivazione della decisione della Corte Federale.
2) Ciò premesso deve rilevare che la Federazione Italiana Pallacanestro ritiene inammissibile il ricorso proposto dall’istante perché avrebbe a oggetto un rilievo relativo ad un giudizio espresso da un osservatore: dunque una contestazione relativa al merito della valutazione e, come tale, inammissibile a norma dell’art. 86 Reg. CIA. La derivata impugnazione della graduatoria finale discenderebbe, conseguentemente, da quella contestazione e resterebbe, pertanto, assorbita dal precedente rilievo.
3) Questo Tribunale non disconosce che la controversia abbia, in primo luogo, ad oggetto proprio il merito di una valutazione espressa da un osservatore e non disconosce, in secondo luogo, che la graduatoria finale discenda anche dal giudizio allora espresso dall’osservatore. Tuttavia, ferma la sua incompetenza a conoscere la controversia, anche a seguito della decisione n. 1/2013, resa dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva, questo Collegio, pur non considerando esattamente in termini il precedente citato con quello sottoposto alla sua attenzione, reputa opportuno rimettere la controversia all’Alta Corte stessa, al fine di ogni valutazione in merito, innanzitutto relativa alla natura del diritto fatto valere e all’ammissibilità della domanda con la quale viene esercitato. La preclusione posta dall’art. 86 Reg. CIA impedisce a questo Collegio di conoscere della relativa controversia; si tratta, allora, di stabilire se quello fatto valere è un interesse endo-federale o se, invece, quell’interesse possa configurarsi alla stregua di un diritto indisponibile, cioè di un diritto individuale compenetrato con l’interesse pubblico capace solo di essere soddisfatto congiuntamente a tale interesse (così l’indicata sentenza dell’Alta Corte).
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede:
a) rimettere all’Alta Corte di Giustizia Sportiva il procedimento di cui all’istanza di arbitrato proposta dal sig. Gianluigi Giancecchi nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro con tutti i relativi atti;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) pone a carico delle parti, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida in complessivi €. 1.500,00 (millecinquecento/00);
d) pone a carico delle parti, in egual misura, il pagamento dei diritti amministrativi;
e) dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 7 giugno 2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nelle date indicate.
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Guido Cecinelli
F.to Massimo Zaccheo