COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso Pol. Sacra Famiglia Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 59 dell’11/6/2013 – Partita Sacra Famiglia – S.Paolo Padova – Torneo “6° Memorial Piermario Zampieri” – Categoria Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 13/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso Pol. Sacra Famiglia
Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 59 dell’11/6/2013 –
Partita Sacra Famiglia – S.Paolo Padova – Torneo “6° Memorial Piermario Zampieri” – Categoria Allievi
La Società Pol. Sacra Famiglia ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 59 dell’11/6/2013, con la quale ha omologato la gara Sacra
Famiglia–San Paolo Padova con il risultato di 2-3 a favore della squadra della Pol. S.Paolo Padova S.r.l., con la seguente
motivazione :
“La società Sacra Famiglia ha interposto reclamo avverso la posizione dei calciatori del SAN PAOLO : PIGOZZO
Alessandro e PACE Ray in quanto essi, avendo giocato nel Campionato Regionale, non possederebbero i requisiti per la
partecipazione al 6° Memorial Piermario Zampieri pubblicati sul C.U. n. 40 del 13/3/2013. I requisiti di partecipazione
sono stabiliti dall'art.2 del regolamento del torneo, e prevedono che possano partecipare al torneo gli Allievi che hanno
compiuto i 14 anni e che: -siano nati dopo il 1° gennaio 1996 e abbiano giocato nel Campionato Provinciale (lettera a),
oppure -siano nati dopo il 1° gennaio 1997 e abbiano giocato nel Campionato Regionale di fascia "B" (lettera b). In
sostanza il torneo è limitato a chi ha giocato nel Campionato Provinciale Allievi e anche a chi ha giocato nel Campionato
Regionale, purché di fascia "B". Nel nostro caso i giocatori PIGOZZO e PACE sono nati, rispettivamente,l'8 giugno e il 10
settembre 1996, ed hanno entrambi partecipato al Campionato Provinciale Allievi. Sono quindi soddisfatte le condizioni di
cui all'art.2 lettera a) del regolamento del torneo. La società reclamante ha però lamentato che i due giocatori hanno
giocato nel Campionato Regionale. Anche se nel ricorso non è precisato, deve intendersi logicamente nel Campionato
Regionale di fascia "A". La società Sacra Famiglia ha quindi inteso il regolamento nel senso che escludesse dalla
partecipazione al torneo gli Allievi che hanno giocato nel Campionato Regionale di fascia "A". Tale interpretazione ha un
senso logico, ma in realtà il regolamento del Torneo non contiene alcuna esclusione, limitandosi a richiedere un requisito
positivo alternativo, e cioè la partecipazione degli Allievi al Campionato Provinciale o al Campionato Regionale di fascia
"B". E' sufficiente il possesso di uno dei due requisiti per integrare le condizioni di tesseramento, indipendentemente dal
fatto che il calciatore abbia disputato anche alcune partite nel campionato Regionale di Fascia "A". In difetto di una
previsione espressa, il motivo di esclusione dato dalla partecipazione al Campionato Regionale di fascia "A" non può
quindi essere dedotto in via di interpretazione.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo delibera pertanto: di respingere il reclamo e di confermare il risultato conseguito sul campo : SACRA
FAMIGLIA 2 - SAN PAOLO PADOVA 3”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Sacra Famiglia;
vista la documentazione ufficiale in atti;
vista la decisione del Giudice Sportivo di primo grado, che giustamente valorizza il dato letterale dell’art. 2 del
Regolamento della manifestazione;
condivisa e fatta propria da questa Commissione l’intera motivazione del Giudice Sportivo di prime cure;
alla luce di quanto sopra, ritenuto valido il risultato acquisito sul campo della gara in oggetto
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Pol. Sacra Famiglia;
- di confermare l’omologazione della gara in esame c.s. : Sacra Famiglia - S.Paolo Padova 2 – 3;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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