F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (386) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINICIO FIORANELLI (Agente calciatori) – (nota n. 7609/373pf11-12/SP/blp del 22.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (386) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINICIO FIORANELLI (Agente calciatori) - (nota n. 7609/373pf11-12/SP/blp del 22.5.2013). Il deferimento Con provvedimento del 22 maggio 2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: il Signor Vinicio Fioranelli, all’epoca del fatti agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 12, commi 1 e 4 del Regolamento Agenti di calciatori, in vigore dall’1/2/2007 al 7/4/2010, per avere diffuso notizie destituite di fondamento, relative all’interesse da parte di una cordata svizzera e tedesca all’acquisto della Società A.S. Roma S.p.A., in tal modo determinando l’oscillazione in aumento del titolo borsistico della citata Società calcistica. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito ha presentato una memoria difensiva, mediante la quale ha contestato gli addebiti a lui mossi. Il Signor Fioranelli, nello specifico, ha eccepito il difetto di giurisdizione della FIGC nei propri confronti a seguito dell’appartenenza del deferito ad una Federazione Estera. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione, nei confronti del Signor Vinicio Fioranelli, della sanzione della revoca della licenza di Agente Fifa. É altresì comparso, il legale del Signor Fioranelli, il quale si è riportato integralmente alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito. 4. La decisione La Commissione disciplinare, sull’eccezione di carenza di giurisdizione o competenza di quest’Organo Giudicante; ritenuto che risulta controversa la competenza di quest’Organo Disciplinare, sulla base della produzione documentale prodotta dalla Procura federale, costituita unicamente dall’estratto del sito internet ufficiale della Fifa, in cui appare il nome del deferito nell’elenco degli agenti di calciatori iscritti presso la Federazione Gioco Calcio Svizzera; visto l’articolo 25 del Regolamento Agenti Calciatori FIGC. P.Q.M. dispone la trasmissione alla Commissione disciplinare della FIFA di tutti gli atti del presente deferimento, e rimette alla stessa ogni decisione in merito a quale sia l’Organo competente, per l’espletamento della procedura disciplinare.
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