COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S.D. Castion Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 55 del 22/5/2013 – Inibizione sino al 20/5/2014 Dirigente De Bona Vittorio – Campionato Allievi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso U.S.D. Castion
Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 55 del 22/5/2013 –
Inibizione sino al 20/5/2014 Dirigente De Bona Vittorio – Campionato Allievi Provinciale
La Società U.S.D. Castion ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 55 del 22/5/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della inibizione
sino al 20/5/2014 a carico del Dirigente De Bona Vittorio, perché : “a fine gara, dopo un acceso diverbio ha colpito con
una ginocchiata allo stomaco un calciatore minorenne della squadra avversaria””
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Castion;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado;
ritenuti gli addebiti del tutto dimostrati e quindi considerata pienamente congrua la sanzione comminata a carico del
Dirigente De Bona Vittorio;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Castion BL
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 20/5/2014 a carico del dirigente De Bona Vittorio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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