CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 04/06/2013 – sig. Renato Pio Capurro/Federazione italiana Pallacanestro
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 04/06/2013 - sig. Renato Pio Capurro/Federazione italiana Pallacanestro
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Alberto de Roberto, Relatore
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
Prof. Roberto Pardolesi, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio
introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2013 presentato, in data 22 aprile 2013, da Renato Pio Capurro (arbitro F.I.P.)
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)
per l’annullamento e/o la revoca
della decisione n. 8 resa dalla Corte Federale F.I.P., di cui al C.U. n. 2879 del 19 settembre 2012, comunicata al ricorrente in data 15 marzo 2013, con cui è stato respinto il ricorso interposto dallo stesso ricorrente avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione di quest’ultimo dalla lista degli arbitri di serie A per la stagione sportiva 2012/2013 e l’inserimento tra gli arbitri fuori quadro.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione della resistente Federazione Italiana Pallacanestro - F.I.P.;
Uditi, all’udienza pubblica del 23 maggio 2013, l’Avv. Roberto Afeltra, per il ricorrente Renato Pio Capurro, e gli avvocati prof. Guido Valori e Paola Vaccaro, per la resistente Federazione Italiana Pallacanestro;
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Udito il relatore, Presidente Alberto de Roberto.
Ritenuto in fatto
L’arbitro di pallacanestro Renato Pio Capurro è stato collocato, nella graduatoria compilata dal Comitato italiano arbitri (CIA) in chiusura del campionato 2011- 2012, in posizione di fuori quadro.
Il ricorso avanzato dal Capurro alla Commissione Giudicatrice Nazionale è stato respinto.
Analoga sorte ha incontrato l’appello contro la decisione di primo grado proposta sempre dal Capurro alla Corte Federale.
Contro quest’ultima pronuncia insorge il Capurro innanzi a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva.
Si è costituita la Federazione Italiana Pallacanestro svolgendo difese in rito e nel merito.
In vista dell’ udienza di discussione il Capurro ha replicato alla memoria della Federazione.
Anche la Federazione ha controdedotto e ulteriormente sviluppato le sue tesi difensive.
Considerato in diritto
1- Le questioni che si dibattono in questa sede giustificano l’intervento di questa Alta Corte.
2- La Federazione Italiana Pallacanestro ha eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile avendo a suo oggetto diritti disponibili.
Come si è già rilevato in analoga fattispecie (Alta Corte, dec. 24 gennaio 2013, n.1), la controversia in esame denuncia la violazione di regole dell’ordinamento sportivo ispirate all’obiettivo di avvalersi, nell’area della pallacanestro, di arbitri particolarmente qualificati, selezionati attraverso rigorose e ripetute valutazioni affidate ad organi di elevata competenza tecnica. I ricorrenti, denunciando la violazione di tali norme, fanno valere conseguentemente non diritti soggettivi, ma posizioni individuali strettamente compenetrate con l’interesse generale dell’ordinamento sportivo che verrebbero qualificate, nell’ordinamento statale nazionale, di interesse legittimo. Si è in presenza, perciò, di posizioni individuali da ricondurre - nell’ordinamento sportivo che conosce solo la summa divisio tra diritti disponibili e indisponibili - nel novero dei diritti indisponibili, stante l’inseparabile intreccio che lega insieme gli interessi dei singoli e l’interesse generale.
Va ribadita, perciò, la competenza di questa Alta Corte, giudice dei diritti indisponibili (art. 12 bis, Statuto C.O.N.I.).
3- Deve prendersi atto anzitutto – come esattamente rileva la Federazione resistente – dell’intervenuta rinuncia delle censure disattese o assorbite nei precedenti gradi non espressamente riproposte con il presente gravame (arg. ex art. 101, secondo comma, cpa).
4- Va ancora dichiarata l’inammissibilità di un gruppo di doglianze che sono state proposte per la prima volta innanzi a questa Alta Corte senza essere state preventivamente dedotte nei precedenti gradi di giustizia federale.
