F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa – (nota n. 7075/475 pf12-13/SP/blp del 7.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa - (nota n. 7075/475 pf12-13/SP/blp del 7.5.2013). La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti, letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 maggio 2013 nei confronti di Atalanta Bergamasca Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 3, del CGS in relazione con l'art. 11, comma 3, del CGS e con l'art. 12, comma 3 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere la propria tifoseria, in occasione dell'incontro Atalanta - Genoa del 25.11.2012, esposto striscioni dal contenuto offensivo, oltraggioso e violento quali “Pelucchi infame”, “la Gazzetta dello Sport e dell'infamia” e “giornalisti dell'Eco uomini senza onore”; Preliminarmente il rappresentante della Procura federale riqualifica i fatti come contestati nel deferimento, escludendo l’addebito di cui all’art. 11 comma 3 del CGS. Lo stesso conferma il proprio consenso al patteggiamento ex art. 23 del CGS alle stesse condizioni già formalizzate in atti. Il difensore della Società deferita ribadisce e conferma l’adesione alla istanza di ridefinizione già versata in atti. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa , sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00)) a carico della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
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