F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (385) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SG Gallaratese ASD), Società SG GALLARATESE ASD – (nota n. 7606/869pf12-13/AM/ma del 22.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (385) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SG Gallaratese ASD), Società SG GALLARATESE ASD - (nota n. 7606/869pf12-13/AM/ma del 22.5.2013). A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 02/04/2013, dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D., il Procuratore federale Vicario ha rilevato a carico della SG Gallaratese ASD la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 94 ter, comma 13, NOIF, non avendo detta compagine societaria provveduto all'effettuazione del pagamento dell'importo di € 7.320,00 in favore del proprio tesserato (allenatore di II Cat.), Sig. Massimo Caniato, così come disposto dal Collegio Arbitrale istituito presso la LND con provvedimento (lodo) del 16/02/2013 (CU n. 3 s.s. 2012/2013). Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della richiamata Società sportiva, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) in ordine alla violazione ascritta (come meglio individuata in seno all'atto di deferimento) al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Giancarlo Battaglia, parimenti sottoposto all'odierno procedimento disciplinare. Nei termini assegnati nessuno dei deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Chiné, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 9 (nove) di inibizione nei riguardi del Sig. Giancarlo Battaglia; - 2 (due) punti di penalizzazione in classifica nei riguardi della SG Gallaratese ASD. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Battaglia e, per esso, alla SG Gallaratese ASD risultano comprovate per tabulas, con la conseguenza che le responsabilità di natura disciplinare individuate nei riguardi di entrambi i deferiti risultano pacificamente acclarate. Invero, la mancata tempestiva esecuzione del pagamento in favore del Sig. Caniato, così come disposto dal Collegio Arbitrale competente istituito presso la LND, ha senza dubbio integrato gli estremi della violazione disciplinare individuata nei riguardi del Sig. Battaglia e, per esso della SG Gallaratese ASD (entrambi i deferiti, peraltro, incorrono in recidiva, essendo già stati sottoposti a procedimento disciplinare relativamente ad analoga violazione disciplinare commessa nei confronti del Sig. Caniato - cfr. CU n. 48/CDN del 05/12/2012-). Il provvedimento in parola, inappellabile e immediatamente esecutivo, risulta essere stato formalmente notificato alla Società sportiva deferita in data 25/02/2013 da parte del richiamato Collegio Arbitrale, peraltro, con invito a provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, alla rituale trasmissione della ricevuta di pagamento. Invero, in palese violazione delle prescrizioni regolamentari endofederali vigenti, non essendo stata data esecuzione al pagamento ingiunto, l'illecito disciplinare in argomento é senz'altro ascrivibile al Sig. Battaglia, Presidente e legale rappresentante pro tempore della SG Gallaratese ASD in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la stessa, e per esso alla predetta Società sportiva, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS. Quanto a quest'ultima, é opportuno precisare che ai fini disciplinari e sanzionatori a nulla rileva l'inattività intervenuta al termine della s.s. 2011/2012. Come costantemente affermato da questa Commissione disciplinare nazionale (cfr. ex multis CU n. 42/CDN del 22/11/2012 -procedimento n. 96-) in capo alla Società sportiva che risulti inattiva (nel caso di specie, la SG Gallaratese ASD) la relativa responsabilità sussiste a tutti gli effetti essendo la medesima riconducibile, in concreto, a violazione commessa in costanza di attività. Poiché, dunque, nel caso in esame, non risulta che, ad oggi, la Società sportiva deferita sia incorsa nella decadenza dall'affiliazione alla FIGC ex art.16, comma 2, lett. a), NOIF, né che abbia mantenuto detto vincolo di affiliazione alla FIGC ex art. 16, comma 2, ultima parte, NOIF, ne discende che la SG Gallaratese ASD, formalmente munita dello status di soggetto affiliato alla FIGC, ancora appartenente, pertanto, agli effetti sportivi e nei rapporti federali, all'ordinamento giuridico sportivo calcistico, non può che essere al medesimo pacificamente vincolata, in particolare, sotto il profilo disciplinare e, dunque, nello specifico, con riferimento alle conseguenze sanzionatorie connesse alla responsabilità specificamente ascritta a suo carico. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - 9 (nove) mesi di inibizione a carico del Sig. Giancarlo Battaglia; - penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale a carico della SG Gallaratese ASD, da scontarsi nella stagione sportiva relativa all’iscrizione ad uno dei campionati federali.
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