Si tratta di censure che traggono ispirazione dalla pubblicazione in data 24 gennaio 2013 - in pendenza del termine per l’impugnativa innanzi a questa Alta Corte della decisione della Corte federale riguardante il Capurro - di una pronuncia di questa Alta Corte (la cit. dec. n. 1 del 2013) con la quale si provvedeva ad annullare, ad iniziativa di altri ricorrenti, le norme regolatrici della procedura di valutazione degli arbitri di pallacanestro per l’anno 2010-2011 (l’anno sportivo antecedente a quello di cui si discute nel presente giudizio) per le illegittimità concernenti i seguenti aspetti di quella procedura:
1) conversione (da effettuare alla fine delle operazioni di valutazione) delle aggettivazioni espresse in occasione delle operazioni valutative in coefficienti numerici segretati: procedendosi, così, da parte degli osservatori, nel periodo di riferimento, a valutazioni irragionevolmente condotte sulla base di aggettivazioni di cui restava sconosciuto - per la segretazione disposta - il peso specifico che avrebbero acquisito nel momento della conversione numerica;
2) non recuperabilità, sempre ai fini della valutazione - ormai basata solo su dati numerici – della parte motivazionale (di cui pure continuava ad essere prescritta la compilazione) chiamata ad integrare, con valutazioni più analitiche, le singole aggettivazioni;
3) mancato espletamento dei compiti di competenza da parte di una apposita commissione che avrebbe dovuto offrire il suo intervento ai fini della valutazione degli arbitri.
Sul presupposto che i criteri per la valutazione relativi all’anno 2011-2012 (l’anno sportivo al quale si riferisce la valutazione del ricorrente Capurro) siano restati, nella sostanza, quelli dell’anno precedente, si propongono dal Capurro a questa Alta Corte contro i criteri del 2011-2012 le stesse doglianze che hanno condotto, a suo tempo, all’accoglimento del ricorso contro i criteri del 2010-2011 definito dall’Alta Corte con la menzionata decisione n.1 del 2013.
Evidenti le ragioni d’inammissibilità alla base di questa parte del reclamo.
Il carattere impugnatorio del giudizio che trova svolgimento innanzi all’Alta Corte esclude la possibilità di introdurre per saltum in questa sede censure che – come nella specie - non siano state avanzate nei precedenti gradi del giudizio.
Ne è pensabile che la pronuncia dell’Alta Corte – avente ad oggetto una procedura separata e distinta concernente un anno diverso (2010-2011) e incidente su differenti soggetti - pur se retta, in ipotesi, da regole di analogo o identico contenuto - possa esercitare incidenze sull’autonoma procedura relativa all’anno 2011-2012 alla quale si riferisce la graduatoria impugnata dal Capurro.
5-1 - Restano da definire le censure seguenti:
Si è rilevato, in primo luogo, dal ricorrente che la sua valutazione e quella di altri arbitri, da parte degli osservatori non sarebbe stata comunicata on line nel termine di quarantotto ore dalla gara, come prescritto nei criteri vigenti in materia.
La doglianza deve essere disattesa.
La norma - rivolta ad ottenere che le valutazioni degli osservatori sul comportamento in campo degli arbitri (già anticipate oralmente agli stessi al termine della partita) siano in brevi tempi trasferite in un documento scritto - risulta espressa in una disposizione che non qualifica come perentorio il detto termine né riconnette particolari conseguenze all’inosservanza dello stesso.
Non possono, perciò, ritenersi colpite da nullità o patologie similari per inosservanza del termine –come vorrebbe il ricorrente – le valutazioni formulate in ritardo nei suoi riguardi e di altri arbitri collocati nella stessa graduatoria. E ciò senza tener conto del fatto – già da solo decisivo ai fini della soluzione in senso negativo della censura proposta - che nessuna precisazione è stata offerta in relazione a quali arbitri, in quali competizioni e da quali osservatori non sarebbero stati rispettati i termini di cui si denuncia la violazione in questa sede.
5-2 - Il ricorrente si sforza di dimostrare, poi, che gli sarebbe stato attribuito erroneamente il 33° posto nella graduatoria costituita da 34 nominativi finendo così per cadere tra i due ultimi graduati (33 e 34) da depennare dall’elenco degli arbitri.
Si lamenta in primo luogo a tali fini la conservazione nella graduatoria dell’arbitro Gori nonostante le dimissioni presentate da quest’ultimo.
La censura è, anzitutto, inammissibile per carenza d’interesse.
Non è dato comprendere, infatti, quale utilità potrebbe trarre il ricorrente (penultimo, come trentatreesimo, di una graduatoria dalla quale vanno depennati gli ultimi due graduati) dallo stralcio dalla graduatoria dell’ultimo classificato (Gori, appunto, posizionato al trentaquattresimo posto).
Ma a parte ciò è evidente che l’eliminazione dalla graduatoria del Gori risulterebbe possibile solo se il predetto risultasse veramente dimissionario: circostanza, quest’ultima, smentita dal fatto –incontroverso - che le dimissioni del predetto non sono state accettate e che l’interessato, dopo il rigetto di esse, non ha più insistito nell’idea di cessare dall’ufficio di arbitro.
5-3- Anche l’assunto secondo cui l’arbitro Pinto, colpito dalla misura disciplinare della sospensione dall’ufficio, avrebbe dovuto per tale sola circostanza essere collocato all’ultimo posto della graduatoria, posizionandosi, questa volta insieme a Gori, tra le due unità da estromettere dall’elenco degli arbitri (con salvataggio, perciò, del ricorrente), risulta sprovvista di ogni fondamento.
Nessuna disposizione collega alla sospensione l’effetto automatico del piazzamento all’ultimo posto dell’arbitro colpito da tale sanzione disciplinare.
Resta ferma, perciò, la collocazione del Pinto al ventesimo posto assegnatogli in graduatoria (posizione non contestata per ulteriori profili d’illegittimità dal ricorrente).
5-4 - Con un’ulteriore censura il Capurro – facendo leva sul modesto distacco (punti 1.61) che lo divide dal trentaduesimo classificato (l’ultimo dell’elenco degli arbitri che vengono conservati in graduatoria ) – sostiene che gli sarebbe stata attribuita dall’osservatore Borroni, che presenziava alla partita del 29 aprile 2012, la qualifica di “migliorabile” per il profilo “aspetto - forma fisica” per corrispondere a precise indicazioni del vertice della Federazione che aveva raccomandato agli osservatori di non trattenersi dal valutare severamente gli arbitri che - come il Capurro - venivano indossando per una protesta di categoria una divisa diversa da quella regolamentare.
Anche tale censura deve essere disattesa.
Va rilevato, anzitutto, che il referto dell’osservatore non fa alcun riferimento nel suo verbale all’inosservanza (la divisa non protocollare) di cui si auto-colpevolizza l’interessato richiamando, invece, l’appesantimento dell’arbitro nella sua struttura fisica.
Non è, d’altra parte, senza importanza rilevare – ai fini della valutazione della doglianza - che il Capurro non ha mai riportato valutazioni ottimali in relazione all’”aspetto-forma fisica”, essendosi avanzate sempre dagli osservatori riserve - anche se con diversa intensità di toni - in ordine al possesso di tale requisito.
Le valutazioni espresse al riguardo hanno oscillato tra “migliorabile” (due volte), “adeguato” (tre volte ) e “buono” (due volte).
5-5 - ll ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, il 23 maggio 2013.
Il Presidente Il Relatore
F.to Riccardo Chieppa Alberto de Roberto
Depositato in Roma il 4 giugno 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face